Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 novembre 2023 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 13 gennaio 2023 del Tribunale di Torino con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e a fine di evasione, occultato parte della documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2014, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari, in particolare la fattu n. 3 del 18/2/2014 dell’ammontare di euro 109.434,00; accertato il 26/7/2018).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizi della motivazione, con riferimento alla qualificazione della condotta come di occultamento di documentazione contabile anziché di distruzione, che determinerebbe l’estinzione del reato per prescrizione.
Ha censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe inverosimile quanto dichiarato da NOME COGNOME, sorella dell’imputato e dipendente della RAGIONE_SOCIALE, a proposito del fatto che l’imputato, nello stesso giorno in cui la fattura oggetto della contestazione era stata emessa, la aveva distrutta, strappandola e gettandola in un cestino, non essendo stata emessa nota di credito e risultando inverosimile la rinuncia a un credito così rilevante, in quanto tali considerazioni non incidevano sulla prova della condotta di distruzione in luogo di quella di occultamento addebitata all’imputato, con la conseguente erroneità della affermazione censurata e l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul punto.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, sempre a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante la condotta dell’imputato susseguente al reato, che non era stata adeguatamente considerata, in quanto l’imputato aveva riconosciuto il proprio debito tributario, ne aveva concordato un pagamento rateale, al quale provvedeva regolarmente, tanto che ciò aveva determinato il Tribunale a riconoscergli le circostanze attenuanti generiche. Nel corso del giudizio di secondo grado, con memoria del 17/11/2023, l’imputato aveva prodotto le ricevute dei pagamenti delle imposte dovute e anche della adesione alla cosiddetta
rottamazione quater, in relazione a tutti gli altri carichi tributari e alle diver cartelle emesse nei confronti della società, dimostrando così di aver rinunciato ai benefici della rottamazione solamente con riferimento alla cartella relativa alla evasione di cui alla contestazione penale, proprio allo scopo di corrispondere integralmente l’imposta evasa. Nonostante ciò, la Corte d’appello aveva, illogicamente, escluso la rilevanza di tale condotta, benché avesse determinato la riduzione del debito erariale e, con essa, anche della gravità della condotta contestata, erroneamente giudicata ostativa al riconoscimento della invocata causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo, mediante il quale è stata censurata la qualificazione della condotta come di occultamento di documenti contabili (in particolare della fattura indicata nella imputazione), anziché di distruzione, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione (per essere ora decorso il relativo termine massimo), è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di proporne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivisitazioni nel giudizio di legittimità.
Va, in premessa, osservato che si è in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, essendo state esaminate le risultanze istruttorie con criteri omogenei dal primo e dal secondo giudice, pervenendo alle medesime conclusioni, cosicché le due motivazioni si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01), e ciò limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all’impossibilità per la Cort di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del travisamento della prova, a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura la valutazione della testimonianza della
sorella dell’imputato, dipendente dell’impresa dallo stesso amministrata, che, invece, è stata oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede.
La Corte d’appello, infatti, in accordo con il Tribunale, ha qualificato la condotta contestata come di occultamento della fattura indicata nella imputazione a causa del suo mancato rinvenimento in occasione della verifica fiscale, escludendo la qualificabilità della condotta stessa come di distruzione in ragione della ritenuta inverosimiglianza di quanto dichiarato da NOME COGNOME, sorella dell’imputato e dipendente della società, che ebbe a riferire che il fratello aveva fatto ritorno nella sede della società con la fattura già strappata, gettandola in un cestino, a causa di un diverbio con tale COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, nei cu confronti la fattura era stata emessa. La Corte d’appello, ribadendo quanto già osservato analiticamente sul punto dal Tribunale di Torino nella sentenza di primo grado, ha sottolineato l’inverosimiglianza di tale condotta come descritta dalla teste, in quanto non seguita dalla emissione di una nota di credito e dunque implicante la rinuncia, immotivata (stante la inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dall’imputato sul punto e riportate nella sentenza di primo grado), a un credito di ammontare rilevante, pari a oltre 100.000,00 euro (pari, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado, a quasi un terzo dell’intero imponibile fatturato nell’anno), escludendo di conseguenza la veridicità di quanto dichiarato dalla teste NOME COGNOME.
Si tratta di considerazioni che non sono manifestamente illogiche, essendo fondate sulla applicazione razionale di nozioni e massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alla necessità di emettere una nota di credito quando una fattura regolarmente emessa e registrata venga, per qualsiasi ragione, stornata, e anche quella relativa alle ordinarie modalità di gestione di controversie tra imprenditori in ordine ai corrispettivi rispettivamente richiesti e dovuti, che i genere non si concludono con la rinuncia tout court a un credito del rilievo di quello portato dalla fattura oggetto della contestazione), oltre che sulla mancanza di spiegazioni credibili in ordine alla riferita condotta di distruzione di detta fattura sulla conseguente, asserita, rinuncia a un credito di importo rilevante, considerazioni di cui il ricorrente ha proposto una rivisitazione e una rilettura, contestando il suddetto giudizio di inverosimiglianza di quanto riferito dalla teste NOME COGNOME e ribadendo la propria prospettazione circa la ricostruzione della condotta come di distruzione e non di occultamento, che, però, è stata giustificata in modo sufficiente e non manifestamente illogico dai giudici di merito, sulla base di una lettura razionale delle risultanze istruttorie, come tale non suscettibile di riconsiderazioni o riletture nel giudizio di legittimità.
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso e, di conseguenza, l’esclusione della estinzione per prescrizione del reato, da ritenersi consumato al momento dell’accertamento della condotta di occultamento (cfr. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282340 – 01, secondo cui l’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento; conf. Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, COGNOME, Rv. 234053 – 01).
Il secondo motivo, relativo alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante il positiv comportamento dell’imputato successivo al fatto, caratterizzato dall’assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento dell’imposta evasa, è anch’esso manifestamente infondato.
In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili d valutazione ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per la particola tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra indubbiamente anche l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175 – 01).
Tuttavia, nel caso in esame l’assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento dei debiti tributari dell’impresa amministrata dal ricorrente non costituisce condotta riparatoria delle conseguenze del reato contestato all’imputato, che riguarda l’occultamento della documentazione contabile e la difficoltà che ne è derivata nella ricostruzione della contabilità e dei redditi di ta impresa, e cioè un pregiudizio alla attività di accertamento dei redditi e delle conseguenti obbligazioni tributarie, pregiudizio che non può dirsi riparato o ridotto per effetto del pagamento del debito tributario (che riguarda il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria), che quindi non assume rilevanza nella prospettiva proposta dal ricorrente, e cioè ai fini del riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non costituendo attività riparatoria delle conseguenze della condotta ascritta all’imputato, che non è una condotta di evasione di imposta ma è solo caratterizzata dal fine di evasione.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 9/7/2024