Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22901 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nata a San Cataldo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 11/11/2024 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO ha concluso insistendo per l’annullamento, in subordine con rinvio, della sent impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/11/2024, il Tribunale di Caltanissetta ha condanna COGNOME NOME alla pena di giustizia in relazione al reato a lei ascritto di cui 674 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni subiti da COGNOME NOME, costituitasi parte civile (danni da liquidarsi dinanzi al giudice civile).
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declarat di estinzione del reato per intervenuta oblazione. Il difensore evidenzia
somma determinata a titolo di oblazione, dopo l’opposizione della COGNOME al decreto penale nei suoi confronti, era stata regolarmente pagata ma la relativa ricevuta era andata smarrita, con conseguente emissione del decreto di giudizio immediato. In sede dibattimentale, era stata prodotta una certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale, attestante appunto l’avvenuto pagamento dell’oblazione nel termine assegnato: documentazione che il giudicante aveva sostanzialmente ignorato, con una motivazione apparente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondate le ragioni difensive, ribadite da ultimo con conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve invero convenirsi con la difesa ricorrente (e con lo stesso AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO) in ordine alle connotazioni di mera apparenza con cui il Tribunale ha disatteso la valenza probatoria – nella prospettiva di una declaratoria di estinzione del reato per oblazione – della documentazione prodotta in udienza dibattimentale dalla difesa, al fine di ovviare alla perdita della ricevuta di pagamento della somma determinata a titolo di oblazione.
In particolare, era stata prodotta, oltre alla copia di alcune sentenze dichiarative dell’estinzione per oblazione di altri reati ascritti alla COGNOME, anche l copia di un prospetto riepilogativo e di un’attestazione manoscritta in calce, provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE Recupero Crediti del Tribunale di Caltanissetta, al fine di comprovare appunto l’integrale e tempestivo pagamento, da parte dell’imputata, della somma determinata a titolo di oblazione dal G.i.p. del medesimo Tribunale (cfr. la documentazione allegata all’odierno ricorso, relativa non solo alla copia del citato prospetto e alla relativa attestazione, ma anche alla notifica alla COGNOME del provvedimento di ammissione all’oblazione).
Sul punto, il Tribunale si è limitato ad affermare che non risultava “dimostrato, dalla documentazione prodotta dal difensore, il pagamento, nei termini assegnati, dell’oblazione cui era stata ammessa la COGNOME a seguito di opposizione al decreto penale” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
È superfluo evidenziare il carattere apodittico, ed anzi meramente apparente, della motivazione offerta dal Tribunale, che si è limitato a disattendere la prospettazione difensiva senza in alcun modo chiarire se fossero stati riscontrati dubbi sull’autenticità del prospetto e dell’attestazione (peraltro agevolmente superabili con semplici verifiche, trattandosi di un RAGIONE_SOCIALE facente capo al medesimo
Tribunale), ovvero se la valenza probatoria dei documenti prodotti dovesse essere esclusa per altre le ragioni.
3. Quanto precede impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Caltanissetta, in diversa persona fisica.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consiglie
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Il Presidente