Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del p.m., che ha concluso per la dichiarazione inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 22/06/2021, il GUP presso il Tribunale di Savona, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato NOME alla pena di m quattro di reclusione, poiché ritenuto colpevole del reato previsto dall’art.1 d.lgs. n.74 del 2000, contestatogli in quanto – quale titolare dell’omonima individuale – occultava documenti di cui era obbligatoria la conservazione, ovve nove fatture relative all’anno 2014 e otto fatture relative all’anno 2016.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Sezione Terza, con sentenza n.38861/2022, ha accolto i primi due motivi articolati dal Pubblico Ministero presso il Tribuna Savona e relativi, in correlazione con il trattamento sanzionato all’individuazione della data di consumazione del reato e fissata dal giu procedente al momento emissione RAGIONE_SOCIALE fatture; la Corte ha richiamato principio in base al quale il reato previsto dall’art.10 del d.lgs. n.74 del natura permanente, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve essere individuato in quella della conclusione dell’accertamento da parte de organi verificatori, derivandone che il momento medesimo doveva essere fissato al 28/01/2020; conseguendone, quindi, che il regime sanzionatorio applicabil andava individuato in quello introdotto dal d.l. n.124 del 2019, convertito nel I. n.157 del 2019; per l’effetto, la Corte ha annullato la sentenza limitatamen trattamento sanzionatorio rinviando per nuovo giudizio sul punto al GUP presso Tribunale di Savona.
La Corte d’appello di Genova, decidendo a seguito della trasmissione degli at da parte del Tribunale di Savona, ha inizialmente affrontato l’appe originariamente proposto dall’imputato rigettando i motivi attinenti sussistenza dell’elemento oggettivo di quello soggettivo del reato ascritto; in di trattamento sanzionatorio, ritenute non concedibili le circostanze attenu generiche, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Terza Sezion Corte lo ha determinato, alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.l. n.124/2 in anni tre di reclusione, ridotti ad anni due per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale i riferimento all’art.10 del d.lgs. n.74 del 2000; ha dedotto che, alla lu disposto normativo, il reato ascritto non poteva sostanziarsi in un m comportamento omissivo ma richiedeva un quid pluris a contenuto commissivo, rappresentato dall’occultamento ovvero dalla distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contab
ha quindi argomentato che non era sufficiente il solo dato in base al qual documentazione relativa non era stata messa a disposizione degli accertator essendo invece necessaria la prova di un effettivo occultamento ovvero distruzion della documentazione; anche in relazione all’elemento soggettivo, ha dedotto ch la Corte aveva ricavato la sussistenza del medesimo dal solo dato rappresentat dalla mancata esibizione della documentazione richiesta, mancando quindi la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’ar cod.pen. e l’illegalità della pena in relazione all’art7 della CEDU; ha dedotto quand’anche fosse stato preso in considerazione il criterio del tempus commissi delicti, i documenti occultati consistevano in fatture relative agli anni 2014 e 201 di gran lunga precedenti alla modifica dell’arti° del d.lgs. n.74 del 2000; conseguente violazione del principio di necessaria applicazione, in caso successione di leggi penali, di quella più favorevole.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato prev dall’art. 10 del d.lgs. n.74 del 2000, ai sensi del quale « chiunque, al fine di le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a t occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti d obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione d redditi o del volume di affari».
Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione non rimessa all’esame d giudice del rinvio in sede di annullamento pronunciato dalla Terza Sezione e avent unicamente a oggetto il trattamento sanzionatorio.
Sul punto, risulta dagli atti che – antecedentemente rispetto alla tratta di fronte a questa Corte del ricorso per cassazione proposto dal p.m. – l’odie imputato aveva proposto appello di fronte alla Corte territoriale di Genova; che successivamente provveduto – a seguito della trasmissione degli atti da parte d Tribunale di Savona – alla trattazione congiunta tanto dell’appello medesimo quanto del giudizio di rinvio incardinato ai sensi dell’art.627 cod.proc.pen..
Peraltro, attesa la precedente instaurazìone del giudizio di appello, la Cort RAGIONE_SOCIALEzione – successivamente adita – avrebbe dovuto constatare la sussistenz dei presupposti per disporre la conversione del ricorso per cassazione proposto d p.m. in appello, ai sensì dell’art.580 cod.proc.pen.; la mancata constatazion tale senso costituisce potenziale oggetto del ricorso straordinario per e materiale o di fatto regolato dall’art.625bis cod.proc.pen., a propria volta prec qualora non proposto entro i centottanta giorni dal provvedimento della Corte d RAGIONE_SOCIALEzione (si veda, sul punto, il principio affermato da Sez. 3, n. 22311 15/02/2011, Larriarca, Rv. 250472).
Ne consegue che, non avendo la difesa dell’imputato sollevato la relativ questione di fronte alla Terza Sezione e non avendo esperito il rimedio del rico straordinario, la valutazione dei motivi di appello rimaneva preclusa al giudice rinvio, con la conseguenza che il relativo punto di doglianza – attinente a specifico aspetto del thema decidendum -deve ritenersi inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo è inammissibile in relazione al disposto dell’art.62 comma 2, cod.proc.pen.; avendo la Corte territoriale, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, fatto applicazione del principio di diritto esp da parte della Suprema Corte in sede di sentenza di annullamento e in riferimento pertanto, al disposto dell’art.627, comma 3, cod.proc.pen..
Avendo la Terza Sezione enunciato il principio in base al quale l’art. 10, d. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parzi RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibiz dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, c conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento (principio conforme a quant espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, NOME, Rv. 28234
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giug 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorr va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME te