Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Burchina Faso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/11/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Quarta sezione penale di questa Corte n. 05309/2020, in riforma della sentenza emessa in data 02/03/2017, all’esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena irrogata a NOME per il reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, 80 comma d.P.R. n. 309/1990 in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto superato il valore soglia stabilito dalle SU Biondi per la sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità senza considerare che 2 Kg di principio attivo corrispondono a 80.000,00 dosi singole droganti e che, nella specie, il numero di dosi ricavabili dalle 874 piante di marijuana non superava tale limite; aggiunge, poi, che la relazione dei Carabinieri richiamata in sentenza emergeva che il valore di THC puro era indicato in mg 6.360,5 e non in 6,5 grammi come erroneamente indicato in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Ouprema Corte, in tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l’obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvediment è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913).
La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 05302/2020, con la quale era stato rilevato che i Giudici di appello non avevano precisato il quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro, sia con riferimento all’ammontare complessivo del quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro che ai criteri giustificativi del relativo calcolo.
Il Giudice di rinvio non ha adempiuto all’obbligo motivazionale impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema nnotivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento di questa Corte.
4.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l’ y GLYPH lamergo dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di (Perugi che provvederà ad un nuovo giudizio sul punto, colmando le lacune motivazionali rilevate da questa Corte con la sentenza n. 05302/2020.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 28/05/2024