Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 15 novembre 2023 dichiarava inammissibile l’istanza – proposta nell’interesse di NOME – di revisione della sentenza di condanna del medesimo alla pena di due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 17 marzo 2021.
L’inammissibilità derivava dalla rilevata insussistenza delle ipotesi previste dall’art. 630 lett. c) cod. proc. pen. , in quanto non sarebbero emerse né nuove prove, né sarebbero sopravvenute prove non assunte nel giudizio tali da dimostrare l’innocenza dell’imputato.
Avverso detto provvedimento NOME, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso che articolava su un unico motivo, ovvero la violazione degli artt. 630 lett c) e 634 cod. proc. pen., laddove la Corte di Appello ha negato natura di prova nuova ai verbali di sommarie informazioni assunti ex art. 391 bis cod. proc.pen.
Il ricorrente evidenziava come l’istanza di revisione si fondasse sulla acquisizione delle dichiarazioni, assunte ex art. 391 bis e ter cod. proc. pen., di quattro testimoni che a vario titolo avevano avuto a che fare con l’RAGIONE_SOCIALE Montecatini; nella prospettazione del ricorrente il contenuto di tali dichiarazioni sarebbe tale da sovvertire la cristallizzata decisione.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel non ritenere che le prove di cui si chiedeva l’acquisizione potessero esser ritenute nuove poiché, in ragione di un arresto giurisprudenziale richiamato, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione debbono intendersi prove nuove anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite, ma non valutate indipendentemente dal fatto che la mancata conoscenza da parte del giudice sia imputabile ad un comportamento processuale doloso, ovvero negligente del condannato.
La Corte di Appello sarebbe incorsa in un ulteriore errore motivazionale, laddove non ha riconosciuto valore determinante – al fine di sgretolare l’impianto accusatorio – alle predette dichiarazioni, in ragione dell’accertamento della penale responsabilità, fondato sulla relazione del curatore fallimentare, sul suo esame, sulla consulenza contabile e sull’esame dei testi e dei documenti prodotti.
Il nucleo essenziale della declaratoria di penale responsabilità era la ritenuta qualità di amministratore di fatto del ricorrente, che rivestiva la qualità di direttore dell’albergo; tale affermazione sarebbe di per sé errata, ma non era stata contrastata nel merito da alcuna attività difensiva; le prove indicate con l’istanza di revisione sarebbero, al contrario, idonee e sovvertire tale affermazione.
La Corte di Appello avrebbe poi errato nel ritenere manifestamente infondata la richiesta, poiché tale giudizio non è stato espresso in esito ad un vaglio preliminare di persuasività e congruenza dei risultati probatori, bensì in esito ad una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito circa la rilevanza delle prove, giudizio che sarebbe riservato alla successiva fase del giudizio, da svolgersi nel contradittorio delle parti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. (Sez. 5 -, Sentenza n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068)
Nello stesso senso si è affermato che possono essere ritenute prove nuove quelle che – anche se preesistenti alla sentenza di condanna – risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione espressa o implicita da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi da un giudizio circa la imputabilità alla parte della omessa conoscenza giudiziale (Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220441)
Nell’impugnato provvedimento le prove su cui l’istanza fondava la richiesta di revisione non sono state ritenute nuove, ma tardivamente dedotte, in ragione di un principio di diritto, secondo cui «nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna». (Sez. 3, Sentenza n. 14547 del 08/03/2022, C, Rv. 282987).
Una più approfondita disamina di tale arresto e del caso concreto cui si riferisce, rende evidente la inconferenza di tale affermazione nel caso in esame: la Corte è giunta a tale enunciato, poiché in quel caso si trattava di acquisire delle
testimonianze finalizzate a valutare l’attendibilità delle dichiarazioni di un teste, già acquisite agli atti.
Nel caso in esame, al contrario, le prove testimoniali di cui si chiede l’acquisizione sono volte a rappresentare direttamente un fatto e cioè il mancato compimento, per quanto a conoscenza dei testi, di atti gestori da parte dell’imputato, al fine di non riconoscere in capo al medesimo la qualifica di amministratore di fatto.
È evidente, poi, che in ogni caso le prove nuove vengono utilizzate per valutare la tenuta del complessivo impianto probatorio sottostante la decisione definitiva e, dunque, in questa accezione, le prove nuove, di fatto, vengono sempre utilizzate, lato sensu, per vagliare la validità delle prove in precedenza acquisite.
