Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1449 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1449 Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 9 novembre 2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Bari del 23 giugno 2020 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 10.000,00 di multa relativamente al reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 (reato commesso il 5 agosto 2015, per omessa presentazione alla P.G. per l’incontro della squadra Bari calcio)
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 6, legge 402 del 1989); mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione relativamente al dolo del reato.
Per la sussistenza del reato è necessaria la conoscenza dell’incontro di calcio per l’obbligo di presentazione. La data di commissione del fatto, il 5 agosto, evidenzia la non conoscenza dell’incontro di calcio in quanto nel mese di agosto normalmente non si disputano partite. La Corte di appello ha ritenuto che gravasse sul ricorrente l’onere di informarsi dello svolgimento delle partite della squadra del Bari calcio. Invece, non può ritenersi integrato il reato se la partita non risulta pubblicizzata e preventivamente programmata nei calendari (vedi Cassazione n. 45251/2018).
Nessuna motivazione sulla pubblicizzazione dell’evento risulta nella sentenza impugnata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I motivi del ricorso sono generici e ripetitivi dell’appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, relativamente alla violazione del DASPO.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità, correttamente valorizzando l’onere di informazione del ricorrente per le partite della squadra del Bari calcio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione reato di violazione dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia contestualmente allo svolgimento di manifestazioni sportive (art. 6, comma sesto, legge n. 401 del 1989) non presuppone che il relativo provvedimento del Questore indichi specificamente le date di espletamento di detti incontri, essendo onere del destinatario informarsi sulla concreta epoca di svolgimento di dette competizioni” Sez. 3, Sentenza n. 40177 del 06/10/2010 Ud. (dep. 15/11/2010 ) Rv. 248573 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 03/11/2016 Cc. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269318 – 0).
Con il ricorso in cassazione, articolato in fatto, il ricorrente reitera i motivi dell’appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza limitandosi a ritenere non sussistente il dolo, senza prospettare elementi concreti emergenti dagli atti del processo, ma solo con dubbi soggettivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/09/2023