Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16490 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
NOME nato a RAVENNA il 27/04/1995
avverso la sentenza del 26/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, con sentenza del 26/09/2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo a) – art. 4 legge 110 del 1975 – perché estinto per intervenuta oblazione, ed in ordine al reato di cui al capo b) – artt. 81 cpv., 635 cod. pen.- per intervenuto risarcimento del danno; disponeva infine il dissequestro e la restituzione a NOME di quanto in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 162 e 162 bis cod. pen, per avere il G.I.P. ammesso l’imputato all’oblazione nei casi non consentiti dalla legge: il reato sub a)- art. 4 legge 110 del 1975 – è infatti punito con pena congiunta e non alternativa, e perciò in relazione ad esso non è ammessa l’oblazione; né può ritenersi che il Giudice abbia ritenuto di riqualificare, pur senza esplicitarlo, il fatto ai sensi del terzo comma dell’art. 4 legge 110 del 1975, dal momento che l’ipotesi di lieve entità è un’ipotesi attenuata e non figura autonoma di reato, con la conseguenza che essa non è oblabile.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca, obbligatoria, delle armi di cui al capo di imputazione.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.
La Difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale chiede dichiararsi revocato il decreto penale di condanna con conseguente possibilità per l’imputato di richiedere riti alternativi e disporre la restituzione delle somme versate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo, assorbente, motivo di ricorso è fondato.
All’imputato risulta essere stato contestato, al capo a), il reato di cui all’ art. 4, comma 2 legge 110 del 1975, punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, il che, di per sé, escludeva la possibilità di perfezionare la causa estintiva
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dell’oblazione ai sensi dell’art. 162 e dell’art. 162-bis cod. pen., che richiedono la punizione del reato contravvenzionale con la pena dell’ammenda, prevista quale
sanzione unica o alternativa.
L’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 prescrive che «nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena
dell’ammenda»; in tal modo si è prevista la possibilità di comminare uno soltanto dei due tipi di sanzioni stabilite per il reato non circostanziato, quella pecuniaria, ma la sua
concreta ed effettiva applicabilità non costituisce un effetto automatico ed ineludibile, discendente dal riconoscimento della fattispecie di lieve entità, quanto piuttosto dalla
scelta discrezionale del giudice, facoltizzato e non obbligato ad irrogare la sola ammenda, in luogo di arresto ed ammenda congiuntamente applicati.
L’illecito, pertanto, pur se qualificato come di lieve entità, resta punibile in astratto anche con la pena dell’arresto, nonostante in concreto possa essere sanzionato con la
comminatoria della sola ammenda, la cui applicazione è frutto di scelta discrezionale del giudice e non oggetto di previsione normativa inderogabile (Sez. 1, 15/04/2015 n.
23383, Ciola, Rv. 263958).
L’imputato non può quindi accedere all’oblazione, nemmeno ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., quando l’applicazione della sola ammenda discenda dal riconoscimento di una circostanza attenuante speciale e dall’apprezzamento discrezionale del fatto di reato nelle sue componenti oggettive e soggettive con conseguente irrogazione, in luogo della pena congiunta di arresto ed ammenda, della sola ammenda, che per consentire l’estinzione del reato mediante oblazione deve essere prevista dal legislatore quale unica sanzione possibile.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dell’ulteriore doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna, Ufficio GIP.
Così deciso il 07/02/2025