Ma ciò che è inibito non è la valutazione complessiva dell’impianto probatorio alla luce anche delle nuove prove, che anzi è doverosa, bensì l’utilizzo di queste ultime al solo fine di valutare le altre senza che esse apportino ulteriori elementi di conoscenza.
Il concetto di prova nuova, infatti, va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l’oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto in grado di vincere – nel contesto tipico della procedura di ammissibilità – la resistenza del giudicato (Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220441) “
E ciò è tanto più vero in quanto la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto “prove nuove”, «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259779;Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257496)
La prova nuova, infatti, deve essere idonea a condurre a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità (Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 06/10/1998, COGNOME, Rv. 211455); l’esito dell’accertamento prospettato deve essere idoneo a scardinare la valenza degli ulteriori elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato (Sez. 5, Sentenza n. 38276 del 19/02/2016, COGNOME, Rv. 267786).
Contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, seguendo l’accezione di prova nuova come prova, anche preesistente, mai vagliata dal giudice del merito, indipendentemente dalla imputabilità di tale mancata valutazione, è evidente che le dichiarazioni testimoniali indicate nell’istanza di revisione possono essere ritenute prove nuove.
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1.2 L’impugnato provvedimento ha poi ritenuto irrilevante ai fini della decisione l’acquisizione di tali prove, in ragione del reato oggetto della contestazione, della piattaforma probatoria su cui la declaratoria di condanna è fondata e, conseguentemente, ha dichiarato l’istanza inammissibile.
Come è noto, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente – che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l’astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 266810).
In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).
È indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell’istanza, la valutazione comparativa tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell’istanza di revisione.
Si è anche affermato – circa l’oggetto del giudizio rescindente – che in tale fase è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria. (SeSez. 5 -, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, L, Rv. 280405)
In ragione degli arresti giurisprudenziali richiamati più sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; se – infatti – da un lato, la prova sulla cui
acquisizione si fonda l’istanza di revisione può essere ritenuta prova nuova, poiché è comunque prova non valutata nel giudizio di merito e ciò indipendentemente dalla ragione per cui non sia stata dedotta nel giudizio di cognizione, tale prova testimoniale, ad una prima delibazione, è stata motivatamente ritenuta non idonea a scardinare la decisione cui è pervenuta la Corte di Appello.
Nel caso in esame la declaratoria di condanna dell’istante è stata fondata sulla raggiunta prova della sua qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, basata su dichiarazioni testimoniali e prove documentali.
Tale impianto probatorio, secondo quanto affermato nell’impugnato provvedimento, non può venire in alcun modo scalfito dalle dichiarazioni di quattro testimoni che, venuti in contatto con il ricorrente per le ragioni più disparate, non trattarono con il medesimo nella veste di amministratore della società, nè ebbero la sensazione che egli fosse qualcosa di più del direttore dell’albergo.
Tanto però è stato valutato come non in grado di smentire quanto emerso nel processo di cognizione circa il ruolo effettivamente ricoperto dall’imputato.
Il provvedimento impugnato ha evidenziato -a sostegno del ruolo di NOME come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE – le dichiarazioni testimoniali di NOME AVV_NOTAIO COGNOME circa il ruolo dell’NOME, formalmente direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, che riferiva che era sempre presente, partecipava con atteggiamento propositivo alle riunioni con o soci, intesseva rapporti con fornitori e dipendenti della RAGIONE_SOCIALE e gestiva la struttura dalla A alla Z, occupandosi di incassi e pagamenti, con libera gestione dei conti correnti societari.
A tali dichiarazioni venivano affiancate le dichiarazioni del teste COGNOME, che confermava come NOME di fatto gestisse l’attività, avesse incassato fatture per consulenze; quelle del teste COGNOME, commercialista della società, il quale ricordava come NOME detenesse le chiavi della stanza ove era conservata la contabilità e avesse quietanzato fatture, pur non potendo farlo.
A fronte della pregnanza degli elementi enucleati nella motivazione dell’impugnato provvedimento a riprova del ruolo ricoperto dall’imputato, è evidente la recessività del dichiarato testimoniale indicato dal ricorrente.
Per tutte la ragioni finora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente