Occultamento Scritture Contabili: Quando la Pena è Giustificata?
L’occultamento scritture contabili è un reato tributario grave, sanzionato per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari di un’impresa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri che giustificano la severità della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Analizziamo la decisione per comprendere le logiche seguite dai giudici e le implicazioni per gli imprenditori.
I Fatti del Caso: La Distruzione Sistematica di Fatture
Il caso riguarda un’imprenditrice, legale rappresentante di un’azienda di confezioni, condannata per aver distrutto o comunque occultato, in concorso con altri soggetti e con un medesimo disegno criminoso, una serie di fatture la cui conservazione era obbligatoria per legge. Questa condotta, secondo l’accusa, era finalizzata a impedire all’amministrazione finanziaria di accertare il reale giro d’affari dell’impresa.
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avesse inflitto una pena eccessiva, senza considerare elementi a suo favore come la sporadicità degli episodi, il numero limitato di fatture distrutte, il ridotto risparmio d’imposta, la sua incensuratezza e la collaborazione con le forze dell’ordine.
I Motivi del Ricorso e l’Occultamento Scritture Contabili
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica e contraddittoria, non avendo individuato correttamente la condotta tipica e trascurando gli elementi favorevoli all’imputata.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che i giudici di merito non avessero risposto adeguatamente alla richiesta di applicare le attenuanti generiche, omettendo di valorizzare gli indici positivi evidenziati dalla difesa.
In sostanza, l’imputata chiedeva una riduzione della pena, ritenendola sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti contestati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse completa, logica e priva di vizi.
Sul primo punto, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano ricostruito con precisione la condotta dell’imputata, evidenziando non episodi sporadici, ma un comportamento sistematico e ripetuto nel tempo. La pena è stata considerata congrua in relazione alla gravità dei fatti, che dimostravano una spiccata “callidità” e una “manipolazione deformante delle norme”. Questi elementi, secondo la Corte, erano sintomo di una “totale assenza di resipiscenza” e di presa di coscienza degli illeciti commessi.
Anche riguardo al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una risposta adeguata. I giudici di merito avevano operato un bilanciamento tra gli elementi negativi (gravità, ripetitività, callidità) e quelli positivi indicati dalla difesa (incensuratezza, collaborazione), ritenendo prevalenti i primi. Tale valutazione, essendo sorretta da una motivazione coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale tributario: la valutazione della pena per il reato di occultamento scritture contabili non si basa solo sul danno erariale, ma anche sulle modalità della condotta. La sistematicità, la ripetizione degli atti e la scaltrezza dimostrata dall’imputato sono elementi che aggravano il giudizio sulla sua colpevolezza e possono giustificare una pena severa, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea che, di fronte a una motivazione logica e coerente da parte del giudice di merito, le possibilità di ottenere una riforma della pena in Cassazione sono estremamente ridotte. Per gli imprenditori, ciò rappresenta un monito sull’importanza della corretta tenuta e conservazione della documentazione contabile, la cui manomissione è considerata un fatto di notevole gravità dall’ordinamento.
Quando la motivazione di una pena per occultamento scritture contabili è considerata sufficiente?
La motivazione è sufficiente quando il giudice ricostruisce in modo preciso la condotta illecita e basa la quantificazione della pena su elementi concreti come la gravità dei fatti, la loro ripetitività nel tempo, la callidità dimostrata dall’imputato e l’assenza di pentimento (resipiscenza).
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice, pur riconoscendo la presenza di elementi a favore dell’imputato (come l’incensuratezza o la collaborazione), ritiene che gli elementi negativi (come la particolare gravità e la sistematicità del reato) siano prevalenti. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, non è contestabile in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso, poiché lo ritiene privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/05/1980
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso avverso la condanna di NOME COGNOME per il fatto di all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 – per avere, nella qualità di rappresentante lega RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti, distrutto o comunque occultato fatture di cui era obbligatoria la conserva indicate nella sentenza di merito – con il quale si lamentano il difetto, la contradditto l’illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove il giudi merito non ha individuato la condotta tipica dell’imputata, né ha tenuto conto degli elementi essa favorevoli (sporadicità degli episodi distruttivi, limitato numero di fatture distrutte risparmio di imposta, esiguità dell’importo che determina il superamento della soglia di punibi collaborazione con le forze dell’ordine, incensuratezza, lontananza nel tempo dei fatti contesta risulta inerente il trattamento punitivo, che risulta, però, sorretto da sufficiente motivazi che, al riguardo, va osservato che il giudice d’appello ha ricostruito esattamente la condo tipica dell’imputata in più episodi di occultamento o distruzione delle scritture contabili, i da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari dell’impresa, dell’imputa su questa base, ha ritenuto, in risposta al terzo motivo di appello, congrua la pena inflitta ri alla gravità dei fatti, che sono molteplici e ripetuti nel tempo e sono segno di callidità, dimo tra l’altro, dalla manipolazione deformante delle norme che rilevano nella specie, segno di u totale assenza di resipiscenza e di presa d’atto degli illeciti commessi (pag. 5 del provvedime impugnato).
Rilevato che il secondo motivo – con cui si lamentano vizi della motivazione con riguardo a trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche, per mancanza di risposta del giudice di merito allo specifico motivo appello, nonché per l’omessa valorizzazione degli indici positivi di cui al precedente moti risulta anch’esso inerente il trattamento punitivo, il quale è però sorretto da coe motivazione;
che, infatti – come già visto – il giudice ha risposto adeguatamente alle doglianze difen relative al trattamento sanzionatorio, ritenendo prevalenti i dati evidenziati in sentenza su indicati dal difensore, i quali, dunque, non potevano giustificare la concessione delle circost attenuanti generiche.
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 27.09.2024