Occultamento scritture contabili: quando una fattura basta per la condanna?
L’occultamento scritture contabili è un reato grave che mira a sanzionare chi impedisce la ricostruzione del reddito o del volume d’affari. Ma come si prova questo reato quando i documenti sono, per definizione, spariti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale, basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il caso riguarda una socia accomandataria di una società, la cui condanna per aver nascosto alcune fatture è diventata definitiva. Analizziamo la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame: la condanna e il ricorso
Una socia accomandataria di una società in accomandita semplice veniva condannata in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per l’occultamento scritture contabili. La condanna si basava sul rinvenimento di alcune fatture che non risultavano nella contabilità dell’azienda. L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Violazione di legge: Sosteneva che la sola presenza di fatture presso terzi non fosse sufficiente a dimostrare l’elemento oggettivo del reato, cioè la distruzione o l’occultamento delle copie che avrebbero dovuto essere conservate dalla sua società.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva: Lamentava la mancata audizione di una persona, ritenuta un testimone chiave, che a suo dire avrebbe potuto chiarire la vicenda.
Le motivazioni della Corte di Cassazione: prova dell’occultamento scritture contabili e vizi procedurali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno definito la doglianza ‘manifestamente infondata’. Hanno richiamato un principio interpretativo ormai consolidato in materia di reati tributari: la fattura è un documento che viene emesso per legge in duplice esemplare. Il fatto che una delle due copie venga ritrovata presso il destinatario della stessa permette di presumere logicamente che la mancata presenza dell’altra copia presso l’emittente sia il risultato diretto di una sua distruzione o di un occultamento scritture contabili. Questa presunzione, forte e coerente, è sufficiente a ritenere provato l’elemento oggettivo del reato, spostando sull’imputato l’onere di dimostrare il contrario.
Sul secondo punto, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile. L’art. 606, lettera d), del codice di procedura penale, che disciplina il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva, richiede che nel ricorso venga specificamente indicata la persona da sentire. Nel caso di specie, l’imputata non aveva fornito questa indicazione, rendendo la sua richiesta generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento severo e consolidato. L’implicazione pratica è chiara: per l’accusa, è sufficiente trovare la copia di una fattura presso il cliente o il fornitore per avere una prova solida del reato di occultamento scritture contabili a carico dell’emittente. Sarà poi quest’ultimo a dover fornire una spiegazione alternativa e credibile sulla sparizione del documento. La decisione sottolinea anche l’importanza del rigore formale nella redazione dei ricorsi per cassazione: l’omissione di dettagli, come il nome di un testimone, può precludere l’esame nel merito di una doglianza, anche se potenzialmente fondata. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Come si può provare il reato di occultamento di scritture contabili se i documenti sono mancanti?
Secondo la Corte di Cassazione, la prova può basarsi su una presunzione. Poiché le fatture devono essere emesse in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il destinatario è sufficiente per dedurre che l’altra copia sia stata distrutta o nascosta dall’emittente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché la richiesta di sentire un testimone è stata respinta dalla Corte?
La richiesta è stata respinta perché il ricorso era proceduralmente viziato. La legge richiede che, quando si lamenta la mancata audizione di un testimone decisivo, il nome di tale persona sia specificato nell’atto di ricorso, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputata del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di soda accomandataria della RAGIONE_SOCIALE – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/11/2023, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (configurato dai giudici di merito sulla scorta del rinvenimento di alcune fatture), e alla mancata assunzione di una prova decisiva;
ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 – 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 32254 del 03/07/2024, Lostia);
ritenuto altresì che l’esame della residua doglianza sia precluso dalla mancata indicazione, in ricorso, della persona la cui mancata escussione avrebbe integrato il vizio di cui all’art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Ro a, il 27 settembre 2024 Il Consiglire stensore COGNOME Il Presidente