Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 2 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Tempi Pausania il 20 ottobre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di c all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; reato accertato in Palau il 15 febbraio 2017.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzial sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato e la qualificazione giur del fatto, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazi alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giud merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di Palau cui è emerso che l’imputato, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ha occultato, rispetto agli anni di imposta 2012 e 2013, otto fatture emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE e 6, in modo da non consentirne la ricostruzione del volum di affari, non avendo peraltro l’imputato presentato per quegli anni alcuna dichiarazione fisc circostanza questa ritenuta ragionevolmente rilevante nell’ottica dell’elemento soggetti risultando l’occultamento funzionale all’obiettivo di non versare le imposte dovute.
Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, de 2017, Rv. 269898), secondo cui la condotta del reato previsto dall’art. 10 del d. Igs. 10 ma 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contab dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzion dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressio della documentazione, mentre l’occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto iniz a decorre il termine di prescrizione, con la precisazione che l’imputato, per avvalersi della de maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, è tenuto a dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile sia s distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione, prova questa che, co evidenziato dalla Corte di appello, non risulta sia stata fornita dall’imputato, aspetto ques il ricorso non smentisce, per cui, coincidendo la consumazione del reato di occultamento con l data della verifica fiscale, la prescrizione decennale matura il 15 febbraio 2027.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.