Occultamento Scritture Contabili: la Cassazione Conferma il Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati tributari, chiarendo la linea di demarcazione tra illecito penale e sanzione amministrativa. Il caso riguarda un imprenditore condannato per occultamento scritture contabili, il quale sosteneva che la sua condotta dovesse essere punita solo con una sanzione amministrativa. La decisione dei giudici supremi conferma la gravità della mancata consegna della documentazione contabile, anche se questa risulta essere stata regolarmente istituita.
Il caso: la mancata consegna delle scritture contabili
Un imprenditore è stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, relativo all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati diversamente, ovvero come una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La sua tesi si basava su un’errata qualificazione giuridica del fatto e su un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Durante il processo era emerso che le scritture contabili e le fatture esistevano – tanto che copie di queste ultime erano state trovate presso i clienti – ma non erano mai state consegnate dall’imprenditore agli organi di controllo.
L’occultamento scritture contabili secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura proposta dall’imputato fosse di natura prettamente fattuale. L’imprenditore, infatti, non contestava una violazione di legge, ma proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione del diritto da parte dei tribunali inferiori.
Le motivazioni della decisione
I giudici di merito avevano accertato, basandosi sulle stesse dichiarazioni del ricorrente, che le scritture erano state istituite ma mai consegnate. La prova della loro esistenza era fornita dal ritrovamento delle copie delle fatture presso i clienti. La condotta dell’imprenditore, quindi, non consisteva in una semplice irregolarità formale, ma in un vero e proprio occultamento volto a impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari. La Corte ha sottolineato che la mancata esibizione dei documenti contabili integra pienamente il delitto contestato, rendendo irrilevante la tesi difensiva che mirava a una derubricazione dell’illecito a mera sanzione amministrativa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante principio: ai fini della configurabilità del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, non è sufficiente che i documenti siano stati creati. È necessario che siano resi disponibili per gli accertamenti fiscali. La loro mancata consegna equivale a un occultamento penalmente rilevante. La decisione serve da monito per tutti gli imprenditori sull’obbligo non solo di tenere correttamente la contabilità, ma anche di esibirla su richiesta degli organi competenti, pena l’incorrere in pesanti sanzioni penali, oltre alle conseguenze processuali in caso di ricorsi inammissibili.
La semplice esistenza delle scritture contabili, non consegnate alle autorità, esclude il reato di occultamento?
No. Secondo la Corte, il fatto che le scritture siano state create ma mai consegnate agli operanti integra il reato di occultamento, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può quindi valutare una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per la violazione dell’art 10 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione legge e vizio di motivazione, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’a comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 e sanzioNOME solo amministrativamente;
Ritenuto che la censura sia fattuale e proponga una ricostruzione alternativa inammissibile n grado di legittimità: i Giudici di merito hanno invece accertato, proprio sulla base dichiarazioni del ricorrente, che le scritture erano state istituite e non consegnate e che le f esistevano perché erano state rinvenute in copia presso i clienti, ma non erano state ma consegnate dall’imputato agli operanti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente