Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39878 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
AVV_NOTAIO per la parte civile ha presentato conclusioni scritte e chiede la conferma della sentenza con la liquidazione delle spese;
lAVV_NOTAIO, per l’imputato ha presentato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 23 settembre 2022 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno del 19 novembre 2021 ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni 1 e mesi 5 di reclusione relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 81, 640 cod. pen. (capo A, commesso dal luglio al novembre 2015) e art. 10 d. Igs. 74 del 2000 (capo B, commesso il 15 marzo 2015, occultamento delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 521 e 522 cod. proc. pen.) relativamente al capo A.
Sussiste una chiara violazione della correlazione tra la contestazione e la condanna in considerazione che l’imputato al momento della consumazione del reato (contestata nell’imputazione al 15 marzo 2015) non era il rappresentante legale della società avendo assunto la carica solo il 18 giugno 2015. La Corte di appello evidenzia illogicamente la verifica fiscale del 15 marzo 2017 per ritenere responsabile il ricorrente dell’occultamento delle scritture contabili. L’imputazione andava modificata con i diritti per la effettiva difesa dell’imputato.
2. Violazione di legge (art. 127 e 130 cod. proc. pen.). A fronte della contestazione della data del commesso reato di cui al capo B l’imputato ha impostato la sua difesa; per la modifica della data del commesso reato la sentenza avrebbe dovuto correggere l’errore materiale ex art. 127 e 130 cod. proc. pen.
Per il reato di cui al capo A sussiste una mancanza di prova su chi aveva emesso le fatture e su chi effettivamente gestiva il conto corrente della società. In tal senso la mancata trasmissione delle fatture al
committente risulta di assoluto rilievo; manca, comunque, una prova della gestione del conto corrente da parte dell’imputato.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
4. L’imputato ha presentato note di replica ribadendo la violazione di legge (art. 521 e 522 cod. proc. pen.) per la mancanza di correlazione tra l’accusa e la sentenza. La condotta di occultamento delle scritture contabili se fosse stata commessa alla data indicata (cioè prima della carica di amministratore del ricorrente) non poteva essere compiuta dal ricorrente.
Per il Capo A è mancato un chiaro accertamento della condotta posta in essere dall’imputato. La sola qualifica di amministratore non risulta sufficiente per l’affermazione della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e in quanto articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
Per la violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen. (primo motivo del ricorso in cassazione) si deve rilevare che la decisione della Corte di appello risulta corretta laddove rileva che nella stessa imputazione risulta richiamata la verifica fiscale avviata il 15 marzo 2017. Tuttavia, il reato di occultamento risulta un reato permanente e, quindi, errata risulta la prospettazione del ricorrente sulla data della condotta di occultamento. La decisione rileva, con accertamento in fatto neanche contestato nel ricorso in cassazione, come “la documentazione obbligatoria fu dapprima ritirata dall’imputato e poi occultata dall’indagine”.
Nel caso di specie, pertanto, la contestazione delle condotte è chiara e dettagliata nell’imputazione e la diversa ricostruzione della consumazione del reato (peraltro permanente), era un epilogo del processo prevedibile, e comunque la difesa sul punto non ha subito alcun pregiudizio, neanche denunciato con il ricorso in cassazione; ricorso che si limita a considerare la questione solo da un punto di vista astratto. Infatti, prospetta la necessità di una correzione dell’errore materiale (che è cosa diversa dalla violazione di legge degli art. 521 e 522 cod. proc. pen.).
Infatti, “Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli. (Fattispecie, nella quale la Corte ha affermato che correttamente il giudice d’appello avesse ritenuto un mero errore materiale l’inesattezza relativa alla data del commesso reato, così come contestata nel capo di imputazione in riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.)” (Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 260009 – 01).
La sentenza, comunque, ha rettificato, dopo una valutazione di merito, la data del commesso reato indicando il percorso logico nella motivazione. Una eventuale correzione dell’errore materiale potrebbe farsi anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza; correzione non possibile da parte della Cassazione con un ricorso inammissibile.
Manifestamente infondato anche il motivo sulla prova della commissione del reato di cui al capo A dell’imputazione. La sentenza impugnata rileva come l’RAGIONE_SOCIALE ebbe rapporti anche con l’imputato (telefonici) come dichiarato dai teste COGNOME; inoltre, le fatture inesistenti sono state emesse (inizio) proprio dopo la nomina ad amministratore del ricorrente; infatti, la gestione della società era
anche di fatto effettuata dall’imputato che ritirò dal commercialista la documentazione per poi occultarla.
Si tratta di evidenti accertamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.700, oltre accessori di legge.
Così deciso il 1/03/2023