Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8772 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8772 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito, pe ril ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione, con delega orale, dell’AVV_NOTAIO NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 24 aprile 2025 veniva confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 9 settembre 2024, appellata da NOME COGNOME, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 6 mesi di reclusione, con le pene accessorie di legge, reato commesso fino al 19 novembre 2018 secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nell’imputazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per asserita nullità della sentenza stante la errata indicazione dell’autorità giudicante, in relazione agli artt. 125, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e 25 Cost.
In sintesi, il ricorso deduce nullità della sentenza di appello perchØ nel dispositivo si legge che il provvedimento di primo grado sarebbe stato emesso dal ‘Tribunale di Enna in composizione collegiale’, mentre dagli atti risulta che la sentenza di primo grado Ł del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica. Si assume, pertanto, violazione del principio del giudice naturale e indeterminatezza dell’oggetto dell’impugnazione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale per omessa correzione di errore materiale, in relazione all’art. 130 cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente qualifica l’erronea indicazione dell’autorità giudicante come errore materiale che la Corte d’appello avrebbe dovuto correggere d’ufficio mediante il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen.; si deduce che l’omessa correzione rende l’atto ‘irrimediabilmente viziato’.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione e di travisamento della prova e del fatto in relazione alla mancata rinnovazione e/o riapertura dell’istruttoria in appello e correlato vizio di violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 10 D.lgs. 74 del 2000.
In sintesi, il ricorrente censura: a) illogicità/insufficienza della motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto la responsabilità, fondata – a suo dire – su ragionamenti ‘laconici’ e su rinvenimenti parziali di documentazione.; b) travisamento della prova e del fatto: la Corte avrebbe fatto discendere la responsabilità dall’inottemperanza all’ordine di esibizione e dal rinvenimento di documenti presso l’abitazione del ricorrente, senza valutare che il carteggio sarebbe composto da fotocopie e che i documenti sarebbero stati consegnati alla nuova amministratrice COGNOME (con contestazioni sulla paternità della firma); c) mancata rinnovazione e/o riapertura dell’istruttoria per espletare perizia grafologica sulla firma del ‘verbale di consegna’, richiesta dalla difesa e ‘immotivatamente denegata’. Ulteriormente, il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi del reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione di scritture contabili), sostenendo che la motivazione della Corte si fonda su un automatismo: il mancato adempimento all’ordine di esibizione e il possesso di documenti sarebbero stati ritenuti di per sØ prova del reato, senza il necessario approfondimento circa la riconducibilità delle condotte all’imputato e la funzione degli atti rinvenuti (nØ l’accertamento sulla firma del verbale di consegna).
In data 8 gennaio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, cui si Ł riportato in udienza, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, proponendo lo stesso censure prive di significato in diritto e manifestamente contrastanti con gli elementi probatori per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale proposta dalla difesa, Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. La dedotta nullità Ł manifestamente infondata perchØ l’erronea indicazione, nel solo dispositivo della sentenza di appello, del tribunale e della composizione del giudice di primo grado integra un mero errore materiale, non incide sull’identificazione del procedimento nØ sul contraddittorio, non viola il principio del giudice naturale e non determina incertezza sull’oggetto dell’impugnazione, essendo dagli atti e dalla motivazione chiaramente individuato che la decisione confermata Ł quella del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica.
2.2. L’art. 125 cod. proc. pen. richiede che la sentenza contenga l’indicazione del giudice, delle parti, del dispositivo e della motivazione, ma non commina, per ogni irregolarità formale, una nullità assoluta, dovendosi applicare il regime generale delle nullità. L’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. sanziona con nullità gli atti compiuti in violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ossia vizi del contraddittorio; l’art. 179 cod. proc. pen. riserva la nullità assoluta alle ipotesi tassative, che non comprendono l’errore di intestazione o la inesatta indicazione del giudice di primo grado.
