Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Chieti il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Chieti del 25 ottobre 2022 – resa all’esito di giudizio abbreviato – con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e pene accessorie, per il delitto di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare di una ditta individuale, a fini
evasione, occultava o comunque distruggeva quattro fatture emesse nell’anno 2017, per un importo complessivo di euro 9.600,00.
Avverso la sentenza, l’imputato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione dei principi del giusto processo in relazione alla terzietà del giudice, sul rilievo che il Gup, pu essendosi già espresso nell’ambito di altro procedimento penale a carico del ricorrente per fatti del tutto coincidenti e temporalmente ancorati a quelli oggetto del presente procedimento, dai quali si diversificano unicamente per la diversa dominazione della ditta individuale, non abbia ritenuto la propria incompatibilità, giungendo ad acquisire il verbale di fonoregistrazione contenente l’esame dell’imputato nell’ambito dell’altro procedimento, in conseguenza del quale ha rigettato la richiesta di nuovo esame/avanzata, ritenendo che, l’imputato avesse già chiarito in tale altro procedimento la sua posizione. Detta incompatibilità, evidenziata dal difensore all’udienza del 19 luglio 2022, sarebbe fondata sui principi fissati dall’art. 34 cod. proc. pen. Si lamenta, inoltre, che la Corte appello, non avrebbe sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 richiamato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non si prevede per il giudice l’obbligo di astenersi laddove si sia già pronunciato, come nel caso di specie, nell’ambito di altro giudizio avente identità soggettiva e connessione oggettiva rispetto ai fatti, avvinti dal vincolo della continuazione.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione della disposizione incriminatrice, oltre a vizi della motivazione, in relazione al mancato accertamento dell’effettiva tenuta della contabilità obbligatoria, essendosi la polizia giudiziar limitata a reperire le fatture censurate. La difesa ricorda che la mancata istituzione della contabilità è sanzionata non in via penale, ma in via amministrativa, dall’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 25 Cost., 7 Cedu e 2 cod. pen., nonché il v izio motivazionale, in relazione alla contestazione alternativa delle due condotte di distruzione e occultamento, non avendo l’accusa chiarito l’oggetto dell’imputazione e non essendosi potuto difendere l’imputato sul punto. La difesa sostiene che la condol:ta sarebbe iniziata nei mesi nei primi mesi del 2015 – come evidenziato nel già richiamato procedimento al quale il presente è connesso e che il pubblico ministero avrebbe arbitrariamente escluso la distruzione delle fatture, non consentendo l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio vigente prima della riforma operata con il d.lgs. n. 158 del 2015.
2.4. Si lamenta, in quarto luogo, il vizio di motivazionale, oltre alla violazione dell’art. 62 cod. pen., in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie si sarebbero dovuti valutare positivamente l’attiva collaborazione con gli organi inquirenti ai fini dell’accertamento e confessione spontanea del reato «pur se riferibile ad altra condotta secondo quanto diversamente riferito dal prevenuto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.2. La seconda doglianza, relativa alla mancata prova della istituzione delle scritture contabili, è manifestamente infondata.
La difesa richiama astrattamente l’applicabilità della disciplina, sanzionatoria amministrativa circa l’omessa istituzione delle scritture (art. 9 del d.lgs. n. 471 de 1997), senza considerare che, nel caso di specie, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018; Rv. 274862 – 01; Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Rv. 263050 – 01). E deve precisarsi che l’impossibilità di ricostruire il reddito o
volume d’affari non è esclusa per il sol fatto dell’acquisibilità presso terzi del documentazione mancante (Sez. 3, n. 132:12 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269258 – 01).
Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie, in cui vi sono fatture, non esibite dall’imputato ma rinvenute presso l’impresa cliente RAGIONE_SOCIALE, la cui emissione sarebbe stata possibile solo in duplice esemplare.
1.3. La terza censura è formulata in modo ipotetico. La difesa, da un lato sostiene che l’imputazione richiama alternativamente la distruzione o l’occultamento delle scritture e dall’altro afferma che il pubblico ministero avrebbe implicitamente escluso la distruzione delle fatture stesse, non ritenendo l’unicità del disegno criminoso fra i fatti del presente procedimento e quelli di analogo procedimento già richiamato sub 1.1. Né il ricorrente propone una specifica ricostruzione dei fatti o lamenta concreti pregiudizi rispetto alla formulazione dell’imputazione e a quanto ritenuto in sentenza circa il dato, inequivocabile, della mancata presenza presso la ditta della necessaria documentazione fiscale.
1.4. Inammissibile è anche la quarta doglianza, riferita al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di mere asserzioni difensive di segno contrario, la Corte di appello ha correttamente ribadito la già ritenuta mancanza di elementi positivi di giudizio, valorizzando in senso negativo la non occasionalità della condotta. Del resto, l’atteggiamento collaborativo che l’imputato sostiene di avere tenuto nel presente procedimento trova smentita nella sua linea difensiva, tesa alla sostanziale negazione dell’evidenza della sua responsabilità, mentre la sua pretesa confessione è riferibile – per stessa ammissione del ricorrente – ad altro procedimento.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.