Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il 24/04/1987
avverso la sentenza del 22/11/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22/11/2024 il GIP del Tribunale di Ravenna ammise all’oblazione COGNOME NOMECOGNOME revocò il decreto penale di condanna e adottò una declaratoria di improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 d.lgs. 152/2006, essendo stato contestato al predetto di aver, quale responsabile di enti, effettuato una attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti non autorizzata, in particolare, di aver, in assenza della prescritta autorizzazione, depositato al suolo in maniera incontrollata all’interno di un’area recintata scoperta della superficie di
circa 100 mq., accumulandoli senza precauzione per le matrice ambientale, rifiuti pericolosi e non pericolosi analiticamente indicati in imputazione.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna che, con l’unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 162 bis cod. pen. deducendo che: 1) reato sanzionato è punito con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda in relazione ai rifiuti pericolosi; 2) all’epoca di adozione della sentenza permanevano ancora le conseguenze dannose/pericolose del reato, tant’è che il dissequestro dell’area era stato subordinato in sentenza alla bonifica e rimessa in pristino a cura dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il reato contestato in relazione ai rifiuti pericolosi è punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda ed è, pertanto, non è estinguibile mediante oblazione.
2. Anche l’ulteriore doglianza del ricorrente risulta fondata.
L’art. 162-bis cod. pen. annovera fra i requisiti necessari per ammettere l’oblazione la verifica dell’assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato elinninabili da parte del contravventore.
Se n’è desunto il principio secondo cui la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore integra una condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen. la cui sussistenza deve essere accertata, anche d’ufficio, dal giudice prima della decisione sulla domanda di ammissione all’oblazione speciale, dandone specifica, anche se succinta, motivazione (sul punto cfr. le puntualizzazioni di Sez. 3, n. 24159 del 05/04/2011, Adragna, n. m.; Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 248063; Sez. 1, n. 1659 del 10/12/1996, dep. 1997, Cinque, Rv. 206933).
La sentenza impugnata, nell’operare la verifica dei requisiti necessari affinché potesse ammettersi alla chiesta oblazione speciale, non utilizza alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell’avvenuto riscontro del punto sopra evidenziato. E, anzi, come in maniera condivisibile sottolineato dal ricorrente, la condizione prevista per il dissequestro dell’area induce a ritenere che, una tale verifica, se effettuata, ha avuto esito negativo per l’imputato.
3.Va, quindi, disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in
diversa persona fisica, per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Ravenna Ufficio GIP in diversa persona fisica.
Così deciso il 14/5/2025