2.3. La giurisprudenza distingue costantemente fra vizi che incidono sull’esistenza stessa del contraddittorio o sulla effettiva composizione del collegio giudicante, da un lato, e meri errori descrittivi (epigrafe, intestazione, nominativi, indicazione dell’ufficio o del ruolo) dall’altro. A titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350 – 01, ha affermato che l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza (e che, nella specie, risultava anche essere l’estensore della sentenza), Ł emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, poichØ il verbale fa fede fino a querela di falso. ¨ stato ancora affermato, sia in ambito penale che in ambito civile, che l’omessa o inesatta indicazione di una parte o di un soggetto nell’intestazione della sentenza integra mero errore materiale quando, dal contesto della decisione (svolgimento del processo, motivazione, richiami alla sentenza impugnata), risulti con sufficiente chiarezza la reale identità delle parti e del provvedimento oggetto di giudizio (tra le tante: Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22275, Rv. 645781 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587 – 01). L’istituto della correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) consente di emendare errori meramente grafici, di calcolo o di indicazione, purchØ non incidano sul contenuto intrinseco della decisione, ma si limitino a rappresentare un difetto di esteriorizzazione della volontà del giudice. ¨ stato chiarito che l’errore materiale nel dispositivo Ł correggibile quando non modifica il comando decisorio, e che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione imputabile a errore materiale, prevale l’elemento decisionale e si fa riferimento alla complessiva volontà del giudice ricostruibile dal provvedimento, anche ai fini di valutare l’eventuale ricorso alla procedura correttiva (Sez. 1, ord. n. 7980 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269 – 01; Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267153 – 01, che, in particolare, ha specificato come nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito).
2.4. Quanto alla dedotta violazione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost., lo stesso può ritenersi violato quando il processo Ł celebrato da un giudice privo di competenza o individuato al di fuori dei criteri legali di precostituzione, non quando la sentenza riporta, per mero lapsus calami , una diversa indicazione dell’ufficio o della composizione del giudice di primo grado, a fronte di atti processuali che attestano la regolare celebrazione del giudizio dinanzi all’organo competente.
2.5. Infine, nessuna indeterminatezza dell’oggetto dell’impugnazione può configurarsi, sia perchØ nell’intestazione della sentenza di appello sono correttamente individuati imputato, capo di imputazione e numero/data della sentenza di primo grado, sia perchØ la motivazione richiama in modo puntuale la decisione del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, analizzandone i passaggi argomentativi, sicchØ Ł oggettivamente certo quale provvedimento sia stato confermato o riformato.
2.6. Conclusivamente, il motivo di ricorso che pretende di convertire un errore meramente descrittivo (‘Tribunale di Enna in composizione collegiale’ anzichØ ‘Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica’) in nullità assoluta della sentenza di appello Ł manifestamente infondato non soltanto perchØ non allega nØ dimostra un effettivo vulnus al
contraddittorio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., essendosi il processo celebrato davanti al giudice naturale, correttamente individuato dagli atti, sia perchØ non incide sulla concreta possibilità di individuare la sentenza impugnata, nØ produce quell”incertezza assoluta’ sull’identità delle parti o del provvedimento che, sola, la giurisprudenza reputa idonea a determinare nullità della sentenza. In simili casi tale discrasia Ł sanabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., non potendo essere trasformata in causa di annullamento, tanto meno per asserita violazione dell’art. 25 Cost., che rimane estranea agli errori meramente formali di intestazione o di indicazione del giudice nel dispositivo.
2.7. Per tale ragione, pur rilevandosi l’errore materiale, questa Corte non può procedere in conformità, in quanto, essendo l’impugnazione inammissibile, trova applicazione il disposto della seconda parte del comma 1 dell’art. 130, cod. proc. pen., che esclude che la correzione possa essere disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione.
Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
3.1. La doglianza Ł infatti manifestamente infondata perchØ l’erronea indicazione dell’autorità giudicante configura un mero errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., integrando un vizio estrinseco della sentenza che non incide tuttavia sul merito della decisione nØ determina nullità insanabile. L’art. 130 cod. proc. pen. disciplina invero la correzione solo di errori od omissioni che non producono nullità e la cui eliminazione non modifichi essenzialmente l’atto, richiedendo una difformità evidente tra la volontà del giudice (risultante dagli atti) e la sua espressione formale. L’errore materiale sussiste unicamente in presenza di una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione esterna, rilevabile dal mero confronto tra gli atti processuali e il provvedimento impugnato.
3.2. Questa Corte ha costantemente affermato che tale categoria include mere inesattezze formali o di intestazione, come l’indicazione errata dell’autorità giudicante, che non alterano il contenuto volitivo della pronuncia (si v., tra le tante: Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658 – 01; Sez. 1, n. 1942 del 11/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.). L’erronea intestazione dell’autorità giudicante integra, dunque, un mero errore di redazione, emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. poichØ non evincibile come difformità dalla voluntas decidendi senza ridiscutere il merito (ad es., Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269375 – 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, P.g. in proc. COGNOME, Rv. 267177 – 01; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250400 – 01). La richiamata giurisprudenza di legittimità esclude, dunque, la qualificazione come errore materiale per omissioni o inesattezze che non emergono dal raffronto oggettivo degli atti, rendendo inapplicabile la correzione d’ufficio o su istanza dalla Corte d’appello e ribadendo che tali profili attengono a vizi di motivazione o forma sostanziale, impugnabili ordinariamente ma non via correzione semplificata. Ed invero, la modificazione essenziale dell’atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (così Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249 – 01).
3.3. L’omessa correzione non rende, conclusivamente, l’atto ‘irrimediabilmente viziato’, poichØ l’errore non determina nullità ex art. 177 ss. cod. proc. pen. e non pregiudica l’intelligibilità della decisione.
Infine, anche il terzo motivo Ł inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
4.1. ¨ anzitutto generico perchØ non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ha chiarito le ragioni per le quali era integrabile il delitto di cui all’art. 10, D. lgs. n. 74 del 2000, senza che vi fossero ragioni per accogliere
l’invocata rinnovazione istruttoria in appello.
La Corte di appello ha infatti accertato che: (a) presso l’abitazione dell’imputato Ł stata rinvenuta ‘gran parte della documentazione richiesta’, nonostante la cessione della società, con detenzione sine titulo da parte dell’odierno ricorrente; (b) Ł stato reperito un ‘verbale di falsa consegna’, privo di data e con firma palesemente contraffatta, nel quale si attestava il passaggio della documentazione all’amministratrice subentrante; (c) la falsità Ł stata confermata mediante testimonianza del consulente contabile e ‘documento ufficiale’ recante prova della consegna al COGNOME, non alla COGNOME; (d) l’inottemperanza all’ordine di esibizione e la detenzione ingiustificata dei documenti hanno reso necessarie investigazioni suppletive, ostacolando la ricostruzione. Su tali basi il giudice di merito ha affermato la responsabilità ex art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000. Le doglianze del ricorrente (fotocopie, avvenuta consegna alla COGNOME, richiesta di perizia) sono state quindi valutate e superate dalla Corte territoriale mediante richiamo a specifiche risultanze probatorie (rinvenimenti, testimonianza, documentazione amministrativa), non già eluse con formule apparenti.
4.2. Orbene, quanto all’asserita illogicità/insufficienza della motivazione, meritano in questa sede di essere ricordati i parametri del controllo di legittimità. Il giudizio di questa Corte non consente infatti una rivalutazione del merito probatorio; alla Cassazione spetta verificare la coerenza strutturale e la completezza della motivazione, non sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. La motivazione Ł viziata solo se manchi il ‘minimo costituzionale’ (motivazione apparente/manifestamente illogica) o se siano ignorati punti decisivi specificamente dedotti. Tale perimetro Ł ribadito da costante giurisprudenza penale (v., tra le altre, i richiami sistematici confluiti nella ricostruzione dottrinale su Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01 e successive nonchØ Sez. 1, n. 12712 del 22/02/2023, Vigilia, non mass., secondo cui Ł estranea al giudizio di legittimità la diversa composizione del quadro probatorio).
Tanto premesso, la Corte d’appello ha: (i) individuato la sede del rinvenimento (abitazione dell’imputato), (ii) valorizzato il mendacio del verbale di consegna (con riscontri testimoniali e documentali), (iii) spiegato l’idoneità impeditiva dell’occultamento (necessità di indagini suppletive), e (iv) correlato tali elementi al fine di evasione. Non vi Ł traccia di salti logici, nØ di ‘motivazione apparente’: la struttura argomentativa Ł dunque lineare e confronta i punti centrali evocati dalla difesa. Le censure si risolvono pertanto nella richiesta di nuova valutazione delle stesse risultanze, inammissibile in sede di legittimità.
4.3. Con riferimento al dedotto ‘travisamento della prova’ e del fatto, poi, la giurisprudenza (con principio di sistema utilizzato quale parametro di tassatività dei vizi) ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – inteso come svista percettiva sul fatto probatorio in sØ – non integra autonomo motivo di ricorso in cassazione; quando, invece, la doglianza attiene alla valutazione della prova, essa non Ł scrutinabile, salvo il ricorrere di un vizio motivazionale che scenda sotto il ‘minimo costituzionale’ (ex art. 360, lett. e), cod. proc. pen.). Si Ł, sul punto, affermato infatti che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchØ specificamente indicati dal ricorrente, Ł ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01). Il ricorrente non indica una specifica informazione
probatoria male percepita e incontestabilmente diversa dal suo reale contenuto; contesta, piuttosto, la lettura degli elementi (natura delle carte rinvenute; attendibilità del verbale; portata dell’inottemperanza). Trattasi di censura sulla valutazione probatoria, non di autentico travisamento oggettivo: come tale, essa non Ł ammissibile se non nei ristretti confini del vizio di motivazione già esclusi supra .
4.4. Ancora, sulla mancata rinnovazione/riapertura dell’istruttoria (art. 603 cod. proc. pen.) e sulla perizia grafologica, merita di essere ricordato che l’art. 603 cod. proc. pen. affida al giudice d’appello un potere discrezionale di rinnovazione quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti; la rinnovazione Ł doverosa solo in ipotesi tipizzate (es. appello del P.M. contro assoluzione fondata su prova dichiarativa decisiva: art. 603, co. 3bis, cod. proc. pen.). In generale, la rinnovazione si giustifica per prove decisive o per una assoluta necessità (comma 3), e il diniego Ł sindacabile in cassazione solo se immotivato o manifestamente illogico.
Questa Corte ha infatti piø volte affermato che, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di “decidere allo stato degli atti”, come previsto dall’art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall’art.606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 1, n. 1726 del 17/12/1993, dep. 1994, P.g. in proc. COGNOME, Rv. 196406 – 01; Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197560 – 01).
Nel caso di specie, la perizia grafologica concerneva la firma sul ‘verbale di consegna’. La Corte d’appello ha ritenuto superfluo l’accertamento tecnico, avendo già positivo riscontro – tramite testimonianza del depositario delle scritture e documentazione ufficiale – che la consegna era avvenuta al ricorrente e non alla COGNOME, e che il verbale reperito era ‘falso’. In tale quadro, la perizia era non decisiva, rispetto a un compendio che già dimostrava la disponibilità del carteggio presso l’imputato e la consapevole elusione delle richieste di esibizione. La mancata rinnovazione, dunque, non integra violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., nØ vizio di motivazione, risultando adeguatamente giustificata dalla sufficienza del materiale probatorio preesistente.
