Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9998 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME
COGNOME nato a Concordia Sulla Secchia il 30/06/1938, avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 luglio 2021, il Tribunale di Parma condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e sui redditi, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2013, superando le soglie di punibilità, nonchØ occultato i libri contabili e la documentazione di cui Ł obbligatoria la conservazione, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari per gli anni di imposta 2013 e 2014, applicando le pene accessorie di legge, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e disponendo la confisca del profitto del reato, in via diretta nei confronti della società e per equivalente nei confronti dell’imputato.
Con sentenza del 19 aprile 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità risultante dal testo del provvedimento e dal raffronto con atti processuali precisamente individuati.
Deduce la difesa di aver prodotto delle raccomandate inviate dal ricorrente ai soci, al precedente amministratore e allo studio della professionista che curava la contabilità societaria indicata dal
precedente amministratore, integranti solleciti al fine di ottenere la consegna della documentazione contabile e dei libri sociali della società, oltre a chiarimenti sulla gestione della fallita da parte degli effettivi amministratori. Tanto, a dimostrazione della natura soltanto formale dell’incarico gestorio ricevuto e della perdurante indisponibilità in capo allo stesso delle scritture e della contabilità societaria. Pertanto, il mancato possesso, del tutto involontario, della contabilità societaria ha impedito al ricorrente di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2013 ed ha escluso, in radice, la possibile integrazione del reato di occultamento delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato fuori dai casi consentiti, ed in ogni caso per manifesta infondatezza.
Occorre rammentare la natura e il perimetro del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi, da questa Corte piø volte ribaditi, secondo i quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 2, n. 19927 del 12/03/2024, Braidic, non mass.; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099), non rientrando tra le competenze della Corte di legittimità lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
Nel caso in esame, il motivo di ricorso chiede a questa Corte una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a base dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, avendo la Corte territoriale ribadito quanto affermato dal giudice di primo grado – così integrando un’ipotesi di doppia conforme e consentendo una lettura congiunta dei due provvedimenti, con argomentazioni scevre da vizi di manifesta illogicità e con le quali il ricorrente omette un integrale confronto -, vale a dire che le prove documentali offerte, oltre ad essere successive alla scadenza dei termini per gli obblighi dichiarativi di cui al reato contestato al capo A) della rubrica, erano autoreferenziali, poichØ provenienti dal solo imputato, senza la presenza di ulteriori elementi di prova utili a conferire efficacia dimostrativa della effettiva realtà delle cose, ovverosia della mera qualifica di prestanome in capo al ricorrente. Aggiunge, inoltre, la Corte di merito, con affermazione anch’essa non attaccata dal motivo di ricorso, come la difesa non avesse spiegato i motivi per i quali il ricorrente, nonostante la mancanza di riscontro alle missive inoltrate, non si fosse dimesso, considerate le responsabilità cui si esponeva, rimanendo in carica sino al momento dell’accertamento fiscale.
Il ricorrente, pertanto, oppone, al non illogico convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che, oltre a non confrontarsi integralmente con la motivazione della sentenza impugnata, esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità.
Ne consegue che il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, Ł stato proposto fuori dai casi consentiti ed Ł, quindi, inammissibile.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME