Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del
2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 15 novembre 2021, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché – nella qualità di titolare di una ditta individuale – al fine di evadere le imposte, occultava la contabilità, non consegnando la
documentazione necessaria alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, nel corso dell’attività ispettiva; in Montecatini il 31 ottobre 2013.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, sul rilievo che si sarebbe data per presupposta l’esistenza della documentazione contabile in possesso dell’imputato. Non si sarebbe considerato che: a) il commercialista dell’imputato non è mai stato sentito, nonostante questo fosse delegato alla tenuta delle scritture contabili; b) nessun obbligo di legge sussiste a carico dell’amministratore o del professionista di lasciare per anni la propria documentazione fiscale presso il contabile di fiducia, il quale la restituisce anno per anno; c) escusso quale testimone, il “fratello” dell’imputato ha confermato che le scritture contabili erano a casa sua e che le stesse erano state distrutte nell’ottobre 2011, e per questo non erano state esibite alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE; d) l’eventuale istruzione era stata operata, dunque, non dall’imputato ma da suo fratello.
2.2. In secondo luogo, si eccepisce la prescrizione del reato, il quale si sarebbe consumato – contrariamente a quanto indicato nell’imputazione – nel febbraio-marzo del 2011, al momento in cui la documentazione era stata richiesta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE durante. Anche a voler ritenere consumato il reato il 31 ottobre 2013, momento conclusivo dell’ispezione, lo stesso sarebbe stato comunque prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico ed è, comunque, manifestamente infondato.
La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, la quale smentisce categoricamente in fatto e in diritto la prospettazione del ricorrente, evidenziando che: a) la tesi secondo cui la dispersione della documentazione sarebbe avvenuta per cause non imputabili a COGNOME NOME è destituita di fondamento; b) non vi sono elementi in base ai quali affermare che la documentazione di cui trattasi sia quella che COGNOME NOME, figlio del fratello del ricorrente, afferma di avere buttato qualche anno dopo la morte del padre; c) COGNOME NOME non è stato in grado di precisare quali siano i documenti che lui avrebbe distrutto; d) la tesi
e
difensiva secondo cui il titolare della ditta non ha alcun obbligo di tenuta e conservazione delle scritture è smentita dall’ordinamento tributario e dalla disposizione penale applicabile nel caso di specie; e) la versione fornita dalla difesa si riduce ad una serie di indimostrate asserzioni la Odi pretesa logicità trova ulteriore smentita nella circostanza che l’imputato abbia omesso di versare le imposte proprio nel periodo in relazione al quale ha occultato la documentazione.
1.2. La doglianza in punto di prescrizione è manifestamente infondata.
Non essendo emersa prova certa che la documentazione fosse stata distrutta ad opera del nipote dell’imputato, la condotta di occultamento o mancata ostensione della documentazione si è protratta fino al termine della verifica.
Deve richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia che, il delitto di occultamento della documentazione contabile di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, clep. 24/03/2017, Rv. 269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, dep. 22/09/2015, Rv. 264676; Se.z. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 07/02/2013, Rv. 254425). Più in particolare, si è precisato che l’obbligo di esibizione perdura finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio dell’accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Rv. 234053). E tale principio va ribadito, perché l’organo di conl:rollo prende atto compiutamente della complessiva situazione del contribuente, anche sul piano documentale, solo con la conclusione dell’accertamento.
Dunque, il reato si è consumato al momento della conclusione dell’ispezione, ovvero il 31 ottobre 2023, come indicato nell’imputazione. Ne deriva che il termine prescrizionale non è decorso, giacché, per il reato ex art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, devono computarsi complessivi dieci anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, oltre alla sospensione della prescrizione per giorni 64, relativa al rinvio del dibattimento dall’il luglio 2017 per legittimo impedimento dell’imputato, e all’ulteriore rinvio di giorni 133 dell’Il febbraio 2020, per richiesta difensiva, giungendosi così alla data del 15 maggio 2024, successiva alla pronuncia della presente sentenza.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello dél versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024