Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41564 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 del Tribunale di Prato Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO), che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 gennaio 2025, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, condannava NOME COGNOME alla pena di € 4.000,00 di ammenda per la contravvenzione ex artt. 29, co. 1, 17, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 55, co. 1, lett. a), d.lgs. 81 del 2008, per avere omesso la valutazione dei rischi e la redazione del DVR presso l’unità produttiva ‘RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge (artt. 29 e 17 D.lgs. 81 del 2008, in relazione all’art. 55) e vizio di motivazione sulla responsabilità.
In sintesi, secondo la difesa, trattandosi di nuova impresa, il datore di lavoro aveva un termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività per elaborare il DVR (art. 28, comma 3-bis, D.lgs. 81 del 2008); al momento dell’accesso (13.12.2021) l’impresa era insediata ‘da soli due giorni’, ‘non ancora registrata’, e non era stata accertata attività lavorativa in corso. Il DVR è stato poi trasmesso il 21.02.2022, dunque nel termine. La sentenza sarebbe inoltre viziata da motivazione apparente, giacché si limita a formule generiche senza confrontarsi con le eccezioni difensive.
La difesa sostiene che la sentenza abbia erroneamente ritenuto integrata la contravvenzione, trascurando che: (i) si trattava di impresa di nuova costituzione, insediata ‘da soli due giorni’, non ancora registrata e senza attività lavorativa accertata al momento dell’accesso; (ii) per le nuove imprese il DVR va elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, termine che non era decorso il 13.12.2021; (iii) il DVR è stato poi redatto e trasmesso il 21.02.2022, dunque nel perimetro temporale invocato; (i v) a seguito dell’adempimento il datore è stato ammesso al pagamento della sanzione amministrativa. Da ciò la difesa ricava l’insussistenza dei presupposti fattuali e normativi della contravvenzione al momento del controllo.
La censura si incentra su quando sorge l’obbligo di DVR nelle ipotesi di start-up dell’attività. Secondo il ricorso, la sentenza avrebbe applicato la fattispecie sanzionatoria senza verificare se fosse già iniziata l’attività (e quindi decorso il termine -ponte evocato) o se si fosse ancora in una fase prodromica di mera ‘presa di possesso/insediamento’ dei locali. La violazione di legge è dedotta con riguardo sia al presupposto oggettivo (esistenza dell’obbligo al momento del controllo) sia al regime temporale dell’adempimento, integrando secondo la difesa -un errore di sussunzione della concreta vicenda nella norma incriminatrice.
Si deduce poi che la sentenza sia affetta da motivazione solo apparente, poiché si limita a formule generiche (‘valutati… tutti gli elementi… non residua alcun dubbio…’), senza confrontarsi con le circostanze decisive (nuova impresa; assenza di attività lavorativa accertata; registrazione non ancora avvenuta; DVR poi redatto entro il termine indicato). La motivazione riportata a pag. 3 del provvedimento -per come trascritta nel ricorso -non consentirebbe di comprendere il percorso logico-giuridico della condanna. Il ricorso richiama il principio per cui la motivazione apparente integra error in procedendo (annullabilità/nullità), se non rende percepibile il fondamento della decisione, imponendo all’interprete una integrazione congetturale del ragionamento giudiziale (con richiami a Cass., ord. n. 5927/2023 e Sez. U, ord. n. 2767/2023, quest’ultima in realtà non pertinente ).
Il motivo è centrato su un deficit di specificità motivazionale: alla luce della ricostruzione fattuale offerta dalla stessa sentenza (ditta appena insediata; non registrata; DVR poi prodotto), l’omessa risposta ai nodi giuridicamente rilevanti (quando sorge l’obbligo di DVR; momento di inizio dell’attività; incidenza del successivo adempimento) può rendere la motivazione insufficiente o solo apparente. La censura è dunque calibrata su un vizio strutturale della motivazione (mancanza/ellitticità), non su una mera diversa valutazione del fatto.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
In sintesi, si imputa alla sentenza di avere omesso ogni valutazione sulla meritevolezza delle attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la sospensione condizionale e dato atto dell’elaborazione del DVR entro il 21.02.2022.
Il Tribunale, pur concedendo la sospensione condizionale (in ragione dell’assenza di precedenti, del fatto che si fosse trattato di un ‘caso isolato’ e della prognosi favorevole di ricaduta nell’illecito ), non ha tuttavia motivato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, benché vi fossero indicatori positivi (elaborazione e produzione del DVR nel febbraio 2022; condotta collaborativa post factum ). La difesa denuncia una ‘carenza grafica’ (assenza totale di argomentazione) sul punto, che renderebbe la sentenza viziata. Il ricorso ricorda che il giudice di merito deve dare conto -anche sinteticamente -dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e delle ragioni preponderanti della decisione in ordine alle attenuanti generiche; la motivazione, se adeguata e non contraddittoria, non è censurabile, ma la sua mancanza lo è (si citano in ricorso Cass. pen., Sez. V, n. 43952/2017 e Cass. pen., Sez. II, n. 10516/2025, a sostegno della necessità di una motivazione effettiva, anche minima, sulla concessione/negazione delle attenuanti generiche).
