Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9448 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 9448 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME
1. Con sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 gennaio 2023 è stata confermata la decisione del giudice dell’udienza Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 21/11/2023
preliminare del Tribunale di Palermo (giudizio abbreviato) del 6 luglio 2021, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d. Igs 74 del 2000. Reato commesso sino al 16 gennaio 2018 (con condotta permanente).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 521, 522 e 528 cod. proc. pen.).
La sentenza di appello ha condannato per un reato diverso da quello dell’imputazione; nella ricostruzione del fatto la sentenza della Corte di appello ritiene una condanna in primo grado per l’art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000; invece, la contestazione è relativa all’art. 10 d. Igs. 74 del 2000. Numerosi passaggi motivazionali della sentenza sono riferiti alla fattispecie dell’art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000.
2. Violazione di legge (art. 603 e 507 cod. proc. pen.); omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte di appello ha escluso la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello in relazione alla richiesta perizia contabile, non ritenendo la perizia assolutamente necessaria. La sentenza rimanda agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e ritiene non assolutamente necessaria una perizia contabile. Il ricorrente, comunque, non ha mai ricevuto l’avviso di accertamento, unico atto impugnabile in sede di giurisdizione tributaria.
3. Violazione di legge (art. 10 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità di un reato istantaneo e non permanente.
La mancata consegna RAGIONE_SOCIALE scritture contabile (punibile ex art. 9 d. Igs. 74 del 2000) potrebbe essere dovuta alla loro mancata tenuta, e non alla distruzione o all’occultamento.
L’imputato in sede di verifica dichiarava di averle perse nei vari traslochi e la Corte di appello in relazione a queste dichiarazioni ritiene che le scritture contabili siano state occultate o distrutte; tuttavia, la Corte di appello crede nelle dichiarazioni dell’imputato solo in una parte, ma non anche quando egli afferma di aver perduto le scritture contabili (colpa e non dolo). L’imputato o è credibile o non lo è.
La disciplina sanzionatoria applicata è quella del d. I. 124 del 2019, che prevede una cornice edittale per l’art. 10 d. Igs. 74 del 2000 da tre a sette anni di reclusione.
La permanenza del reato, comunque, dura fino alla data dell’accertamento fiscale, il 16 gennaio 2018, pertanto la normativa applicabile in punto di trattamento sanzionatorio è quella precedente, più favorevole (art. 2 cod. pen.).
4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo del dolo specifico.
Il ricorrente ha omesso di pagare le imposte per il semplice fatto di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento dall’RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente egli non ha mai commesso il reato con dolo specifico di evasione. Su questi aspetti la sentenza non ha motivato.
2. 5. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.).
La sentenza ha escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in relazione al volume di affari della società e all’importo elevato dell’evasione. Il volume di affari è stato ricostruito non tenendo in considerazione i costi sostenuti; infatti, qualora si fosse disposta una perizia contabile le imposte evase sarebbero state ricondotte ad un importo molto inferiore.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
5. La Procura generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
6. L’imputato ha depositato memoria di replica nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso evidenziando l’insussistenza argomentativa della requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli rilevando la sussistenza del dolo e dell’elemento oggettivo del reato, in quanto al momento del controllo della Guardia di Finanza non erano esibite le scritture contabili obbligatorie per gli anni di imposta in considerazione.
La Corte di appello e la sentenza di primo grado hanno condannato il ricorrente per il reato a lui contestato (art. 10 d. Igs. 74 del 2000 e non art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000). La sentenza della Corte di appello con un errore materiale evidentemente riscontrabile ha nella parte riassuntiva dello svolgimento del processo indicato l’art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000, ma nella motivazione della decisione affronta il tema dell’occultamento o distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e non altro (art. 10 d. Igs. 74 del 2000).
Manifestamente in fondato il secondo motivo di ricorso sulla mancata GLYPH rinnovazione GLYPH dell’istruttoria GLYPH dibattimentale GLYPH (perizia
contabile). La Corte di appello evidenzia la completezza dell’istruttoria e la non assoluta necessità del rinnovo dell’istruttoria.
La perizia, del resto, non è mai prova decisiva, e nel ricorso per cassazione, comunque, non si rappresenta la decisività della prova, quale accertamento idoneo a scardinare l’intero impianto probatorio: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 – dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 dep. 09/11/2012, COGNOME e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 – dep. 14/02/2013, COGNOME, Rv. 25515201).
In sostanza il ricorrente, con la richiesta di perizia contabile, aveva formulato una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello esplorativa, non ammessa, in assoluto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.: «Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esplorativa la richiesta di rinnovazione finalizzata a verificare l’intenzione della vittima, attraverso un nuovo esame, di ritrattare le accuse formulate nei confronti dell’imputato)» (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016 – dep. 10/10/2016, H, Rv. 26797401).
Relativamente alla data del commesso reato (terzo motivo del ricorso in cassazione) si deve rilevare che la Corte di appello con
motivazione adeguata evidenzia la sussistenza del reato di occultamento, permanente. Tuttavia, la stessa sentenza ritiene correttamente – che la permanenza cessava il 16 gennaio 2018 (data della conclusione della verifica della Guardia di Finanza) in considerazione dell’assenza di prove su una data antecedente (distruzione).
Infatti, “In tema di reati tributari, l’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento” (Sez. 3 – , Sentenza n. 40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021 ) Rv. 282340 – 01).
Conseguentemente la pena da considerare è quella della disciplina antecedente alla riforma del d. I. 124 del 2019.
Tuttavia, la Corte di appello evidenzia chiaramente che “nonostante le modifiche legislative che hanno inasprito la pena edittale prevista dalla fattispecie incriminatrice, la pena inflitta dal primo giudice risulta congrua in ragione della complessiva offensività della condotta dell’imputato, come desumibile dal volume di affari della società in verifica e dalle dimensioni della stessa e tenuto conto del fatto che negli anni di imposta 2014 e 2015 la società è stata evasore totale”.
In sostanza la Corte di appello ha ritenuto la pena congrua anche nella precedente cornice edittale prima dell’inasprimento, per la gravità del reato. Su questi aspetti il ricorso non si confronta.
5. 1. La tenuta effettiva della contabilità e non la sua mancata compilazione è stata desunta dalla Corte di appello sia dalle stesse dichiarazioni dell’imputato (che ammetteva sia di averla smarrita e sia di averla da un contabile) ma anche dagli accertamenti incrociati RAGIONE_SOCIALE ditte che avevano avuto rapporti commerciali con la società amministrata dal ricorrente.
Manifestamente infondato e generico il motivo sul dolo generico, in quanto la Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come negli anni di imposta 2014 e 2015 la società è stata evasore totale.
Sul punto deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla prova dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 10 d. Igs. 74 del 2000 per l’amministratore di diritto (Sez. 3 -, Sentenza n. 2570 del 28/09/2018 Ud. (dep. 21/01/2019 ) Rv. 275830 – 01).
Nel caso in giudizio la Corte di appello (richiamando anche la motivazione sul punto del giudice di primo grado) ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa Corte di Cassazione ricostruendo in fatto la complessa e macroscopica attività di evasione per importi considerevoli, tali da non poter passar inosservati a chiunque. Inoltre, il giudice di primo grado ha evidenziato anche l’omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dopo l’accertamento. Il ricorrente sul punto ritiene di non aver mai ricevuto un accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ma i pagamenti possono avvenire con dichiarazione integrativa successiva, non è necessario attendere gli accertamenti.
Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.
Del tutto generico il motivo sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di appello valutata la pena adeguata ai fatti e rilevato l’assenza di elementi positivi per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
Inoltre, il reato deve ritenersi grave in considerazione degli importi evasi.
Del resto, «La decisione sulla concessione o sul diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non
sia viziato da errori logico-giuridici» (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, COGNOME, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 deV 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, COGNOME e altri, Rv. 249731).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 15/11/2023