Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Maglie il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 17/01/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 gennaio 2023, il Tribunale di Lecce – per quanto qui rileva – ha condannato l’imputato alla pena di euro 5000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione, per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 734 cod. pen., per avere effettuato interventi edilizi volti alla realizzazione di una complessa struttura destinata a stabilimento balneare e attività di ristorazione, non precaria
né facilmente amovibile, in mancanza del permesso di costruire e dei nullaosta delle autorità preposte ai vincoli esistenti e, in particolare, in presenza di vincolo paesaggistico, con occupazione abusiva del demanio marittimo e deturpamento della bellezza naturale della fascia costiera dunale e rocciosa.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si impugna anche l’ordinanza del 19 aprile 2022, con la quale il Tribunale aveva rigettato le richieste di oblazione ex art. 162 cod. pen., con riguardo al reato di cui all’art. 734 cod. pen., punito con la sola ammenda; ex art. 162-bis cod. pen. in relazione alla violazione del codice della navigazione, punito con pena alternativa – sul rilievo che le condotte dovevano considerarsi gravi e che la prospettazione accusatoria avrebbe potuto trovare conferma nelle testimonianze ancora da espletare.
La difesa ricorda che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, le condotte effettivamente poste in essere dall’imputato erano state ridimensionate, tanto che la richiesta di oblazione era stata reiterata, ed evidenzia che nel caso di reato contravvenzionale punito con la sola ammenda trova applicazione l’istituto della cosiddetta “oblazione obbligatoria” ex art. 162 cod. pen., che estingue il reato a fronte del pagamento di un terzo del massimo della pena. Né si sarebbe potuta ritenere la permanenza in atto della contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen., perché l’area era stata sequestrata il 18 febbraio 2020 e i luoghi erano stati ripristinati, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, prima dell’apertura del dibattimento, con la demolizione dei manufatti illeciti.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura la mancanza di motivazione in relazione alla rinnovata richiesta di oblazione (udienza del 17 gennaio 2023), relativa sia al reato dell’art. 734 cod. pen., che a quello di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.
La difesa ricorda che tale rinnovazione era motivata sulla base del fatto che la richiesta di oblazione per la violazione dell’art. 734 cod. pen. era stata respinta allo stato degli atti, mentre l’istruttoria dibattimentale aveva consentito di ridimensionare il complessivo quadro accusatorio e di accertare che i manufatti abusivi, integralmente rimossi dall’imputato, non erano stati realizzati da lui ma da un precedente proprietario dello stabilimento balneare.
Su tale nuova richiesta il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
2.3. Si denuncia, in terzo luogo, la nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e condanna. Secondo la difesa, l’imputazione si riferisce ad una condotta attiva di effettuazione di interventi edilizi vietati, mentre la condanna si riferisce all’omessa rimozione di strutture edilizie realizzate da altri
soggetti, tanto che l’imputazione non farebbe richiamo a termini entro i quali tali strutture avrebbero dovuto essere rimosse dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, perché entrambi attinenti al tema dell’oblazione – sono fondati.
La prospettata violazione dell’art. 162 cod. pen., posta in essere dal Tribunale con l’ordinanza di rigetto della richiesta di oblazione per la contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. – contravvenzione punita con la sola ammenda e, dunque, rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione – è effettivamente sussistente. L’ordinanza non tiene conto, infatti, del carattere obbligatorio di tale tipologia di oblazione, che non consente al giudice una valutazione discrezionale circa la gravità del reato, come quella effettuata nel caso di specie.
Quanto all’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., reiterata in data 17 gennaio 2023, il Tribunale, che aveva inizialmente fatto riferimento alla gravità del fatto, ha omesso ogni motivazione e, dunque, non ha preso in considerazione nessuno degli elementi rilevanti: né la circostanza che la permanenza della contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. è esclusa dalla stessa formulazione dell’imputazione né l’ulteriore circostanza dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, pacifica in atti (in quanto riconosciuta dallo stesso Tribunale alla pag. 13 della sentenza).
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e con assorbimento del terzo, con rinvio al Tribunale di Lecce, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi sopra espressi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica.
Così deciso il 19/10/2023