Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Paolo (Bs) il DATA_NASCITA;
avverso la emessa sentenza n. 2913/2022 della Corte di appello di Brescia i novembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità d ricorso;
letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente, a forma dell’AVV_NOTAIO, del foro di Brescia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale, il precedente 17 febbraio del medesimo anno, il Tribunale di Cremona aveva condannato COGNOME NOME, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato o distrutto la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2012 concernente la “RAGIONE_SOCIALE” – compagine della quale quello era il legale rappresentante e della quale è obbligatoria la conservazione al fine di non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari da quella prodotto, nonché in relazione al reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qual di legale rappresentante delle predetta società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione fiscale riguardante la citata società relativa all’anno di imposta 2012, avendo in tal modo evaso la somma di euri 286919,00 a titolo di Ires e la somma di euri249.303,00 a titolo di Iva.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha Interposto ricorso per cassazione il COGNOME, tramite la propria difesa fiduciaria, chiedendo l’annullamento della stessa in ragione dei due motivi qui di seguito sinteticamente rassegnati.
Col primo motivo di impugnazione l’imputato si è doluto della ritenuta inadeguatezza motivazionale in relazione alla confermata dichiarazione di penale responsabilità quanto al reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 per avere la Corte di appello fondato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato sulla sola presunzione che il ricorrente avesse ricevuto le scritture contabili dalla RAGIONE_SOCIALE, soggetto che si era resa intermediaria nella cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE in favore dell’imputato, ottenendone la disponibilità, senza giustificare le ragioni di tale presunzione, pur a fronte di emergenze probatorie che escluderebbero tale circostanza; nonché per avere fondato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in questione sulla sola circostanza che il ricorrente rivestisse i panni di legale rappresentante della predetta società, senza motivare in relazione alla effettiva volontà del fatto ed alla sua preventiva ricostruzione mentale da parte dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso è riferito alla violazione di legge ed alla carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al reato di
cui all’art. 5 del digs n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello ritenut sussistente il dolo specifico proprio di tale reato, senza motivare in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente della volontà di evadere le imposte e senza valutare un fatto essenziale tale da escludere la sussistenza di tale evento, cioè l’avvenuta cessione delle quote della società e l’intento di cedere anche la gestione della impresa condotta tramite quella, essendo il ricorrente rimasto solo formalmente il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, qualifica che lo stesso COGNOME riteneva, erroneamente, essere cessata per ciò che lo riguardava unitamente all’avvenuta cessione delle quote societarie, considerato anche il subentro di altra persona nella materiale amministrazione societaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Fondato è, infatti, risultato il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità del COGNOME quanto al reato di cui all’art. 10 del dPR n. 74 de 2000.
Osserva, infatti, il Collegio che la commissione del reato in contestazione, afferente alla distruzione o all’occultamento, finalizzata all’evasione dell imposte dirette e dell’iva, delle scritture contabili delle quali è obbligatoria conservazione, presuppone logicamente che di tali documenti l’agente abbia avuto, anteriormente alla realizzazione della condotta delittuosa, la disponibilità; non si può, infatti, né distruggere né occultare ciò con cui non s ha una relazione materiale di possesso o, quanto meno, di detenzione.
Quanto alla presente fattispecie la Corte di appello – rilevato che la persona che aveva ceduto al RAGIONE_SOCIALE le quote societarie della RAGIONE_SOCIALE, tale COGNOME NOME, aveva dichiarato di avere consegnato le scritture contabili afferenti alla predetta società al soggetto che lei stessa avev incaricato di curare la vendita delle medesime, tale COGNOME NOME, circostanza quella della consegna consacrata in un verbale redatto fra le parti in data 18 gennaio 2012 – a fronte di una precisa doglianza formulata dall’odierno ricorrente (riguardante l’avvenuta consegna a suo favore dei documenti poi non più rinvenuti) avverso la sentenza del giudice di primo grado, che, in apparente contrasto con quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale (o, quanto meno, in termini ultronei rispetto a quanto dianzi rilevato) aveva affermato che, dalla documentazione consegnata da colei che aveva ceduto al RAGIONE_SOCIALE la partecipazione nella citata società commerciale era risultato che “la
documentazione (scilicet: contabile e fiscale) era stata istituita e consegnata all’odierno imputato”, si è limitata ad osservare, in termini minati da un’inguaribile contraddittorietà, che “dalla istruttoria dibattimentale è emerso che la documentazione contabile (…) era stata consegnata al COGNOME. Il dato appare certo, alla luce delle dichiarazioni della COGNOME (…) da cui emerge (.. la sua consegna alla COGNOME all’atto della vendita della società, con verbale di consegna del 18 gennaio 2012″.
Appare, infatti, singolare l’affermazione, svolta in termini di assoluta certezza, secondo la quale dalla consegna di un dato oggetto a NOME possa ineludibilmente desumersi la consegna dello stesso a NOME.
Né appare idoneo a risolvere la evidente aporia logica del ragionamento operato in sede di gravame quanto ha aggiunto la Corte dì merito, cioè che non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui la COGNOME, mera intermediaria, avrebbe dovuto omettere tale consegna, non essendo neppure interessata alla gestione societaria, di tal che il reato contestato al ricorr risultava dimostrato, “emergendo certa la prova della istituzione delle scritture contabili ed il successivo occultamento da parte del COGNOME“.