4.5. Infine, quanto alla corretta applicazione dell’art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000, deve qui ricordarsi che secondo l’indirizzo consolidato, l’art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000 prevede un reato di pericolo concreto (quanto all’idoneità della condotta a impedire la ricostruzione) e, nella forma dell’occultamento, un reato permanente: la condotta consiste nella indisponibilità (temporanea o definitiva) delle scritture/documenti obbligatori, tale da non consentire o rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. La permanenza dura sino alla ispezione o comunque sino alla cessazione dell’indisponibilità; la giurisprudenza (si v., ad es., Sez. 3, n. 919 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 42913 del 21/09/2022, COGNOME ed altro, non mass.; Sez. 3, n. 42288 del 27/09/2022, COGNOME, non
mass.) distingue nettamente tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (permanente). ¨ altresì fermo che non Ł sufficiente la mera mancata esibizione omissiva per integrare l’art. 10 in assenza di un quid pluris commissivo (occultamento o distruzione: Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102 – 01); nondimeno, la giurisprudenza reputa integrato il reato anche quando la ricostruzione sia solo resa piø difficoltosa e richieda acquisizioni aliunde (non occorre impossibilità assoluta: Sez. 3, n. 26247 del 26/04/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 37827 del 07/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, COGNOME, Rv. 267028 – 01). Il dolo consiste nel fine di evasione (propria o altrui), desumibile in via logica da condotte come la sottrazione all’esibizione, la detenzione domestica di gran parte della contabilità dopo la cessione societaria e la predisposizione/utilizzo di verbali mendaci. Tali condotte sono indizi qualificati del fine elusivo, secondo criteri ricorrenti nell’esegesi dei reati tributari, secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all’art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi anche in base a norme di comune esperienza (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, COGNOME., Rv. 274110 – 01; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, COGNOME, Rv. 221616 – 01).
Orbene, nel caso in scrutinio, la detenzione domestica di gran parte della contabilità sociale da parte del cedente, l’inottemperanza agli ordini di esibizione, il rinvenimento del verbale di consegna ritenuto falso per riscontri testimoniali e documentali, integrano condotta commissiva di occultamento e spiegano perchØ l’amministrazione abbia dovuto procedere a ‘investigazioni suppletive’, a dimostrazione della gravosa difficoltà nella ricostruzione. La Corte d’appello non ha applicato alcun ‘automatismo in re ipsa ‘ vietato: ha piuttosto valutato concretamente l’idoneità impeditiva dell’occultamento e ha ancorato il giudizio di tipicità a fatti storici (rinvenimenti, falsità del verbale, possesso ingiustificato). Ciò aderisce all’indirizzo nomofilattico sulla natura permanente dell’occultamento e sull’idoneità a integrare il reato anche quando la ricostruzione sia possibile ma aggravata (necessità di acquisizioni aliunde).
Le contrarie tesi difensive, secondo cui la Corte avrebbe confuso l’illecito amministrativo di mancata esibizione con l’occultamento penale, non colgono nel segno, perchØ qui non si verte di mero rifiuto omissivo, bensì di materiale sottrazione e mantenimento delle scritture presso il ricorrente, confermata da plurime evidenze. Anche la piø recente giurisprudenza che distingue nettamente l’omessa consegna (illecito amministrativo ex art. 9 D.lgs. 471 del 1997) dall’occultamento penale, Ł perfettamente compatibile con l’esito del giudizio di merito, nel quale la condotta ha assunto connotati commissivi e finalisticamente orientati all’evasione (Sez. 3, n. 25456 del 21/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 9591 del 09/01/2025, COGNOME, non mass.). Una prova Ł, peraltro, ‘decisiva’ quando, se acquisita, avrebbe avuto ragionevole probabilità di rovesciare l’esito.
L’eventuale ‘paternità’ della firma sul verbale non Ł dirimente, giacchØ la Corte ha già ritenuto – sulla base di altri riscontri – che tale verbale sia falso e, soprattutto, ha fondato la responsabilità su un coacervo di elementi autonomi (rinvenimenti, possesso ingiustificato, inottemperanza, conferme testimoniali). Ne consegue che la mancata perizia non ha leso il diritto alla prova in senso costituzionalmente rilevante, e la motivazione sul punto – benchØ succinta – va letta in composizione sistematica con il resto della decisione, dalla quale emerge la non necessità dell’accertamento tecnico. Alla stregua dell’art. 603 cod. proc. pen., non ricorreva dunque ‘assoluta necessità’ nØ vera indecidibilità allo stato degli atti.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso
debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME