Occultamento di Droga: Quando gli Indizi Smentiscono la Difesa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito quali elementi possono rendere un ricorso inammissibile in materia di stupefacenti. Il caso analizzato riguarda un complesso occultamento di droga in un’autovettura, che ha portato alla conferma di una condanna e ha offerto importanti spunti di riflessione sulla valutazione delle prove e sulla condotta dell’imputato.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un controllo che ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti all’interno di un’automobile. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, sostenendo una tesi difensiva che è stata però smontata punto per punto, sia nel merito che in sede di legittimità.
Gli elementi che hanno pesato sulla decisione dei giudici erano tutt’altro che trascurabili:
1. Suddivisione della sostanza: Lo stupefacente non era in un unico blocco, ma era già suddiviso in otto dosi precise, ciascuna del peso di 0,6 grammi. Questo dettaglio è stato interpretato come un chiaro indice di un’attività preparatoria alla vendita.
2. Modalità di occultamento: La droga era nascosta in un’intercapedine nel tetto del veicolo, un nascondiglio così ingegnoso da richiedere l’intervento di un’unità cinofila specializzata per essere scoperto.
3. Intestazione del veicolo: L’automobile era intestata a un soggetto nullatenente, già noto alle forze dell’ordine come ‘fittizio intestatario’ di veicoli, una pratica comune per eludere i controlli e nascondere la reale proprietà dei beni utilizzati per commettere reati.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Occultamento di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati dalla difesa non fossero altro che la riproposizione di argomenti già ampiamente e adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. Non sono stati sollevati nuovi profili di diritto, ma si è tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Gli Indizi Gravi, Precisi e Concordanti
La Corte ha ribadito che la combinazione dei tre elementi sopra descritti costituiva un quadro probatorio solido e coerente. L’analisi logica di questi indizi non lasciava spazio a interpretazioni alternative. La precisa suddivisione in dosi, il sofisticato occultamento di droga e l’utilizzo di un’auto intestata a un prestanome erano tutti fattori che, letti insieme, smentivano categoricamente le giustificazioni fornite dalla difesa e puntavano inequivocabilmente verso un’attività illecita.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto logica e ben motivata la decisione del giudice di merito. È stata valorizzata l’assenza totale di elementi positivi a favore dell’imputato e, soprattutto, la mancanza di qualsiasi segnale di ‘resipiscenza’ (pentimento). La condotta dell’imputato, che non ha offerto alcuna collaborazione o ammissione, è stata considerata un fattore ostativo. Anzi, la necessità di impiegare cani antidroga per recuperare lo stupefacente è stata vista come la prova della sua determinazione a nascondere il reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio di logica e coerenza probatoria. I giudici hanno ritenuto che gli argomenti difensivi fossero stati adeguatamente smontati dalla Corte d’Appello, la cui sentenza aveva messo in risalto una serie di elementi oggettivi e convergenti. La suddivisione della sostanza, le modalità di occultamento e la proprietà del veicolo non erano semplici coincidenze, ma un insieme di prove che, valutate complessivamente, rendevano inverosimile qualsiasi tesi alternativa a quella della detenzione ai fini di spaccio. Anche la valutazione sulla personalità dell’imputato, ai fini della concessione delle attenuanti, è stata ritenuta corretta: l’assenza di collaborazione è stata interpretata non come un diritto al silenzio, ma come un indicatore negativo della personalità, sufficiente a negare il beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: un ricorso per cassazione non può limitarsi a richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, soprattutto quando la decisione impugnata si fonda su una motivazione logica e priva di vizi giuridici. La decisione evidenzia come una serie di indizi gravi, precisi e concordanti possa costituire una prova piena della colpevolezza. Infine, ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice che tiene conto della condotta complessiva dell’imputato, inclusa la sua volontà di collaborare o meno con la giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare nuove questioni di diritto.
Quali elementi sono stati decisivi per confermare la colpevolezza?
Tre elementi sono stati determinanti: 1) la suddivisione della sostanza in otto dosi, indicativa di una preparazione alla vendita; 2) le modalità di occultamento in un’intercapedine dell’auto, che richiedevano l’intervento di unità cinofile; 3) l’intestazione del veicolo a un soggetto nullatenente noto come prestanome.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivi e della totale mancanza di segnali di pentimento o collaborazione da parte dell’imputato, la cui condotta omissiva ha reso necessario l’intervento di unità specializzate per trovare la droga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46287 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Uv
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come la precisa suddivisione in otto dosi (ogni dose del peso di 0,6 grammi) della sostanza rinvenuta, le modali dell’occultamento in auto (che rendeva necessario intervenire su una intercapedine posta nel tetto dell’auto anche per mezzo di cani antidroga) e l’intestazione del mezzo a soggett nullatenente già noto quale fittizio intestatario di autovetture smentissero le allegazioni difesa tese a giustificare la condotta;
rilevato che, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, logica si rivela la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha valorizzato l’as di elementi positivi mettendo invece in risalto la mancanza di segnali di resipiscenza tanto c nessuna collaborazione o ammissione veniva effettuata rendendosi, invero, necessario l’intervento di unità RAGIONE_SOCIALE cinofila per il recupero dello stupefacente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023