Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37262 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/10/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14/10/2024, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 15/06/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa e condizionata all’esperimento di lavori socialmente utili.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di norma processuale in relazione all’utilizzazione di dichiarazioni rese contra se dall’imputato in sede di PVC quando già erano emersi elementi di reità a suo carico.
3.2. Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione, laddove prima afferma che non erano emersi indizi di reità al momento delle spontanee dichiarazioni, poi che dal confronto con la documentazione acquisita emergevano univoci elementi di prova a carico.
3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in quanto la norma sanziona l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili, ma non anche l’omessa tenuta.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Questa Corte, anche di recente, ha confermato che il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria deve essere qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, COGNOME, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, COGNOME e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, COGNOME, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, COGNOME, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, COGNOME, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, COGNOME, Rv. 205514).
Si Ł anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poichØ non Ł previsto dal
Ord. n. sez. 15223/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); nØ può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. c.p.p.), in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi.
Si Ł tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed Ł utilizzabile, mentre non lo Ł quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, deve tuttavia risultare oggettivamente evidente a chi opera e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 275397 non massimata sul punto).
Nel caso in esame, con valutazione di merito insuscettibile di rivalutazione in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che tale evenienza non ricorresse nel caso concreto.
Va poi considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273642), a condizione che delle dichiarazioni venga reso verbale debitamente dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall’annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto, senza tuttavia che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), circostanza che nel caso di specie ricorre (v. pag. 3 della sentenza) e che, del resto, il ricorrente neppure contesta, con conseguente genericità della doglianza.
3.1.2. Il secondo motivo Ł inammissibile in quanto meramente contestativo. La sentenza non appare contraddittoria in quanto le due affermazioni sono relative a segmenti processuali distinti: la prima fase dell’accertamento in cui ancora non erano emersi indizi di reità; e gli esiti dello stesso, da cui si evince la responsabilità dell’imputato.
3.1.3. Quanto al delitto di cui all’articolo 10 d. lgs. 74/2000, a pagina 4 la sentenza di appello chiarisce che le fatture emesse venivano occultate, non consentendo agli accertatori di riscostruire, se non con difficoltà, i relativi movimenti.
La doglianza, che parla di omessa tenuta delle scritture contrabili, Ł quindi generica in quanto difetta del necessario confronto critico con la sentenza impugnata.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME