Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13517 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13517 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 49/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 14/01/2025
COGNOME
R.G.N. 30275/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANDRIGO il 08/04/1954
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 4 aprile 2024 della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena principale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione irrogata con sentenza del 24 aprile 2018 del Tribunale di Padova per il reato di cui allÕart. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perchŽ, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale legale rappresentante della societˆ
NOME RAGIONE_SOCIALE occultava o comunque distruggeva le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il fatto è contestato come commesso in Massanzago dal mese di giugno dellÕanno 2013.
1.1.Con il primo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕerronea applicazione o lÕinosservanza dellÕart. 131cod. pen. lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilitˆ per speciale tenuitˆ del fatto.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.non è più in contestazione (almeno in questa sede di legittimitˆ) che, come affermano i Giudici di merito, si tratta di occultamento e non di distruzione della documentazione contabile;
3.3.secondo lÕinsegnamento della Corte di cassazione, il reato di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finchŽ dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282340 – 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 282340 – 01; Sez. 3, n. 44510 del 11/09/2024, Presutti, non mass.; Sez. 3, n. 41422 del 17/09/2024, Stabilini, non mass.; Sez. 3, n. 33284 del 09/07/2024, Rocca, non mass.; Sez. 7, n. 29472 del 21/06/2024, COGNOME, non mass.);
3.4.la Corte di appello afferma che la consumazione del reato risale al 16 marzo 2016, giorno di conclusione della verifica fiscale e di conseguente redazione del processo verbale di constatazione;
3.5.il ricorrente non contesta tale conclusione ma ne trae conseguenze sbagliate perchŽ neglige lÕart. 17, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto;
3.6.pertanto, tenuto conto degli eventi interruttivi della prescrizione, il tempo massimo necessario a prescrivere il reato è pari a dieci anni (sei anni + 1/4 = otto anni; più 1/4 ex art. 161, secondo comma, cod. pen. = dieci anni);
3.7.il reato, dunque, anche in assenza di eventi sospensivi della prescrizione, dalla Corte di cassazione non verificati (trattandosi di accertamento superfluo), si prescrive il 16 marzo 2026;
3.8.il secondo motivo è inammissibile perchŽ non proposto in sede di appello;
3.9.il reato di cui allÕart. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era punito, alla data della sua consumazione, con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
3.10.la pena edittale ostava alla applicazione dellÕart. 131cod. pen. che, nella sua originaria formulazione escludeva la speciale tenuitˆ del fatto per i delitti puniti con pena edittale superiore a cinque anni di reclusione;
3.11.lÕart. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2020 ha modificato il primo comma dellÕart. 131cod. pen. estendendo la possibilitˆ di applicare la causa di non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto ai reati puniti con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni di reclusione (tale era, come detto al ¤ 3.9, il delitto di cui allÕart. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 al momento della sua consumazione e prima delle ulteriori modifiche che, per effetto dellÕart. 39, comma 1, lett. n, d.l. n. 124 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, hanno aumentato la pena prevedendo la reclusione da tre a sette anni);
3.12.si è invero affermato che la disposizione di cui all’art. 131cod. pen., come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilitˆ della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284606 – 01);
3.13.è stato altres’ precisato che poichŽ le modifiche apportate all’art. 131cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, ne deriva che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all’entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l’applicabilitˆ dell’istituto nel giudizio di legittimitˆ, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito (Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Sassano, Rv. 285408 – 01);
3.14.nel caso di specie, per˜, benchŽ la modifica sia intervenuta dopo la presentazione dei motivi di appello ma prima della sentenza impugnata, nulla impediva al ricorrente di proporre motivi nuovi o di sollecitare la applicazione della norma quantomeno in sede di conclusioni scritte;
3.15.in questo senso si era giˆ pronunciata la Corte di cassazione nellÕesaminare i ricorsi proposti avverso le sentenze di appello pronunciate subito dopo lÕintroduzione dellÕart. 131-bis cod. pen. e si era affermato che se il predetto
articolo era giˆ in vigore alla data della deliberazione della sentenza dÕappello la questione della sua applicazione poteva essere proposta al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado, non potendo tale questione essere proposta per la prima volta in cassazione, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282773 – 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 – 01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 – 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 – 01);
3.16.ma anche a voler ritenere che la causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto prevista dall’art. 131cod. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, possa essere rilevata dÕufficio in sede di legittimitˆ anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, è comunque necessario che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164 – 01), rilevabilitˆ che manca nel caso in esame, non emergendo elementi a sostegno della particolare tenuitˆ dellÕoffesa, non essendo sufficiente la dedotta esiguitˆ delle somme evase tanto più a fronte di una condotta posta in essere in costanza di violazione degli obblighi dichiarativi della societˆ sin dalla sua costituzione;
3.17.anche il terzo motivo è manifestamente infondato;
3.18.va preliminarmente dato atto che la disapplicazione della recidiva (ritenuta e applicata in primo grado) non costituiva specifico motivo di appello;
3.19.tantomeno era stata sollecitata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
3.20.nŽ in questa sede il ricorrente articola specifiche doglianze a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti (negate in sede di merito per i precedenti penali), essendo stata la relativa richiesta formulata subordinatamente allÕaccoglimento della domanda di disapplicazione della recidiva.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di
inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 14/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME