Occultamento Scritture Contabili: Quando Scatta la Prescrizione?
Il reato di occultamento scritture contabili è una delle fattispecie più insidiose del diritto penale tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4164/2024) offre un’occasione preziosa per chiarire un aspetto cruciale: il momento esatto da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione. La decisione conferma un principio fondamentale che distingue nettamente l’occultamento dalla distruzione dei documenti, con conseguenze determinanti per la difesa dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un imprenditore proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. I motivi principali del ricorso erano due: in primo luogo, l’imputato sosteneva che il reato fosse ormai prescritto, calcolando il termine dalla data di emissione di ciascun documento fiscale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione del giudice insufficiente.
La Questione della Prescrizione nell’Occultamento Scritture Contabili
Il cuore della controversia risiede nella natura giuridica del reato. La Corte di Cassazione, respingendo il primo motivo di ricorso, ha ribadito la sua giurisprudenza costante sulla distinzione tra distruzione e occultamento delle scritture contabili.
Distruzione vs. Occultamento
* Distruzione: Si configura come un reato istantaneo. La condotta illecita si consuma e si esaurisce nel momento stesso in cui i documenti vengono materialmente eliminati. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere da quel preciso momento.
* Occultamento: Costituisce un reato permanente. La condotta non si esaurisce in un singolo atto, ma perdura nel tempo. L’imprenditore, nascondendo i documenti, crea una situazione di indisponibilità che si protrae fino a quando non viene scoperta dagli organi verificatori.
La Corte ha specificato che, nel caso dell’occultamento, il reato si considera consumato e la prescrizione inizia a decorrere solo al momento dell’accertamento fiscale, poiché è in quel momento che cessa la condotta antigiuridica di rendere indisponibile la documentazione.
Il Rigetto delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi sui parametri dell’art. 133 del codice penale, ovvero la gravità della condotta e la personalità dell’imputato, ritenendo tali elementi sufficienti a giustificare il diniego.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su principi giuridici consolidati. In merito al primo motivo, ha chiarito che l’onere della prova grava sull’imputato. Se quest’ultimo avesse voluto far valere la tesi della distruzione (e quindi una prescrizione più breve), avrebbe dovuto dimostrare non solo che i documenti erano stati effettivamente distrutti (e non solo nascosti), ma anche la data precisa di tale distruzione. In assenza di tale prova, prevale la qualificazione del fatto come occultamento, con la conseguente decorrenza della prescrizione dal momento dell’accertamento.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa, potendo limitarsi a valorizzare quelli che ritiene prevalenti e decisivi per negare il beneficio, come la gravità del reato. La decisione, seppur sintetica, è considerata legittima purché logicamente motivata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. Per chi è accusato del reato di occultamento scritture contabili, è essenziale comprendere che la condotta illecita continua fino alla sua scoperta. La prescrizione, quindi, inizia a decorrere molto più tardi rispetto all’ipotesi di distruzione documentale. Questa decisione sottolinea inoltre come la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche sia ampiamente discrezionale e difficilmente contestabile in Cassazione, a meno di evidenti vizi logici nella motivazione del giudice di merito. L’imprenditore è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di occultamento delle scritture contabili?
La prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’accertamento fiscale, ovvero quando gli organi verificatori scoprono l’indisponibilità della documentazione, e non dal momento in cui i documenti sono stati nascosti. Questo perché si tratta di un reato permanente.
Qual è la differenza tra distruzione e occultamento delle scritture contabili ai fini della prescrizione?
La distruzione è un reato istantaneo, la cui prescrizione decorre dal momento in cui i documenti vengono eliminati. L’occultamento è un reato permanente, la cui condotta illecita perdura nel tempo e la prescrizione inizia solo con la cessazione di tale condotta, che coincide con l’accertamento fiscale.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
È possibile solo in casi limitati. La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è inammissibile se la motivazione del diniego è logica, non contraddittoria e basata sui criteri di legge (art. 133 c.p.), anche se si fonda su un solo elemento, come la gravità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con cui si sostiene che il termine di prescrizione del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 dalla data di emissione di ciascun documento fiscale o fattura, è manifestamente infondato perché contrario alla costante giurisprudenza secondo cui la condotta del reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consunnativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’occultamento «o comunque» della distruzione delle scritture contabili, la RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento, ha osservato che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione; (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01).
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente.
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra t elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.