Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9407 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9407 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN NOME LA MOLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 giugno 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, l’ha condanNOME alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., e al risarcimento in favore della parte civile;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna rigettando la sua richiesta di rinnessione in termini per presentare richiesta di oblazione, a seguito della riqualificazione del reato in quello contravvenzionale, operata dal giudice di primo grado, richiesta avanzata con i motivi di appello e rigettata dalla Corte di appello per la gravità della condotta, motivazione illogica e contraddittoria, in contrasto con la valutazione del giudice di primo grado;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ampiamente e logicamente motivato la non concedibilità dell’estinzione del reato per oblazione, valutando grave la condotta per la reiterazione e la varietà delle condotte petulanti, culminate anche in minacce di morte, valutazione che non è in contrasto con la qualificazione del reato in una fattispecie meno grave di quella originariamente contestata, dovendo la gravità essere valutata alla luce di tale diversa qualificazione, mentre la valutazione di minore gravità effettuata dal giudice di primo grado era relativa alla fattispecie più grave originariamente contestata;
ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, relativa alla non concedibilità dell’oblazione facoltativa per la gravità della condotta, e senza confrontarsi con la motivazione stessa, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugNOME e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944), essendo l’ammissione all’oblazione facoltativa, in particolare, subordinata alla decisione discrezionale del giudice, che non è censurabile se logicamente motivata (Sez. 4, n. 5811 del 01/12/2004, dep. 2005, Rv. 231204);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Pr idente