Occultamento Scritture Contabili: La Cassazione Conferma la Natura di Reato Permanente
Con l’ordinanza n. 47269 del 2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale tributario: il reato di occultamento scritture contabili. La decisione offre importanti chiarimenti sulla distinzione con la distruzione dei documenti e sulla natura permanente del reato, con significative conseguenze per gli imprenditori e i professionisti.
I Fatti del Caso: La Mancata Esibizione della Contabilità
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imprenditore contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. Durante un accertamento fiscale, l’imprenditore non era stato in grado di esibire le scritture contabili obbligatorie. La situazione si è ulteriormente complicata quando alcune fatture relative alla sua attività sono state rinvenute casualmente presso un’altra ditta sottoposta a controllo. Di fronte a questa scoperta e alla mancata produzione dei documenti, le corti di merito avevano configurato il reato di occultamento delle scritture contabili.
L’imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione della condanna fosse inadeguata. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Occultamento delle Scritture Contabili
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la qualificazione del reato come occultamento scritture contabili era pienamente giustificata. L’imputato, infatti, non aveva fornito alcun elemento o prova a sostegno di una possibile distruzione della contabilità. Di conseguenza, è stata applicata la sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni: Perché si Tratta di Occultamento e Non di Distruzione
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: la differenza tra occultamento e distruzione delle scritture contabili. In assenza di prove che dimostrino la distruzione dei documenti (ad esempio, a causa di un incendio o di un allagamento), la semplice mancata esibizione agli organi di controllo integra il reato di occultamento. L’onere di provare l’avvenuta distruzione, e quindi l’impossibilità di esibire i documenti, ricade sull’imputato. Se tale prova manca, si presume che i documenti siano stati nascosti volontariamente.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il reato di occultamento scritture contabili è un reato permanente. Questo significa che la condotta illecita non si esaurisce in un unico momento, ma perdura per tutto il tempo in cui l’imprenditore ha l’obbligo di esibire la documentazione durante il controllo fiscale. Il reato si considera “consumato”, cioè perfezionato in tutti i suoi elementi, non all’inizio dell’accertamento, ma solo alla sua conclusione. Questo è il momento finale in cui il contribuente avrebbe potuto adempiere al suo dovere di trasparenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sull’Occultamento Scritture Contabili
Questa ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza in materia di reati tributari e offre due importanti indicazioni pratiche:
1. Onere della prova: Chi non è in grado di esibire la contabilità deve essere in grado di dimostrare in modo inequivocabile che i documenti sono andati distrutti per cause non imputabili alla sua volontà di frodare il fisco. La semplice affermazione non è sufficiente.
2. Natura permanente del reato: La qualificazione del reato come permanente ha conseguenze rilevanti, ad esempio sul calcolo dei termini di prescrizione. Essendo la consumazione del reato posticipata alla fine della verifica fiscale, i termini per l’estinzione del reato iniziano a decorrere da un momento successivo, ampliando la finestra temporale per l’azione penale.
Quando si configura il reato di occultamento delle scritture contabili invece di quello di distruzione?
Si configura il reato di occultamento quando l’imputato non esibisce le scritture contabili durante un controllo e, al contempo, non fornisce alcuna prova che dimostri la loro effettiva distruzione. In assenza di tale prova, la legge presume che i documenti siano stati nascosti.
Perché il reato di occultamento scritture contabili è considerato un reato permanente?
È considerato un reato permanente perché la condotta illecita, ovvero il nascondere i documenti, perdura per tutto il tempo in cui vige l’obbligo di esibirli agli organi verificatori durante il controllo fiscale. La violazione della legge non si esaurisce in un singolo istante.
Qual è il momento in cui si completa (consuma) il reato di occultamento delle scritture contabili?
Il reato si considera consumato nel momento in cui si conclude l’accertamento fiscale, e non quando inizia. Questo perché fino alla fine del controllo, il contribuente ha ancora la possibilità di adempiere al suo obbligo di esibire la documentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47269 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47269 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla qualificazione del reato in considerazione del rinvenimento di alcune fatture presso altra ditta, controllata casualmente. L’imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è stato configurato l’occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 – 0).
In tema di reati tributari, l’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento. (Sez. 3 – , Sentenza n. 40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021 ) Rv. 282340 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023