Obbligo di Soggiorno: Quando il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
L’applicazione di misure di prevenzione come l’obbligo di soggiorno rappresenta uno strumento delicato nel nostro ordinamento, volto a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti stringenti per l’impugnazione di tali misure, chiarendo in quali casi il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Sorveglianza Speciale e il Ricorso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da un individuo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con annesso obbligo di soggiorno. Questa misura era stata applicata dal Tribunale di Roma e successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Il soggetto, ritenendo ingiusta la decisione, si è rivolto alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di ricorso si basava su due punti principali: la violazione della legge penale e, soprattutto, un vizio di motivazione nella decisione della Corte d’Appello che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato relativo ai procedimenti di prevenzione.
Il Vizio di Motivazione nei Procedimenti di Prevenzione
Il punto cruciale della pronuncia riguarda la natura dei motivi che possono essere presentati in Cassazione contro le misure di prevenzione. La Corte ha sottolineato che, in questo specifico ambito, non è consentito denunciare il cosiddetto “vizio di motivazione”. Il controllo della Cassazione è limitato alla sola violazione di legge e non può estendersi a una rivalutazione nel merito delle argomentazioni dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione non sia totalmente assente o meramente apparente.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte sull’obbligo di soggiorno
Nel dettaglio, i giudici hanno spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era tutt’altro che apparente. Essa, infatti, aveva dato conto in modo chiaro dei presupposti che giustificavano l’applicazione dell’obbligo di soggiorno. In particolare, era stato evidenziato come il soggetto avesse commesso numerosi reati e avesse tenuto comportamenti contra legem anche al di fuori del suo comune di residenza. Questi elementi erano stati considerati sufficienti a dimostrare la sua pericolosità sociale e a rendere necessaria la misura restrittiva.
La Corte ha quindi stabilito che la doglianza del ricorrente, mascherata da violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità per i procedimenti di prevenzione. Citando un precedente (Sez. 2, n. 20968 del 2020), ha ribadito questo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa nella proposizione del ricorso, data la sua evidente inammissibilità. Per tale ragione, ha condannato il soggetto anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dell’impugnazione delle misure di prevenzione, ricordando che il ricorso in Cassazione deve fondarsi su chiare violazioni di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pericolosità sociale del soggetto.
È possibile contestare un obbligo di soggiorno in Cassazione lamentando un vizio di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione non è un motivo di ricorso consentito nel procedimento di prevenzione davanti alla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una misura di prevenzione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nell’impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva giustificato l’obbligo di soggiorno in questo caso?
La Corte d’Appello aveva motivato l’applicazione dell’obbligo di soggiorno evidenziando che il soggetto aveva commesso numerosi reati e aveva agito illecitamente anche al di fuori del suo luogo di residenza, dimostrando una pericolosità sociale che giustificava la misura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il 10/03/1975
avverso il decreto del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Roma che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma ha applicato allo stesso proposto sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno;
considerato che l’unico motivo – che ha addotto la violazione della legge penale e il vizio motivazione posto alla base del rigetto della richiesta di revoca dell’obbligo di soggiorno manifestamente infondato nella parte in cui assume che esso sia stato applicato in violazione dell’art. 6, comma 3. d.lgs. 159/2011, in quanto la Corte ha dato conto, con motivazione conforme al diritto e che non può dirsi apparente, dei presupposti sulla base dei quali ha applica l’obbligo di soggiorno (evidenziando come lo stesso abbia commesso numerosi reati e abbia agito contra legem anche fuori dal luogo di residenza); e, nel resto, ha irritualmente denunciato il viz di motivazione, non consentito nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.