Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Genova nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a Sanremo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Imperia
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta da! AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del So:stituto Procuratore ; che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
AVV_NOTAIO provvedimento impugNOME,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impuqriata, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere uiei confronti di COGNOME NOME NOME NOME NOME reato di cui all’art. 335, primo comma, cod. pen. perché estinto per intervenuta oblazione. 1
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova, vista la dichiarazione di acquiescenza del Procuratore della Repubblica in data 18/08/2023, deducendo la violazione di legge in relazione alla riconosciuta oblazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
E’ sussistente la violazione di legge denunciata posto che, in relazione al delitto di cui all’art. 335 cod. pen. – punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00 -, è stata applicata una procedura di estinzione prevista per le sole contravvenzioni.
3.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.or
Così deciso I’l febbraio 2024
Il Co sii’ re estensore
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Il Presidente