Oblazione Ambientale Negata: Quando la Persistenza del Danno Rende Inammissibile il Ricorso
L’istituto dell’oblazione ambientale rappresenta una via d’uscita per estinguere reati minori, ma non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se le conseguenze dannose del reato persistono, il beneficio può essere legittimamente negato e l’eventuale ricorso contro tale diniego rischia di essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa tramite decreto penale nei confronti di un individuo per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, una norma che sanziona le attività di gestione di rifiuti non autorizzate. In sede di opposizione al decreto, l’imputato aveva richiesto di essere ammesso all’oblazione, una procedura che permette di estinguere il reato pagando una somma di denaro.
Il Tribunale di merito, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La ragione del diniego risiedeva nel fatto che le conseguenze dannose e pericolose della condotta illecita non erano cessate. Nello specifico, l’imputato non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, che includevano:
1. La raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti immessi in un corpo idrico.
2. La chiusura definitiva di una finestra aperta abusivamente su un muraglione di cemento armato, che era stata chiusa solo in modo precario con una griglia metallica facilmente rimovibile.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La Questione dell’Oblazione Ambientale e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente sosteneva che il diniego dell’oblazione ambientale fosse ingiustificato. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le valutazioni del giudice di merito riguardo alla concessione o meno dell’oblazione sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano sorrette da una motivazione logica e priva di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la motivazione del Tribunale era stata ritenuta del tutto adeguata. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la permanenza degli effetti dannosi della condotta, un elemento che, ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale, osta alla concessione del beneficio. La mancata bonifica dell’area e la chiusura precaria dell’apertura costituivano prove concrete del fatto che l’imputato non avesse eliminato le conseguenze del suo agire illecito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un punto cardine: la valutazione sulla permanenza delle conseguenze dannose del reato è una questione di merito, che spetta al giudice che valuta l’istanza di oblazione. La Corte Suprema può intervenire solo se la motivazione di tale decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, circostanze non riscontrate nel caso in esame. Poiché la motivazione del Tribunale era solida e basata su fatti concreti (i rifiuti ancora presenti e la chiusura inadeguata), essa non poteva essere messa in discussione.
Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di elementi che potessero far presumere una colpa incolpevole nel proporlo, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cruciale in materia di reati ambientali: l’accesso a meccanismi premiali come l’oblazione è subordinato a un effettivo ripristino dello stato dei luoghi e all’eliminazione di ogni conseguenza dannosa. Non è sufficiente presentare una richiesta formale; è necessario dimostrare di aver agito concretamente per rimediare al danno causato. La decisione serve da monito: un ricorso basato su contestazioni di merito, di fronte a una motivazione ben argomentata del giudice, è destinato all’inammissibilità, con un conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
È sempre possibile ottenere l’oblazione per un reato ambientale?
No. La sentenza chiarisce che il beneficio può essere negato se le conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita persistono, come nel caso di rifiuti non rimossi o di opere abusive non correttamente sanate.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione del tribunale nel negare l’oblazione era considerata adeguata e priva di vizi logico-giuridici. La Corte di Cassazione non riesamina nel merito tali decisioni se ben motivate, ma ne controlla solo la legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARDE’ il 19/09/1935
avverso la sentenza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art.256, comma 1 lett.a), D.Igs. 152/20 deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta d dell’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen. formulata in sede di opposizione a decret penale di condanna.
La doglianza è preclusa, trattandosi di determinazioni insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale negato i suddetto beneficio facendo riferimento alle conseguenze dannose o pericolose della condotta, ancora permanenti, posto che il ricorrente non ha ottemperato alle prescrizione impartite dalle competenti autorità, concernenti sia la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti immess corpo idrico, sia la chiusura della finestra che era stata aperta sul muraglione di cemento armato, quest’ultima chiusa malamente con una griglia di metallo facilmente rimovibile.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigliere COGNOME9> tensore
Il Presidente