Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4926 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DURAZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa il 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occulta qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, la documentazione fiscale relativa agl di imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari; commesso in Montesarchio il 18/05/2018.
Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, cui si censura dotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazio conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corret argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito, avendo i giudici di merito ad guatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l’imputato era l’unico ad occuparsi dell’amministrazione della società, che aveva operato negli anni di imposta considerati, in base alle dichiarazioni rese dai rappresentanti dai dipendenti e dai commercialisti delle ditte clienti, senza presentare le dichiarazioni di imp e senza esibire le scritture contabili (v. pag. 2 e 3 della sentenza di primo grado e 3 e 4 d sentenza di secondo grado), adducendo che fossero nella disponibilità del commercialista precedente che non le aveva più riconsegnate, tanto che gli accertatori riuscirono ad ottenere la documentazione utile alla ricostruzione della contabilità solo attraverso i controlli di coer esterna nei confronti delle società clienti di quella oggetto di verifica; di qui era logica ricavabile l’esistenza ed il possesso delle scritture contabili, nonché il dolo di evasione, avendo mai la società, amministrata di fatto dal ricorrente e che aveva operato negli anni oggetto di verifica, presentato le dichiarazioni fiscali, né avendo l’imputato – contrariamente a qua sostenuto in ricorso – collaborato alla ricostruzione della contabilità con gli accertatori, dovettero, a questo fine, far ricorso all’esame delle scritture contabili di soggetti terzi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Richiamata l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributar l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distr dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.
Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l’insegnamento di legittim secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui al 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di aff che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, NOME., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, COGNOME, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame, essendo l’imputato l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch’esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera pertinente, in sens ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, l’assenza di elementi positivi, sottolineando la consistente gravità della condot poiché riguardante plurime annualità, e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del mer esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purch non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, con l’ulteri precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549) che, al fine d ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determina meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’u sufficiente.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertant sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merit che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratori dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61
cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’ina stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma I’ll dicembre 2025.