Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello ha riformato il decreto di prevenzione emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di NOME COGNOME, escludendo la pericolosità social ex art. 4 lett. d) d. Igs.159/2011, a favore di quella della lett. c) della medesima disposiz riducendo a due anni la durata della misura.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo con unico motivo la violazione di legge da assenza grafica di motivazione sul punto specifico della modalità applicazione della misura dell’obbligo di soggiorno in Trani.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo ripetitivo, manifestamente infondat e, ancor prima, non consentito.
Si lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle censure inerenti alla conferma dell’obbligo di soggiorno. Per questa via, cioè deducendo la violazione di leg (specificamente dell’art.125 comma 3 c.p.p.) 5 sotto forma di violazione dell’obbligo di motivazione, si intende portare una critica alla motivazione che non è tuttavia consentita
questa sede avverso il provvedimento del giudice d’appello in materia di misure d prevenzione (art.10 comma 3d. I.vo 6 settembre 2011, n.159).
È allora necessario comprendere (i) quale sia l’ambito in cui la critica per omes motivazione sia consentita nelle forme della violazione di legge e (ii) quale sia il cont motivazionale del provvedimento impugnato.
Sotto il primo profilo, è opportuno ricordare che l’omessa motivazione può essere evocata ex 606 lett. c, c.p.p. in relazione all’art.125, comma 3, c.p.p. solo in casi ‘estremi’ di assenza o di apparente presenza della parte giustificativa del provvedimento. In tal senso, si affermato che motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabi (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); mentre motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discor argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativ anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1 Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1 n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 d 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la tota mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si f la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25 del 29/05/2008, lvanov, Rv. 239692 – 01).
In relazione al secondo aspetto (contenuto del provvedimento impugnato), ci troviamo di fronte ad una esposizione puntuale dei comportamenti ascritti al proposto (che annovera a suo carico una serie di episodi inquietanti quali,incendio di autovettura, detenzione di mitragli ed altre armi, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), che ven definiti allarmanti e che, per tale ragione, richiedono un intervento contenitivo che non semplicemente limitarsi a prescrizioni di non frequentazione o nell’invito ad honeste vivere ma che richiedono, con tutta evidenza, l’adozione della misura prevista dall’art. 8,comma 5,d.l 159/2011.
Si tratta di una logica conseguenziale, che trae da gravi premesse, le necessarie conseguenze e che soddisfa pienamente non solo la logica comune ma, ciò che è più importante, il requisito motivazionale posto dalla legge.
Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità consegue sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così depiso in Foma, 10 maggio 2024
Il Cons liere re atore
GLYPH
NOME sco NOME /
it GLYPH
/