Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il 01/12/1983
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 25/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 24/03/2022 di condanna di NOME NOME, rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui all’art 10 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché occ le scritture contabili e i documenti fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi e s aggiunto per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
–che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge, posto che entrambi i giudici di merito non avrebbero indicato elementi probatori al di qualificare la condotta contestata come occultamento delle scritture contabili, in luogo distruzione delle stesse, non considerando che la documentazione relativa alle annualità sino a 2015 è stata distrutta a seguito degli allagamenti che interessarono la di lui abitazione il 20/09/2015.
Sulla base di tale premessa, trattandosi di distruzione di scritture contabili, e non già qu occultamento lamenta violazione dell’art. 2 comma 4 / cod. pen., in quanto il reato di sarebbe f consumato con il verificarsi dell’evento atmosferico del 20/09/2015 che ne cagionato l distruzione; di talchè, sotto il profilo sanzionatorio, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 10 d del 2000 nel testo vigente sino alla data del 21/10/2015, in quanto più favorevol4 non potendo applicare le modifiche intervenute successivamente ai sensi del d.lgs. 158 del 2015 e del d.lg 124 del 2019;
–che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini ipotetici e gen appare comunque volto, in contrasto con i principi più volteaffernnati da questa Corte (cfr Se 2, n. 23419del 23/05/2007, dep..P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893), a preténdere una rilettu degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d’appello che, punto della distruzione delle scritture contabili, ha ritenuto che, pur assumendo come dimostra
Lfer .L ‘s—-r3 n il verificarsi dell’evento atmosferico, nessuna prova è stata fornita in ordine agli distruttivi che hanno interessato l’abitazione del Madaghiele, ed evidenziato la non cj:edib g cdtwm)03.1A1t, 0 -a-‘ gef-k’ ; 4 0, t-<-t(4 della tesi difensiva, posto che lo stesso ricorrente non aveva giustificato
p mancata esibizi delle scritture nel corso dell'ispezione fiscale del 28/09/2020, nnaNisol A successivamente, nel /3 Ccd – VIA0A"0 corso dell'interrogatorio del 21/10/2020. GLYPH Al contrario, in data 28/09/2020 GLYPH rilasciava dichiarazioni ai verbalizzanti, riportate nella c.n.r., GLYPH di segno opposto, affermando che la documentazione fosse presso la sua abitazione di Oria.
Pertanto, la doglianza è fattuale e tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura de stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazion in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata s oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, censurabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur
tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paganneutg, delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025