Occultamento documenti contabili: quando scatta la condanna definitiva
L’occultamento documenti contabili rappresenta una delle violazioni più gravi nel panorama del diritto penale tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra reato consumato e tentativo, ponendo l’accento sulla responsabilità degli amministratori di società che omettono di esibire la documentazione fiscale obbligatoria.
Il caso in esame
La vicenda riguarda il rappresentante legale di una società agricola, condannato nei primi due gradi di giudizio per la violazione dell’art. 10 del d.lgs. 74/2000. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando che la condotta dovesse essere qualificata come semplice tentativo e dolendosi del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.
L’occultamento documenti contabili come reato consumato
Secondo la difesa, la condotta non avrebbe raggiunto la soglia della consumazione piena. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno respinto tale tesi. È stato infatti accertato che la società aveva emesso e consegnato ai clienti numerose fatture attive, le quali però non sono mai state esibite agli organi accertatori.
Questa condotta configura un’impossibilità, anche solo relativa, di ricostruire il volume d’affari dell’impresa. In presenza di fatture regolarmente emesse ma sottratte al controllo, il reato di occultamento documenti contabili si considera perfezionato in ogni suo elemento, rendendo irrilevante l’ipotesi del tentativo.
Il diniego dei benefici di legge
Un altro punto centrale del ricorso riguardava la mancata concessione della non menzione della condanna. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano fondato il diniego sulla gravità della condotta. L’imputato, infatti, era stato qualificato come “evasore totale” per una pluralità di anni d’imposta, elemento che denota una spiccata capacità a delinquere ai sensi dell’art. 133 del Codice Penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla specificità del reato tributario in questione. L’obbligo di conservazione e successiva esibizione dei documenti contabili è strumentale all’attività di accertamento dello Stato. Quando l’amministratore sottrae tali documenti, impedendo di fatto la verifica della base imponibile, lede direttamente l’interesse dell’erario. La reiterazione della condotta omissiva per più annualità e la natura di evasore totale del soggetto coinvolto precludono, secondo i giudici, qualsiasi valutazione di particolare tenuità o accesso a benefici premiali.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che per l’integrazione del reato di occultamento documenti contabili è sufficiente che la condotta renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione dei redditi. La consegna delle fatture ai clienti prova l’esistenza della documentazione e la successiva scelta di non esibirla agli organi di controllo sigilla la responsabilità penale. Per gli amministratori, ciò significa che la gestione documentale non è solo un onere amministrativo, ma un presidio fondamentale per evitare gravi conseguenze penali e pecuniarie.
Quando l’occultamento di documenti contabili non è considerato un semplice tentativo?
Il reato è consumato quando l’impossibilità di ricostruire il volume d’affari è anche solo relativa, come nel caso di fatture emesse e consegnate ai clienti ma non esibite ai verificatori.
Perché un evasore totale non può ottenere la non menzione della condanna?
Il giudice valuta la gravità della condotta e la capacità a delinquere; l’evasione totale protratta per anni è considerata un elemento ostativo alla concessione di benefici.
Quali sono le conseguenze per chi occulta le fatture attive?
Oltre alla condanna penale per reati tributari, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50875 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50875 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 – propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 16/2/2022 con cui la Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti quale tentativo, e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna;
ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che – in piena sintonia con la costante elaborazione giurisprudenziale – ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di reato consumato, alla luce della accertata emissione e consegna ai clienti delle numerose fatture attive non esibite agli operanti, nonché della sufficienza – per l’integrazione del reato di una impossibilità relativa della ricostruzione del volume di affari (cfr. pagg. 3.4 della sentenza impugnata);
ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte d’Appello – diversamente da quanto sostenuto in ricorso – motivato anche con specifico riferimento alla impossibilità di concedere il beneficio della non menzione, alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (richiamo da intendere, all’evidenza, a quanto immediatamente prima precisato dalla Corte territoriale in ordine alle modalità della condotta, che aveva riguardato una pluralità di anni di imposta durante i quali la posizione della società agricola, rappresentata dal COGNOME, era stata di quella di evasore totale: cfr. pag. 5);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
stensore GLYPH Il Consigl
Il Presidente