Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43117 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NOME MORGETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza del 1 dicembre 2022, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha affermato responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n 2000, perché, nella qualità di legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occu distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti cui è obbli la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o volume degli affari del quarto trimestre del 2014 e per gli interi anni di im del 2015 e 2016.
Rilevato che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difenso ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all’insussis dell’elemento :soggettivo del reato, sul rilievo che dal compendio probatori emersa la sola condotta omissiva, che integra un mero illecito amministrativo, non la condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabile.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censur deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della pro ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giurid seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cad motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei f precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame t le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punt responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultan processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume d considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato la sussistenza della condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, posto medesimo imputato ha dichiarato, durante la verifica della Guardia di Finanz che la documentazione contabile della società era custodita dal commercialista. verifiche presso lo studio del professionista hanno permesso di acquisire documentazione contabile obbligatoria e, per il tramite del metodo accertamento c.d. spesometro integrato, di acquisire le fatture emesse da società con le quali per ricorrente aveva instaurato rapporti commerciali. Perta il giudice a quo ha affermato che la documentazione contabile esisteva e che fosse
stata istituita, ma che non è stata reperita, configurandosi così la condo occultamento o distruzione di scritture contabili, posto che non è stata rinve copia delle fatture emesse. Si richiama in proposito l’orientamento secondo cu “In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in du esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’att far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento” (Sez. 3, n. 41683 de 02/03/2018 Ud., Vitali, Rv. 274862 – 01)
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della ca di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonc quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente