Occultamento Scritture Contabili: La Cassazione e la Responsabilità dell’Amministratore
Il reato di occultamento scritture contabili rappresenta una delle fattispecie più insidiose del diritto penale tributario. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini della responsabilità dell’amministratore, chiarendo quando la condotta omissiva integra il reato e quali sono i limiti delle doglianze difensive. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla prova del reato e sulla natura di alcuni istituti, come la sospensione condizionale della pena.
I Fatti di Causa: Dall’Accertamento Fiscale al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla condanna di un amministratore di società per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena, aveva confermato la responsabilità dell’imputato. La condanna era stata subordinata, tramite il beneficio della sospensione condizionale, alla prestazione di attività lavorative non retribuite.
L’amministratore decideva di ricorrere per cassazione, affidandosi a sette motivi. Tra questi, spiccavano la presunta violazione di legge sull’accertamento dell’esistenza delle scritture contabili, la carenza di motivazione sul dolo specifico di evasione, e la mancata considerazione di circostanze a lui non imputabili, come una possibile omessa conservazione da parte del precedente amministratore. Inoltre, contestava la subordinazione della sospensione condizionale al lavoro di pubblica utilità, sostenendo di non aver mai prestato il proprio consenso.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando tutte le censure mosse dalla difesa. La decisione si fonda su argomentazioni precise che toccano i punti nevralgici della fattispecie di occultamento scritture contabili.
La Prova dell’Occultamento delle Scritture Contabili
I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi relativi alla prova del reato generici e fattuali. Il punto centrale, secondo la Corte, è che l’imputato non aveva mai contestato di aver ricevuto le scritture contabili dal precedente amministratore, come risultava da un verbale di consegna. Una volta accertata la ricezione di tale documentazione senza alcuna riserva, la successiva mancata esibizione alla Guardia di Finanza durante un accertamento e in seguito, è diventata l’elemento chiave della prova. L’imputato, infatti, non ha mai prodotto tali documenti, rendendo così più difficoltosa la ricostruzione degli affari della società.
Il Dolo Specifico e l’Assenza di Precedenti
La difesa aveva insistito sull’assenza di precedenti specifici in materia tributaria, sostenendo che ciò dovesse escludere la finalità evasiva richiesta dalla norma (il cosiddetto dolo specifico). La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che la circostanza che l’imputato non avesse precedenti non esclude affatto il dolo di evasione. Tale intenzione è strettamente connessa alla condotta stessa di occultamento, la quale, impedendo la ricostruzione dei redditi, manifesta di per sé la finalità illecita.
La Sospensione Condizionale della Pena e il Consenso Implicito
Particolarmente interessante è la motivazione sul sesto motivo di ricorso. L’imputato lamentava di non aver acconsentito al lavoro di pubblica utilità. La Corte ha qualificato il motivo come inammissibile, richiamando un principio consolidato: l’imputato aveva già goduto in passato del beneficio della pena sospesa. Pertanto, la richiesta di una seconda sospensione condizionale implicava necessariamente il consenso allo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo questa una condizione imposta dalla legge per la reiterazione del beneficio. La richiesta stessa del beneficio conteneva, quindi, un’accettazione implicita della sua subordinazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su una logica rigorosa e pragmatica. La Corte ha ritenuto che le doglianze dell’imputato fossero mere riproposizioni di argomenti già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di Appello. Il fulcro della decisione risiede nel fatto che, una volta che l’amministratore entra in possesso della documentazione contabile, ha il dovere di conservarla ed esibirla agli organi di controllo. La mancata presentazione, in assenza di prove concrete che la sparizione sia dovuta a terzi, costituisce l’elemento materiale del reato di occultamento. La finalità evasiva, ovvero il dolo specifico, è intrinseca in un comportamento che ostacola l’accertamento fiscale. L’onere di dimostrare che le scritture non sono mai state istituite o sono andate perse per cause di forza maggiore ricade su chi ne aveva la custodia.
Le Conclusioni: Implicazioni per gli Amministratori di Società
La sentenza ribadisce un principio di responsabilità fondamentale per chi assume cariche societarie. L’amministratore è il custode della contabilità e non può sottrarsi ai propri obblighi di conservazione ed esibizione. La pronuncia chiarisce che non è sufficiente addurre ipotesi generiche, come la negligenza di un predecessore, per sfuggire alla responsabilità penale. È necessario che tali circostanze siano provate concretamente. Inoltre, la decisione sulla sospensione condizionale della pena serve da monito: i benefici di legge, specialmente se richiesti per la seconda volta, comportano l’accettazione delle condizioni previste dalla normativa, senza possibilità di contestazioni successive.
Quando si considera provato il reato di occultamento di scritture contabili?
Secondo la sentenza, il reato è provato quando l’amministratore, che ha ricevuto la documentazione contabile senza riserve, omette di presentarla agli organi di controllo durante un accertamento e successivamente, impedendo o rendendo più difficoltosa la ricostruzione dei redditi e degli affari della società.
L’assenza di precedenti penali per reati tributari esclude la finalità di evasione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assenza di precedenti specifici non esclude il dolo di evasione. Questa finalità è considerata connessa alla condotta stessa di occultamento, che per sua natura ostacola l’attività di accertamento fiscale.
La richiesta di una seconda sospensione condizionale della pena implica l’accettazione del lavoro di pubblica utilità?
Sì. La Corte ha stabilito che, avendo l’imputato già beneficiato in passato della pena sospesa, la richiesta di un secondo beneficio implicava necessariamente il consenso allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, poiché la legge subordina la concessione di una seconda sospensione a tale condizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
PU – 26/06/2025 R.G.N. 9171/2025
-Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME nato a Pagani il 06/01/1958, avverso la sentenza in data 25/10/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 24 aprile 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, ha ridotto la pena nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi. Deduce con il primo la violazione di legge e la violazione di norme processuali e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione perchØ non poteva dirsi accertata l’esistenza delle scritture contabili sulla base delle sole risultanze del processo verbale di constatazione; con il terzo la violazione di norme processuali per motivazione insufficiente sul dolo specifico; con il quarto il vizio di motivazione perchØ la Corte di appello non aveva risposto al rilievo difensivo secondo cui il mancato reperimento delle scritture contabili avrebbe potuto essere dipeso da circostanze non a lui imputabili, come l’eventuale omessa conservazione da parte del
precedente amministratore; con il quinto la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; con il sesto la violazione di legge perchØ non aveva espresso il consenso alla prestazione dell’attività lavorativa in ragione della sospensione della pena; con il settimo il vizio di motivazione perchØ la Corte territoriale non aveva chiarito se la documentazione contabile fosse già mancante al momento del passaggio di consegne dal precedente amministratore e comunque insiste sul fatto che non presentava precedenti per reati tributari per cui doveva essere esclusa la finalità evasiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
I motivi dal primo al quarto, nonchØ il settimo, sono generici e fattuali, riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. Nella prospettiva difensiva, le sentenze sono carenti perchØ i Giudici di merito non hanno accertato se le scritture contabili, che l’imputato non ha consegnato alla Guardia di Finanza, sono state mai istituite o sono entrate nella sua disponibilità. Il ricorrente non ha contestato però di averle ricevute dal precedente amministratore, come da verbale di consegna del 9 gennaio 2017, per cui il settimo motivo Ł solo ipotetico con riferimento alla possibilità che fossero incomplete, in assenza di una specifica indicazione in tal senso nel verbale di consegna. Ma sono inconsistenti anche i primi quattro motivi, avendo accertato i Giudici di merito che, una volta ricevute senza riserve le scritture contabili dal precedente amministratore della società, l’imputato non le ha consegnate alla Guardia di finanza in occasione dell’accertamento dell’8 aprile 2019 nØ successivamente. La circostanza che l’imputato non abbia precedenti specifici non esclude il dolo di evasione connesso alla condotta di occultamento come accertata. Infatti, il ricorrente non ha mai prodotto le scritture contabili nØ in sede amministrativa nØ in sede di indagini penali, impedendo o rendendo piø difficoltosa la ricostruzione degli affari della società, nonostante la sua operatività.
Il sesto motivo Ł del pari inammissibile perchØ la Corte territoriale ha ben spiegato che l’imputato aveva già goduto del beneficio della pena sospesa. Pertanto, la richiesta della seconda pena sospesa implicitamente recava il consenso allo svolgimento dell’attività lavorativa non retribuita, utile alla collettività (Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, L., Rv. 285766 – 02). Il ricorrente non si Ł confrontato con tale motivazione nØ ha rappresentato il suo interesse a insistere nella doglianza atteso che gli Ł stata accolta la richiesta del beneficio che, per legge, non può che contenere la predetta subordinazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME