Occultamento scritture contabili: quando la scusa non regge
L’occultamento scritture contabili è un reato grave che mira a sanzionare chi impedisce la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Ma cosa succede se un imprenditore sostiene di aver semplicemente perso i documenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che una giustificazione inverosimile, unita ad altri indizi, è sufficiente per confermare una condanna per evasione fiscale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Fatto: La Vicenda Processuale
Il caso riguarda il titolare di una ditta individuale operante nel settore delle pratiche esoteriche. A seguito di una verifica fiscale, le autorità richiedevano la documentazione contabile e le fatture dell’impresa, ma l’imprenditore non consegnava nulla, a parte documenti irrilevanti. La sua giustificazione era di aver perso tutto durante dei traslochi, senza però aver mai sporto denuncia di smarrimento o sottrazione.
L’impossibilità per la Guardia di Finanza di ricostruire il volume d’affari, unita a precedenti comportamenti dell’imputato (come una iniziale dichiarazione di redditi inferiori al reale e la successiva omissione delle dichiarazioni), portava sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello a ritenerlo colpevole del reato di occultamento scritture contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000), condannandolo a quattro mesi di reclusione.
L’imprenditore decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e chiedendo una nuova valutazione delle prove.
L’occultamento scritture contabili e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta pienamente razionale e coerente. L’imputato, con il suo ricorso, non faceva altro che proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente evidenziato una serie di elementi che, letti insieme, provavano in modo inequivocabile la volontà dell’imputato di evadere le imposte. La spiegazione della perdita dei documenti durante un trasloco è stata giudicata inverosimile, soprattutto perché non supportata da alcuna denuncia. Questo comportamento, unito alla mancata tenuta di una contabilità trasparente e alla precedente condotta fiscale, ha reso legittima la conclusione che l’occultamento scritture contabili fosse finalizzato a impedire l’accertamento fiscale.
La condotta dell’imputato, nel suo complesso, dimostrava la finalità evasiva richiesta dalla norma penale. Pertanto, la condanna è stata considerata correttamente motivata e il ricorso respinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito a tutti gli imprenditori e professionisti. L’obbligo di conservare le scritture contabili è perentorio. Affermare di averle smarrite non è una difesa valida, a meno che tale affermazione non sia supportata da prove credibili, come una tempestiva denuncia alle autorità competenti. In assenza di ciò, e in presenza di altri indizi che suggeriscono un intento evasivo, i giudici possono legittimamente ritenere che la mancata esibizione dei documenti sia una scelta deliberata per ostacolare l’attività di accertamento del Fisco, integrando così il reato di occultamento scritture contabili.
È sufficiente dichiarare di aver perso i documenti contabili per evitare una condanna per il loro occultamento?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, se la giustificazione fornita (come la perdita durante un trasloco) appare inverosimile e non è supportata da elementi oggettivi (come una denuncia di smarrimento), i giudici possono legittimamente ritenerla una scusa per nascondere l’intento di evasione fiscale.
Cosa valuta la Corte di Cassazione in un ricorso per vizio di motivazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a controllare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può sostituire la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito con una propria, diversa interpretazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r.
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 19 gennaio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Udine il 29 giugno 2018, con cui NOME COGNOME era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclus in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato il 23 2013 in Udine.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il profilo del vizio di motiv censura la conferma del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto volto prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’ad ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verif compiuta dalla Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE, che si occupava di pratiche esoteriche, hanno evide che ai militari non fu consegnata alcuna documentazione inerente l’attività svolta dall’imput a parte documenti del tutto inutili, né furono rinvenute scritture contabili o fatture attr disposte perquisizioni, il che ha impedito la compiuta ricostruzione del volume di af dell’impresa, per cui, stante l’inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall’imputato, affermato di aver perso i documenti in occasione di precedenti traslochi, pur senza mai segnalar sottrazioni o smarrimenti, legittimamente è stato ritenuto configurabile a carico dell’imput reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, e tanto anche in ragione del fatto che il ric inizialmente denunciò un volume di affari inferiore di quello reale, per poi asteners presentare le dichiarazioni dei redditi, ciò a riprova della finalità evasiva perseguita da RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv’ 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.