Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il 02/03/1979
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Lecce disponeva la revoca della sospensione condizionale della
pena concessa ad NOME COGNOME con sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Tribunale il 13 febbraio 2020 – per non avere adempiuto all’obbligo al quale
il beneficio era subordinato, costituito dal pagamento della somma liquidata alla parte civile, NOME COGNOME
Ritenuto, in proposito, che: «Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie,
al pagamento della provvisionale stabilita) ha l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia
un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio» (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277604 – 01).
Ritenuto, al contempo, che: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento
dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285245 – 01).
Ritenuto, infine, che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, oltre a non essere adeguatamente documentato, è avvenuto in epoca successiva alla revoca del beneficio sospensivo, con la conseguenza che l’adempimento, per la sua tardività, è inidonea a determinare l’estinzione dell’obbligo risarcitorio presupposto.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.