Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3711 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SANTA ELISABETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Agrigento ha dichiarato l’estinzione del reato ascritto a NOME COGNOME, secondo la contestazione previsto e punito dall’art. 697, com primo, cod. pen. per intervenuta oblazione, relativo all’omessa denun all’Autorità di un fucile doppietta marca Choke calibro TARGA_VEICOLO con numeri di matric di canna e carcassa meglio specificati nell’imputazione.
2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Pale denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. del 1967, 697 cod. pen., 162-bis cod pen., 521 cod. proc. pen.
Si assume che la sentenza impugnata, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta oblaz del reato di detenzione di una doppietta calibro 12, non denunciata alla pub autorità, pur trattandosi di fucile e, quindi, da considerarsi arma comu sparo.
La sua detenzione non denunciata all’autorità di pubblica sicurezz dunque, secondo il ricorrente, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 d n. 895 del 1967 e non la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., rubricata la richiesta di decreto penale di condanna.
Si tratta di erronea qualificazione del fatto che non è stata rileva giudice della cognizione, né in fase di emissione del decreto penale di conda né in sede di ammissione all’oblazione, né all’atto della pronuncia di esti del reato.
Dunque, l’oblazione è stata concessa, a parere del ricorrente, in ass dei presupposti di ammissibilità prescritti dall’art. 162-bis cod. pen. tratta delitto punito con la pena della reclusione e della multa e non di contravvenzione punita con pena alternativa (in tal senso richiamando Sez. 1 258683).
2.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
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1.1.Nel caso di specie, infatti, l’oblazione attiene a caso non consentito, mentre la pronuncia impugnata dichiara l’estinzione del reato per intervenuta oblazione, a fronte di delitto, non oblabile.
Va, poi, preliminarmente, rilevato che vi è interesse all’impugnazione proposta, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria, la dedotta nullità ex art. 521 cod. proc. pen. attiene a pronuncia di estinzione del reato emessa in relazione a reato non oblabile.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello è, dunque, legittimato a impugnare l’erronea estinzione del reato pronunciata dal Giudice.
Infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedito dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione non può prodursi alcuna estinzione definitiva del rapporto processuale, preclusiva della pronuncia giurisdizionale sul merito del reato e sulla corretta formulazione giuridica dell’imputazione (cfr. Sez. 1, n. 43230 del 4.11.2009, Rv. 245118, che ha accolto il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato l’estinzione per avvenuta oblazione del reato di omessa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza delle armi comuni da sparo detenute dall’imputato, oblazione che anche in quel caso era stata ammessa sull’erroneo presupposto che il fatto integrasse la contravvenzione (oblabile) di cui all’art. 38 del T.U.L.P.S. anziché il delitto di cu agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).
Né all’accoglimento del ricorso può costituire ostacolo la circostanza che, nel caso in esame, l’imputazione (giuridicamente errata) ex art. 697 cod. pen. sia stata recepita nella richiesta di decreto penale di condanna.
Invero, la proposizione, da parte dell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, con la conseguente formazione del giudicato sull’imputazione ivi cristallizzata, tanto che se la domanda di oblazione presentata contestualmente all’opposizione fosse stata dichiarata inammissibile dal Giudice, questi avrebbe dovuto comunque dare corso al giudizio conseguente all’opposizione, revocando il decreto opposto e l’eventuale ordine di esecuzione del decreto penale di condanna, che fosse emesso in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’oblazione, integrerebbe un provvedimento abnorme (Sez. 1 n. 21855 del 21/04/2004, rv 228515; Sez. 3 n. 44467 del 08/10/2009, COGNOME, Rv 245216; sez. 4 n. 25579 del 12/05/2010, COGNOME, rv 247844).
In definitiva, il decreto penale, per effetto dell’opposizione, è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale (ovvero, nel caso di una corretta
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ammissione all’oblazione, dal titolo negoziale di matrice unilaterale conseguente al pagamento della somma determinata ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.).
1.2. Invero il fucile da caccia (tra i quali può essere ricompreso il fucile cd. doppietta del calibro descritto nella imputazione) è, pacificamente, arma comune da sparo (la giurisprudenza sul punto risale al 1984: Sez. 1 n. 8547 del 4/05/1984, Rv. 166100), e la relativa detenzione illegale, conseguente all’omessa denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che preclude in radice il ricorso all’istituto dell’oblazione.
Il giudice è, dunque, incorso in un evidente errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione ex art. 697 cod. pen., sia in sede di emissione del decreto penale di condanna (che non avrebbe dovuto emettere, restituendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 459, comma 3, del codice di rito: Sez. 5 n. 2982 del 15/12/2011, Rv. 251940), sia – a seguito dell’opposizione proposta – in sede di ammissione dell’opponente all’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., consentita solo per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, incorrendo, quindi, in un (ulteriore) errore sulla norma processuale consistito nel pronunciare (a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione) l’estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità.
La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichiarato l’estinzione del reato, deve pertanto essere annullata senza rinvio; gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato in ordine alla qualificazione come delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione del fucile descritto nella imputazione, emetterà i provvedimenti conseguenti ex art. 464 cod. proc. pen. alla proposizione dell’opposizione al decreto penale e all’inammissibilità della domanda di oblazione, dando corso al giudizio nel quale dovrà porsi e affrontarsi, secondo le ordinarie regole processuali, il tema della corretta qualificazione giuridica del reato.
2.Segue l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione atti al J Tribunale di Agrigento – Ufficio GIP – per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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