Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29079 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2023, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020, appellata da COGNOME NOME, che lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione, esclusa la contestata recidiva, e con il concorso di attenuanti generiche e della diminuzione del rito abbreviato richiesto, oltre alle pene accessorie di legge, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con la sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone del 5 giugno 2018, irr. 11 luglio 2018, e disponendo la confisca per equivalente per un importo corrispondente al profitto del reato pari ad euro 95.774,10, in quanto ritenuto colpevole del reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili, in relazione a fatto contestatogli come legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione atteso il contrasto tra motivazione e dispositivo riguardante soggetto diverso dall’imputato, recante un numero di sentenza diverso e con esito contraddittorio.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa sarebbe affetta da nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo, infatt riguarderebbe un soggetto diverso (tale NOME COGNOME), una sentenza diversa (emessa il 26.04.2022 e non il 23.09.2020), da un tribunale diverso (Trieste e non Pordenone) e l’esito sarebbe indecifrabile, in quanto riformerebbe la sentenza di primo grado senza specificare i limiti e le modalità con condanna alle spese, dunque con esito del tutto illogico. Richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, si invoca pertanto la nullità della sentenza.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha ravvisato la condotta tipica del reato previsto dall’art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 facendola discendere dall’asserita confessione del ricorrente, il quale non avrebbe tuttavia mai dichiarato di aver tenuto le specifiche scritture contabili di cui all’imputazione.
In sintesi, richiamato il passaggio motivazionale contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata, si contesta l’affermazione contenuta in un inciso (“in sede di interrogatorio nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, l’imputato aveva ammesso di non avere registrato e/o conservato la documentazione contabile”), sostenendo che quanto sopra non si fonderebbe sulla confessione del ricorrente. In realtà, sostiene la difesa, l’imputato avrebbe riferito solo che la documentazione contabile si trovava custodita presso il depositario, senza invece affermare che quella indicata nell’imputazione si trovasse ivi; analogamente, egli aveva dichiarato che la restante documentazione si trovava presso la propria abitazione, senza tuttavia specificare di che documentazione si trattasse. L’affermazione della Corte d’appello che “da quanto sopra” aveva fatto discendere che l’imputato avesse emesso le fatture di cui all’imputazione, dolosamente non consegnandole per averle nascoste o distrutte, non sarebbe corretta. Diversamente, si afferma in ricorso, questi aveva invece precisato che era solo colui che pagava le vetture su incarico di terzi, vetture che venivano cedute e acquistate tra terzi soggetti, sicché egli aveva ritenuto di non essere parte dell’operazione commerciale, donde riteneva di non dovere tenere le fatture. Si sarebbe quindi in presenza non di una distruzione od occultamento di documenti contabili, ma di una omessa tenuta o istituzione degli stessi, che, per giurisprudenza di questa Corte, non è punibile a norma dell’art. 10.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di una richiesta di trattazione orale ex art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni, è inammissibile.
2. È anzitutto inammissibile il primo motivo.
Ed invero, risulta dagli atti allegati (affoliazione 15) che il dispositivo let in udienza è dispositivo confermativo della sentenza del tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020 appellata dal COGNOME, con riserva del deposito della motivazione in giorni 90. Il dispositivo riporta la sottoscrizione del presidente nonché un’annotazione in calce “da inserire nel fascicoletto di Presidente e relatore (dispositivo letto in udienza)”.
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Tanto risultando dagli atti (che questa Corte è legittimata a compulsare, attesa la natura processuale dell’eccezione: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Polícastro, Rv. 220092 – 01), dunque, appare evidente che il dispositivo invece trascritto nella sentenza depositata è quello errato, laddove, invece, non solo l’intestazione della sentenza impugnata, i dati in essa riportati e, soprattutto, la motivazione della decisione sono del tutto rispondenti al dispositivo letto in udienza.
Ne consegue come nella specie si versi in ipotesi di evidente errore materiale che non esplica alcuna influenza sull’esito finale del giudizio, tanto discendendo dall’indirizzo, cui va dato seguito, di questa Corte che ha già affermato, in un caso nel quale, addirittura, anche il dispositivo di udienza, e non solo quello di sentenza, era erroneo, che non costituisce violazione del principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, la discrasia tra l’intest zione della sentenza, dove sia stata riportata l’esatta indicazione del provvedimento impugnato, e il dispositivo nel quale sia stata indicata la conferma di una sentenza estranea al giudizio (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Rv. 230416 01).
3. Non sfugge al giudizio di inammissibilità anche il secondo motivo.
È anzitutto generico per aspecificità perché mostra di non confrontarsi con la motivazione dell’impugnata sentenza che ha spiegato in maniera del tutto logica le ragioni per le quali all’imputato ben potesse essere ascritta la condotta contestata.
I giudici di appello (pag. 5) in particolare evidenziano come i fatti fossero stati ammessi dall’imputato che, nel corso dell’interrogatorio del 4/10/2018, aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l’operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato infatti lo stesso imputato a dichiarare che la concessionaria tedesca vendeva le vetture ad un cittadino croato residente in Germania, soggetto senza partita IVA, che a sua volta le vendeva in Italia direttamente ai clienti dell’imputato, che aveva corrisposto per tale attività al croato 500 euro più spese in contanti. Era stato, peraltro, lo stesso imputato a chiarire che le fatture erano a lui intestate; dunque, ammettendo espressamente che le operazioni di compravendita avvenivano formalmente tra la concessionaria e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui egli era titolare, trattandosi pertanto di operazioni soggette ad IVA, circostanza a lui nota in quanto operatore del settore. Tutta la documentazione in atti, infatti, risulta intestata alla ditta dell’im tato o emessa nei confronti della ditta dello stesso, mentre il cittadino croato risulta mero incaricato al ritiro RAGIONE_SOCIALE auto. Con particolare riferimento alle fattur
non rinvenute, oggetto di contestazione, era stato poi lo stesso imputato a dichiarare di averle consegnate al cittadino croato, condotta ritenuta inverosimile dalla Corte d’appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qualunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fal:ture devono essere comunque conservate. I giudici territoriali si prendono, poi, carico di confutare quanto dichiarato in sede di interrogatorio dall’imputato, in quanto smentito dal PVC del 15/03/2018, avendo egli riferito che la documentazione contabile si trovava custodita presso il depositario NOME COGNOME di Oderzo, ma che quest’ultimo, contattato dagli operanti, aveva dichiarato di aver avuto detta documentazione solo fino al marzo del 2015. A fronte di quanto sopra, era stato lo stesso imputato a dichiarare che la restante documentazione era detenuta presso la propria abitazione, impegnandosi a consegnarla in ufficio, provvedendo però solo a consegnare una minima parte della stessa peraltro non registrata e dichiarata, omettendo di consegnare la documentazione di cui all’irnputazione. Da qui l’affermazione, scevra da qualsiasi illogicità manifesta, secondo cui era provato che questi avesse emesso le fatture di cui all’imputazione, dolosamente non consegnandole, quindi avendole nascoste o distrutte, in sede di verifica al fine di sottrarsi al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
5. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel ‘dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dall Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
6. Perde, in particolare, alla luce di quanto sopra, di spessore argomentativo, la doglianza difensiva fondata su una personale interpretazione di quanto riferito in sede di interrogatorio dall’imputato, nel senso che egli, riferendosi all
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documentazione contabile, non avrebbe inteso fare riferimento alle fatture di cui all’imputazione.
Tale affermazione, si noti, oltre che essere fondata su una interpretazione personale dell’occorso, è smentita dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio, e riportate in sentenza, il quale aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l’operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato, inoltre, lo stesso imputato a dichiarare che tali fatture, a lui intestate, erano state da lui consegnate al cittadino croato condotta che era stata ritenuta inverosimile dalla Corte d’appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qualunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fatture devono essere comunque conservate.
Dato di fatto è, dunque, che, per espressa ammissione del ricorrente, le fatture fossero nella sua disponibilità e che le stesse non siano state più rese disponibili, tanto da non essere mai state consegnate ai verificatori.
Ne discende, quindi, l’assoluta mancanza di pregio del richiamo difensivo alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene non inquadrabile nell’alveo dell’art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, la condotta di omessa istituzione o tenuta dei documenti contabili.
Nella specie, tali documenti contabili, costituiti dalle fatture intestate all’im putato mai consegnate ai verificatori, erano stati regolarmente emessi e recavano quale intestatario l’imputato che aveva confermato di averne avuto la disponibilità, per poi disfarsene al fine di sottrarsi agli obblighi tributari, asserendo di averl consegnate al cittadino croato che fungeva da mero incaricato al ritiro RAGIONE_SOCIALE auto acquistate dai fornitori tedeschi. L’Ufficio centrale antifrode aveva quindi inoltrato le fatture emesse e la relativa documentazione dei pagamenti effettuati, accertando tutti gli acquisti di cui all’imputazione. La circostanza, dunque, che le fatture fossero state reperite, era dunque sufficiente a far ritenere raggiunta la prova del reato contestato.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui in tema di reati tributari poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere c:he il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mende.
Così deciso, 1’11 aprile 2024
Il C in.igli e estensore
Il Presi ente