Ritiene il Collegio che la risposta in tale modo data dalla Corte di Brescia allo specifico motivo di doglianza formulato in sede di gravame dalla difesa dell’imputato sia insoddisfacente e tale da apparire sostenuta da una motivazione meramente apparente.
Detta Corte, invero, non solo postula la totale carenza di interesse da parte della COGNOME nella gestione della RAGIONE_SOCIALE (circostanza questa che parrebbe posta quanto meno in discussione, senza che la Corte di merito abbia dato una quale risposta ai rilievi in tale senso formulati dal ricorrente, dal fat che era stata la stessa COGNOME, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e neppure esaminato, sia pure per una qualche eventuale confutazione, da parte della Corte di merito, sia a reperire il Notaro che ha poi rogato l’atto di cession delle quote della predetta compagine sociale ed a pagare le relative somme al citato rogante), fattore questo che non appare tale, di per sé, da giustificare fatto che quella abbia “certamente” trasmesso la documentazione contabile della citata società al COGNOME, ma, principalmente, fonda la circostanza secondo la quale la COGNOME avreebbe trasmesso la documentazione ricevuta dalla COGNOME, sulla base di un’apodittica considerazione di mera probabilità e verosimiglianza, senza in alcun modo considerare né il fatto, emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, che il COGNOME aveva in tale sede espressamente negato di avere mai ricevuto le scritture contabili, né il dato, non trascurabile dal punto di vis
logico, che, mentre la consegna della documentazione dalla COGNOME alla COGNOME era stata consacrata dal punto di vista probatorio da un apposito verbale, la pretesa consegna del medesimo materiale dalla RAGIONE_SOCIALE al COGNOME non avrebbe trovato alcuna documentazione.
Tali fattori, del tutto pretermessi da parte della Corte di merito, avrebbero giustificato la soddisfazione di un onere motivazionale più intenso da parte del giudicante che ha basato la propria decisione su elementi di semplice verosimiglianza senza effettuare alcuna verifica né in ordine alla rispondenza al vero della ipotesi aprioristicamente da essa formulata né fornendo una esaustiva risposta al motivo di censura articolato sul punto dall’imputato.
Né va trascurato che la verifica in tal caso richiesta non avrebbe presentato nessuna complessità, potendo la stessa essere eseguita, senza dovere ricorrere alla astrazione di ipotesi di tipo esclusivamente probabilistico, attraverso l’esame testimoniale della COGNOME, cioè del soggetto che, materialmente, avrebbe, secondo l’accusa, trasmesso all’imputato la documentazione da lui poi distrutta o occultata.
La predetta carenza motivazionale comporta l’annullamento della sentenza impugnata sul punto ed il rinvio per nuovo giudizio riguardo ad esso ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, afferente alla contestazione della penale responsabilità dell’imputato relativamente alla seconda ipotesi delittuosa a lui contestata.
Invero – pacifica essendo la circostanza che il ricorrente, il quale rivestiva alla data di scadenza del termine per l’adempimento dell’incombente tributario in questione la qualifica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, abbia omesso di presentare, quanto all’anno di imposta 2012 la prescritta dichiarazione dei redditi – si osserva che la censura da lui mossa alla sentenza della Corte bresciana – cioè che la stessa avrebbe illegittimamente e comunque immotivatamente sostenuto la sussistenza in capo al prevenuto dell’elemento soggettivo proprio del reato in questione, consistente nel dolo specifico volto ad evadere le imposte – è destituita di fondamento in quanto la stessa è sviluppata esclusivamente con riferimento alla pretesa omessa considerazione della erronea convinzione che il COGNOME avrebbe avuto del fatto che, avendo egli ceduto le quote di partecipazione di sua spettanza della RAGIONE_SOCIALE a tale COGNOME, egli sarebbe stato in tal modo anche sollevato dalla qualifica di legale rappresentante della predetta compagine societaria; ma si tratta di una mera
prospettazione, peraltro, priva di qualsivoglia elemento dimostrativo e, per vero, difficilmente giustificabile, dal punto di vista logico, dalla circostanza ch la cessione delle quote è avvenuta a distanza di solo due giorni dalla scadenza dell’obbligo fiscale (si tratta, infatti, di atto del 28 settembre 2012, men l’adempimento fiscale sarebbe dovuto intervenire già il 30 settembre 2012), di tal che non è comprensibile la ragione per la quale il COGNOME avrebbe potuto ritenere che a distanza di un così breve lasso di tempo ed in assenza di qualsivoglia deliberazione societaria, l’assetto delle cariche sociali del compagine in questione poteva essere variato.
La pretesa carenza argomentativa della sentenza impugnata non è nel caso in esame riscontrabile e, pertanto, sul punto il ricorso del COGNOME v dichiarato inammissibile e, visto l’art. 624 cod. proc. pen., la responsabilità d COGNOME in ordine alla violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 dev considerarsi definitivamente accertata.
Come, detto, va, invece, annullata la sentenza, limitatamente alla affermazione della responsabilità del predetto imputato quanto al restante reato a lui contestato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente