Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricor per i reati di cui ai capi 1 e 2, relativi all’omessa presentazione della dichiarazione a relativa alle imposte, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ha ridetermina pena in anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74/ aver l’imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE occultato o distrutto le scritture contabili o i documenti di cui era obbligatoria la conserv al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire ricostruzione dei redditi o del volume d’affari (capo 3).
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazi in relazione all’art. 10 del d.lgs. 74/2000, con particolare riguardo alla valutazione della riguardante la ritenuta sussistenza della condotta di occultamento da parte dell’imputato, n avendo il giudice a quo spiegato le ragioni per le quali la denuncia di smarrimento delle scrit presentata nel 2017, un anno prima dell’intervento della guardia di finanza, confer l’integrazione del reato di occultamento, determinando la cessazione della permanenza
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla penale responsabilit dell’imputato. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in ordine all’asserita condot distruzione o di occultamento delle scritture obbligatorie da parte dell’imputato.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Tutte le doglianze sono inammissibili. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di meri sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Cort legittimità, peraltro, neppure scandita da specifica criticità dell’argomentazione a base sentenza impugnata. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto un motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e n manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 dep. 24/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 27697001). Nel caso di specie, il giudice a quo ha rile che il reato di occultamento di documenti contabili si consuma con la semplice indisponibili anche temporanea, delle scritture, configurandosi così un reato permanente e che la presentazione della denuncia di smarrimento nel 2017, segna piuttosto la cessazione della permanenza, poiché attesta l’esistenza e la disponibilità in capo al ricorrente d documentazione contabile, pertanto, il giudice a quo ha affermato la responsabilità penal dell’imputato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 74/2000, per aver occultato le scritture conta
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente