Oblazione Facoltativa: Non Basta Pagare, Vanno Eliminate le Conseguenze Dannose
L’istituto dell’oblazione permette, in certi casi, di evitare un processo penale pagando una somma di denaro. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45734/2023, ha ribadito un principio fondamentale riguardo all’oblazione facoltativa: non è un automatismo. La sua applicazione richiede una verifica attenta da parte del giudice, che non può limitarsi a constatare il pagamento, ma deve accertare che le conseguenze negative del reato siano state completamente rimosse.
Il Fatto: Estinzione del Reato per Oblazione
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Salerno. Due soggetti erano imputati per violazioni del Codice della Navigazione, reati contravvenzionali per i quali la legge prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti, ritenendo i reati estinti per intervenuto pagamento dell’oblazione.
Tuttavia, questa decisione è stata impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di Appello. Il motivo del ricorso era semplice ma cruciale: il Giudice di primo grado aveva omesso un passaggio fondamentale.
Il Ricorso del Procuratore e l’oblazione facoltativa
Il Procuratore ha contestato la sentenza sostenendo che il giudice non avesse verificato il presupposto indispensabile per concedere l’oblazione facoltativa ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale. Tale norma, infatti, richiede, oltre al pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda, anche che l’imputato abbia provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Nel caso specifico, gli imputati non avevano dimostrato di aver regolarizzato la loro posizione ottenendo le necessarie attestazioni dalle autorità marittime competenti (come il Registro navale per la navigabilità e il certificato di sicurezza della Guardia costiera). La semplice dichiarazione di estinzione del reato basata sul solo pagamento era, secondo il Procuratore, illegittima.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno tracciato una netta distinzione tra l’oblazione prevista dall’art. 162 c.p. (per le contravvenzioni punite con la sola ammenda) e l’oblazione facoltativa dell’art. 162-bis c.p. (per quelle punite con pena alternativa).
La prima è un diritto soggettivo dell’imputato: se le condizioni formali sono rispettate, il giudice deve ammetterla. La seconda, invece, è “facoltativa” proprio perché la sua concessione è subordinata al potere discrezionale del giudice. Quest’ultimo può respingerla se ritiene il fatto di particolare gravità.
Ma, soprattutto, la Corte ha ribadito che la condizione dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose è un requisito imprescindibile. Il giudice ha il dovere di accertare, anche d’ufficio, che tale condizione sia stata soddisfatta prima di poter dichiarare estinto il reato. Nel caso in esame, il Tribunale aveva errato, dichiarando l’estinzione senza verificare che gli imputati avessero sanato le irregolarità relative alla sicurezza della navigazione.
Le Conclusioni: Annullamento con Rinvio
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio, che dovrà essere tenuto da un diverso magistrato. Il nuovo giudice dovrà riesaminare la richiesta di oblazione, verificando scrupolosamente non solo il pagamento, ma anche e soprattutto l’effettiva eliminazione di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dai reati contestati. Questa sentenza rafforza il principio secondo cui l’oblazione non è una scorciatoia per aggirare le proprie responsabilità, ma uno strumento che presuppone il ripristino della legalità violata.
Quando è possibile chiedere l’oblazione facoltativa?
È possibile per le contravvenzioni (reati minori) per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
Il pagamento della somma è sufficiente per estinguere il reato tramite oblazione facoltativa?
No. Oltre al pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda, è un requisito indispensabile che l’imputato abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato commesso.
Il giudice è obbligato a concedere l’oblazione facoltativa se tutti i requisiti sono soddisfatti?
No, la concessione dell’oblazione facoltativa è subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla tenendo conto della gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45734 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorse dei Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato a Sarno il DATA_NASCITA e NOME COGNOMECOGNOME nato a Scafati il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 06/12/2022 del Tribunale di Salerno, visti gH atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta da: consigliere NOME COGNOME; letta la memoria de: Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 dicembre 2022 il Tribunale di Salerno ha dchiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME NOME NOME in relazione a: reati degli art. 110 cod. pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e degl; art. 110 cod. per. e 1231 cod. nav. (capo 2) perché i reati erano estinti per ntervenuto pagamento dell’oblazione.
11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contesta tale decisione perché il Giudice non aveva verificato l’eliminazione delle conseguenze
dannose e/o pericoose dei reati commessi, requisito indispensabile, unitamente al pagamento dell’obiezione, per ottenere l’estinzione dei reati ai sensi dell’art. 162-bis, terzo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. li ricorso è fondato. Le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini clell’oblazione, deve applicarsi l’art. 162-bis e non l’art. 162 cod. pen. La giurisprudenza ha chiarito che l’obiazione “processuale” prevista dall’art. 162 cod. peri., concernente le contravvenzioni puniblii originariamente con la sola pena dell’ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni “formali” che ne legittimano l’ammissione ed è obbligato a consentirla’ dichiarando estinto il reato dopo l’avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella “facoltativa” ex art. 162bis cod. peri., concernente le contravvenzioni per !e quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell’anzidette disposizione, è subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, ii quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto (Sez. 4 ; n. 5811 dei 01/12/2004, dep. 2005, Cascio, Rv. 231204-01). Nello specifico, i! Giudice ha dichiarato l’estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d’ufficio (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287-01). Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, infatti, gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato sicurezza. Erroneamente, quindi, è stata dichiarata l’estinzione in violazione del terzo comma dell’art. 162-bis cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salérnc, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annuha la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 12 luglio 2023 U Consigliere estensore