Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1553 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIOSA JONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione in ordine al reato ascritto al ricorrente ed all’affermazione della sua responsabilità penale (si censura la sentenza impugnata in quanto dall’istruttoria dibattimentale non sarebbero emersi elementi tali da poter sostenere la responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestatogli; la sentenza sarebbe comunque contraddittoria, non avendo valutato la Corte d’appello in maniera compiuta il valore e il tenore letterale delle prove, segnatamente la dichiarazione resa dall’imputato, il quale aveva confermato di non aver consegnato tutte le fatture in suo possesso posto che il personale della Guardia di finanza di Biella gli aveva comunicato che avrebbero provveduto di loro iniziativa a recuperarle integralmente, in ragione del fatto che l’attività si svolgeva nei confronti di un solo ed unico soggetto giuridico; il reato di occultamento o di distruzione della documentazione contabile non sarebbe configurabile nel caso di specie in quanto la ditta individuale di cui era titolare il ricorrente operava soltanto con una unica società, la RAGIONE_SOCIALE, sicché la verifica, pur in assenza di una immediata messa a disposizione della documentazione cartacea, è stata resa semplice e possibile nel giro di pochi giorni allorché il commercialista della società, che curava la contabilità per la predetta RAGIONE_SOCIALE, ebbe a consegnare le copie delle fatture direttamente a mano dei militari operanti; in tal senso, la lettura fornita dai giudici d’appello, ossia la finalità di evasione delle imposte, sarebbe forviante e avrebbe inficiato la motivazione, affetta così da illogicità; risulterebbe infatti indimostrato che la mancata consegna, e quindi la mancata conservazione, avessero come obiettivo l’evasione delle imposte e dell’Iva, posto che le predette fatture sono risultate regolarmente emesse ed i conseguenti oneri versati nei confronti dell’NOME; la sentenza sarebbe comunque affetta da nullità assoluta alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancanza di motivazione determina, appunto, la nullità assoluta della sentenza); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) anzitutto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) in secondo luogo, prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è infine
manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato;
rilevato, infatti, che i giudici di appello, con argomentazioni del tutto immuni dai denunciati vizi, chiariscono, alle pagg. 4/5 dell’impugnata sentenza, le ragioni poste a base del rigetto dei due motivi di appello proposti dall’allora appellante NOME COGNOME, replicati in questa sede di legittimità senza alcuna apprezzabile novità critica; in particolare, si legge in sentenza, come era emerso in sede istruttoria che tutte le 26 fatture oggetto di contestazione vennero emesse dalla ditta individuale di cui era titolare l’attuale ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che tali fatture vennero reperite dalla Guardia di finanza presso il destinatario delle fatture ECS; che, ancora, l’attuale ricorrente venne contattato durante le indagini della Guardia di finanza con richiesta di produzione delle fatture, senza che quest’ultimo le avesse prodotte, donde l’imputazione oggetto di contestazione; i giudici d’appello, con motivazione non manifestamente illogica, ritengono priva di senso l’argomentazione dell’imputato secondo cui egli avrebbe contattato la Guardia di finanza per comunicargli di aver finalmente trovato le fatture, ma che sarebbero stati proprio gli operanti a dirgli di non consegnarle; a tal proposito i giudici territoriali osservano correttamente che, qualora egli le avesse effettivamente reperite, bene avrebbe potuto produrle dopo l’avviso di conclusione indagini ovvero durante il dibattimento di primo grado; risulta accertato, peraltro, che in dibattimento egli ebbe a produrre soltanto 5 delle fatture oggetto di contestazione, più due relative al 2018, non contestate; risulta, pertanto, documentalmente che almeno 21 delle fatture contestate non erano in possesso del ricorrente, il quale aveva l’obbligo di custodirle e che nessuna motivazione aveva allegato, atta a giustificarne il mancato rinvenimento, ciò confermando la responsabilità dell’imputato; analogamente è a dirsi quanto al secondo dei motivi oggetto di replica in sede di legittimità, ossia la contestazione dell’elemento soggettivo del reato; i giudici correttamente richiamano, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reati tributari, l’accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110 – 01); in particolare, si precisa in sentenza, era stato lo stesso imputato a confermare di essere titolare di attività commerciale effettivamente operante nel settore dei trasporti che generava reddito sicché, alla luce di quanto sopra, secondo i giudici territoriali, con argomentazione altrettanto Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
scevra da illogicità manifeste, la sola ragione logica che spiegava l’occultamento o la distruzione delle fatture da parte dell’emittente, attuale ricorrente, era proprio la finalità di evasione dell’imposta;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552);
ritenuto, inoltre, che quanto argomentato dai giudici territoriali è assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al primo profilo di doglianza, ha reiteratamente affermato che in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (In motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore, circostanza nel caso di specie non emersa: Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 02); che, ancora, quanto al profilo della sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico (nella specie, di evadere l’NOME NOME le imposte), ben può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato; che, nella specie, proprio l’atteggiamento assunto nel corso delle indagini e il mancato reperimento, anche nella successiva sede dibattimentale, di ben 21 delle 26 fatture contestate, al di là
della esistenza o meno delle operazioni, consente di ritenere raggiunta la prova logica del fatto-reato; che, pertanto, la prova del dolo del delitto di cui all’art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000 correttamente può essere desunta attraverso un processo logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario da fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che, con l’ausilio di appropriate massime di esperienza consentono di inferire la sussistenza del dolo specifico di evasione, come nel caso di specie;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025