Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15871 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 30/05/1993
avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte di appello di Firenze udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la continuazione con il reato di cui
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; al capo b), con rinvio per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/02/2024, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia confermava l’affermazione di responsabilità di NOME per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo a) e 337-61 n. 2 cod.pen. (capo b) e, concessa la circostanza attenuante del ravvedimento di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta in anni unP e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aumento di pena irrogato per la continuazione con il reato di cui al cap b) dell’imputazione.
Argomenta che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte di appello non aveva motivato in ordine all’entità dell’aumento di pena (mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) disposto per la continuazione con il reato di cui all’art. 337 cod.pen. contestato al capo b) dell’imputazione, pur risultando l’aggravio sanzionatorio eccessivamente severo rispetto alla condotta che si era esaurita in pochi secondi e non aveva determinato conseguenze fisiche all’operante; inoltre, la motivazione era manifestamente illogica ed erronea in diritto laddove aveva confermato l’aumento di pena che corrispondeva alla pena detentiva prevista per la fattispecie delittuosa di cui all’art. 337 cod.pen. oltre la non prevista pena pecuniaria.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 – 01).
In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i l
previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).
Si è osservato che “il reato continuato non è strutturalmente un reato unico;
l’unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto
non risulterebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal
legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente
per la pena relativa al reato più grave”. E si è sottolineato che: “L’autonomia dei reati satellite si salda all’obbligo di motivazione, che accede all’esercizio del potere
discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell’esercizio (art.
132, primo comma, cod. pen.); e che: “In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale
trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.”
Nella specie, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, individuava il reato più grave in quello contestato al capo a) e determinava la pena base, ma non giustificava l’entità dell’aumento di pena disposto per la continuazione con il reato di cui al capo b) – mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa -, così non assolvendo in maniera compiuta ed adeguato all’obbligo motivazionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il vizio motivazionale rilevato impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’aumento di pena disposto per la continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’aumento disposto per la continuazione in ordine al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 25/02/2025