In data 21 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Per il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il ricorso è fondato, posto che ai sensi del comma 3bis dell’art. 2 8 del D. Lgs. 81/2008, nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività: il termine sembra al PG applicabile anche alla fattispecie in esame, in sentenza essendosi dato atto della apertura della impresa del ricorrente da pochi giorni rispetto alla data dell’accertamento, di modo che illegittima appare la sentenza impugnata nella misura in cui non ha tenuto in considerazione la
successiva presentazione -entro il termine suddetto – del DVR da parte del datore di lavoro odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richieste di discussione orale, è fondato nei limiti di cui si dirà infra .
Si premette che l a sentenza ricostruisce il controllo dell’Ispettorato del lavoro del 13.12.2021 presso l ‘ azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘, evidenziando che non era stato predisposto il DVR; l’impresa risultava ‘aperta da pochi giorni’ e ‘non ancora registrata’; in seguito, il 21.02.2022 l’imputato trasmetteva il DVR tramite consulente; l’11.02.2025 veniva ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, senza tuttavia adempiere.
Tanto premesso, può essere anzitutto esaminato, invertendo l ‘ ordine sistematico dei motivi di impugnazione, il secondo motivo, che si appalesa manifestamente infondato.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di ampia discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione concisa che richiami gli elementi ritenuti preponderanti ex art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 10516 del 04/02/2025, COGNOME ed altri, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01); l’incensuratezza non le impone automaticamente (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 -01). Tuttavia, se non vi è specifica istanza difensiva sul punto, la giurisprudenza esclude un obbligo di motivazione sul diniego; non è necessario che il giudice confuti una richiesta generica o non formulata (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044 -01).
In ragione di quanto sopra, la sentenza motiva sulla pena con richiamo all’art. 133 cod. pen. e concede il beneficio della sospensione condizionale; non contiene una motivazione ad hoc sulle attenuanti generiche, né risulta che nelle conclusioni sia stata formulata istanza specifica per il riconoscimento dell’ art. 62bis cod. pen. (la sentenza dà atto della richiesta difensiva di ‘minimo edittale con benefici’, senza menzionare il richiamo alle attenuanti generiche). In questo quadro, il motivo è manifestamente infondato: la mancanza di una motivazione espressa sul diniego delle generiche non integra automaticamente nullità se non vi è stata istanza specifica o se la pena è stata complessivamente calibrata richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il primo motivo è, invece, fondato.
4.1. La difesa aveva sostenuto che, per le imprese di nuova costituzione, il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, co mma 3bis , d.lgs. 81 del 2008, introdotto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 18, comma 1, lett. e). Tuttavia, la sentenza non richiama né applica tale disposizione, ritenendo sufficiente la mancanza del DVR al momento dell’accesso , né risulta dalla sentenza se al momento dell’accesso vi fossero lavoratori e lavorazioni in atto , elementi fattuali essenziali per stabilire la maturazione o meno dell’obbligo sanzionato dall’art. 55, co. 1, lett. a. Inoltre, la decisione non verifica se, nell’immediatezza dell’avvio, fossero stati assolti gli obblighi ‘documentali’ introdotti dall ‘art. 13, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161 (immediata evidenza di misure/procedure/ruoli), i quali sono distinti dal perfezionamento del DVR entro 90 giorni e possono, se violati, fondare una responsabilità, ma richiedono pur sempre una motivazione in fatto puntuale.
La norma di legge è chiara: per le imprese di nuova costituzione il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività . La violazione dunque sussiste solo se, decorso tale termine, il DVR non sia stato predisposto.
Ne consegue che la prova dell’effettivo ‘inizio dell’attività’ (e quindi del decorso del termine) è elemento decisivo: se l’attività non era ancora iniziata, l’obbligo non era sorto; se invece era già in corso, il DVR doveva essere già presente o comunque redatto entro 90 giorni.
4.2. Nel caso di specie, la sentenza non accerta puntualmente la data di inizio attività, ma si limita a rilevare che la ditta era ‘aperta da pochi giorni ma ancora non registrata’. Non viene quindi affrontata in modo approfondito la questione del dies a quo dell’obbligo, né viene valutato se il termine di 90 giorni fosse decorso. Da questo punto di vista, la motivazione appare carente e non perfettamente allineata alla piana esegesi normativa.
4.3. La questione è stata, peraltro, indirettamente esaminata dalla giurisprudenza civile di legittimità. In un recente arresto (in sede civile) viene infatti enfatizzato che l’apertura di nuova sede/unità non integra automaticamente la costituzione di nuova impresa ai fini del termine di 90 giorni; in difetto di prova di una trasformazione sostanziale dei rischi o dell’inizio ex novo di una distinta iniziativa imprenditoriale, opera la regola dell’aggiornamento (immediato/entro 30 giorni) e non quella del DVR ‘entro 90 giorni’ (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 31081 del 04/12/2024).
4.4. La produzione del DVR dopo il controllo non esclude, peraltro, la responsabilità per la violazione già perfezionata, ma può rilevare ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni e dell’eventuale estinzione della contravvenzione in sede amministrativa (art. 301 d.lgs. 81 del 2008).
Tuttavia, la sentenza non si sofferma su questo aspetto, limitandosi a constatare la mancata redazione al momento del controllo.
4.5. Ne consegue la necessità di un annullamento con rinvio al tribunale in diversa composizione personale per nuovo giudizio sul punto, al fine di colmare detto deficit argomentativo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME