Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sora il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 febbraio 2024, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Isernia, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la somma dovuta a titolo di oblazione indicata nella sentenza emessa dal Tribunale di Isernia in data 12 dicembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME.
La sentenza del Tribunale di Isernia del 12 dicembre 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per essere lo stesso estinto per intervenuta oblazione, dando atto che l’imputato aveva versato la somma di 13.080,00 euro, di cui 13.000,00 euro quale importo corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione contestata e 80,00 euro, a titolo dispese del procedimento. In data 18 settembre 2023, il AVV_NOTAIO della Repubblica di Isernia, con atto rubricato “Incidente di esecuzione”, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta a titolo di oblazione, osservando che la sentenza del 12 dicembre 2022 aveva omesso di considerare l’ulteriore somma di 18.721,21 euro, relativa a spese di consulenza sostenute nel corso delle indagini preliminari. Il Giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha disposto in conformità della richiesta appena indicata.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, preceduti da una premessa sulla vicenda processuale.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 162-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta ammissibilità del potere del giudice di rideterminare la somma fissata in sentenza per definire il procedimento con l’oblazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è illegittima perché la determinazione della somma dovuta per effettuare l’oblazione avviene in via definitiva con la sentenza con cui il giudice dichiara di non doversi procedere in ordine al reato ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta oblazione. Si segnala, in particolare, che, secondo la giurisprudenza, l’estinzione del reato per oblazione si verifica automaticamente per effetto del versamento della somma fissata dal giudice (si citano Sez. 1, n. 9191 del 2008, e Sez. 1, n. 29359 del 2009). Si aggiunge che la rideterminazione della somma dovuta per l’oblazione in un importo maggiore muta i presupposti su cui l’imputato ha fondato la propria scelta di accedere all’istituto estintivo, e di non percorrere diverse soluzioni processuali.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 568 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta ammissibilità dell’incidente di esecuzione per rideterminare la somma fissata al fine di definire il procedimento con l’oblazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è illegittima perché gli eventuali vizi della sentenza da eseguire non possono essere fatti valere con incidente di esecuzione, ma soltanto mediante i mezzi impugnazione, ordinari o straordinari, in forza del
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (si cita, in particolare, Sez. U, n. 15498 del 2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Le censure, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, pongono la questione dell’ammissibilità della rideterminazione in sede di incidente di esecuzione dell’ammontare delle spese processuali quantificate nella sentenza che dichiara l’estinzione del reato per oblazione.
Ai fini della risoluzione della questione, occorre evidenziare, innanzitutto, che la liquidazione ed il pagamento delle spese processuali costituiscono vicende del tutto autonome rispetto alla definizione del procedimento penale per oblazione.
In effetti, come già osservato dalla giurisprudenza, l’unica condizione processuale richiesta dall’art. 162-bis cod. pen., riguardante l’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, e applicato nel caso di specie, è che sia depositata una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista, ma non anche la somma relativa alle spese del processo (Sez. 3, n. 6293 del 10/04/1997, Rettondini, Rv. 208690 – 01).
Questa conclusione, la quale postula l’irrilevanza della liquidazione delle spese processuali e del loro versamento ai fini della definizione del procedimento penale per oblazione, oltre che fondata su un elemento testuale, è perfettamente coerente con il sistema.
La condanna al pagamento delle spese processuali, infatti, in linea AVV_NOTAIO, non presuppone la quantificazione delle stesse, poiché questa è effettuata sulla base di un distinto procedimento e di un autonomo provvedimento rispetto alla sentenza.
Invero, in materia di spese di giustizia, costituisce principio AVV_NOTAIO, fissato dall’art. 165 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quello secondo cui la loro liquidazione «è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato». E, in particolare, per quanto concerne specificamente le spese per il consulente tecnico, ossia le spese non considerate nella sentenza di oblazione, e poi oggetto di correzione con il provvedimento impugnato in questa sede, viene in rilievo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Questa disciplina, precisamente, prevede che la liquidazione delle spettanze a favore dell’ausiliario del magistrato
– ma anche a favore del custode e dell’impresa incaricata di effettuare demolizioni e riduzioni in pristino – è effettuata con decreto di pagamento motivato, avverso il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero possono proporre opposizione al giudice civile specificamente indicato.
Sulla base di questa disciplina, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha più volte precisato che le doglianze di errata quantificazione delle spese processuali, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, debbono essere proposte al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell’incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza e non il difetto di giurisdizione, fermo restando che tale declaratoria non preclude, di per sé, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 – 01, e Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, NOME, Rv. 277866 – 01).
Né la disciplina AVV_NOTAIO appena richiamata può ritenersi derogata dalle disposizioni di cui agli art. 162 e 162-bis cod. pen., relative, rispettivamente all’oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda e all’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Invero, le due disposizioni appena citate fanno riferimento, in termini assolutamente generali, al pagamento delle spese del procedimento, senza introdurre alcuna specificazione. Le due disposizioni indicate, piuttosto, servono a precisare che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per oblazione comporta comunque, per l’imputato che è stato ammesso a tale forma di definizione del procedimento, l’obbligo di pagare le relative spese; e si tratta di puntualizzazione non superflua, se si considera che, ad esempio, è opposta la disciplina fissata dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la quale esclude la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento nel caso di patteggiamento quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria.
4. Posto che la liquidazione ed il pagamento delle spese processuali costituiscono vicende del tutto autonome rispetto alla definizione del procedimento penale per oblazione, le determinazioni in ordine alla quantificazione delle stesse non possono che rimanere assoggettate alla disciplina loro specificamente riservata dall’ordinamento giuridico, diversa da quella relativa alla sentenza che
dichiara l’estinzione del reato per tale causa, in quanto estranee al contenuto proprio di quest’ultima.
Ne discende, quindi, che il giudice penale, quando è investito con incidente di esecuzione della richiesta di rideterminare la misura delle spese del procedimento indicate nella sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione, deve limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza.
Di conseguenza, la decisione impugnata, il cui contenuto consiste nella rideterminazione della somma dovuta a titolo di spese del procedimento, in accoglimento dell’istanza proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, è errata, perché non avrebbe potuto essere in alcun modo adottata, e deve perciò essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso 1’11/06/2024.