Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36583 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al motivo sull’art. 131-bis cod. pen, l’inammissibilità per il resto.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, previa rideterminazione della pena, ha confermato la condanna pronunciata il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Palmi nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato l’obbligo di soggiorno nel Comune di Gioia Tauro impostogli con la misura di prevenzione, in quanto lo stesso il 1° novembre 2013 si Ł recato nel comune limitrofo di Rosarno a bordo di un’autovettura condotta da una sua amica.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ la sentenza d’appello non avrebbe considerato che lo sconfinamento nel Comune limitrofo poteva anche essere avvenuto per mera volontà della guidatrice dell’autovettura senza il consenso dell’imputato, che era soltanto il passeggero; la guidatrice poteva aver preferito passare attraverso il Comune di Rosarno per evitare di essere vista dal marito, avendo appena trascorso la notte in un albergo insieme all’imputato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto la causa di non punibilità era stata richiesta con i motivi di appello ma sul diniego manca del tutto motivazione.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse per il comportamento collaborativo dell’imputato successivo al reato.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva, che non poteva essere automaticamente esclusa dall’esistenza di precedenti penali.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al motivo sull’art. 131-bis cod. pen, l’inammissibilità per il resto.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, dedicato al giudizio di responsabilità, Ł inammissibile, in quanto chiede una rivalutazione delle evidenze probatorie circa la consapevolezza e volontà dell’imputato di lasciare il Comune di Gioia Tauro per sconfinare in quello di Rosarno, rivalutazione che Ł preclusa in sede di legittimità (cfr., per tutte, (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; piø di recente nella giurisprudenza di questa sezione v. Sez. 1, n. 26020 del 28/05/2025, NOME, n.m.).
Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova Ł molto ristretto, perchŁ non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori.
Nel caso in esame, la motivazione usata dal giudice del merito, ovvero che lo sconfinamento dal confine comunale di Gioia Tauro Ł avvenuto per sei chilometri e che l’auto Ł arrivata ai limiti del centro abitato di Rosarno, luoghi che il ricorrente conosce di certo perchØ Ł nato e vive lì, Ł una motivazione del tutto logica a reggere il giudizio di consapevolezza e volontà da parte del ricorrente di essere incorso nella violazione.
2. Il secondo motivo, dedicato al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł infondato.
¨ vero, infatti, come sostiene il ricorso che la richiesta di applicazione del beneficio era stata presentata con i motivi di appello e che non vi Ł una parte specifica della motivazione della sentenza impugnata che respinga tale motivo, però la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto piø volte che la motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto possa risultare ‘anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato’ (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; conforme Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499 – 01), in modo conforme a quanto, peraltro, già affermato incidentalmente da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione ‘magari in guisa implicita’.
¨ in ogni caso ormai principio da ritenere consolidato che la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità debba ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Ciò posto, nel caso in esame la motivazione sulla inapplicabilità della causa di non punibilità Ł già contenuta nella parte della motivazione della sentenza di secondo grado che rigetta il motivo di appello che aveva chiesto la esclusione della recidiva, perchØ in quel
passaggio motivazionale la sentenza scrive che già alla data di commissione del fatto l’imputato era stato condannato quattro volte per reati, anche in parte della stessa indole di quellodel presente giudizio (in particolare, due volte per reati in materia di armi).
Ricorre, pertanto, un presupposto ostativo all’applicazione del beneficio per la mancanza del requisito della non abitualità del comportamento, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si Ł ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione)’ (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01).
Peraltro, va osservato che il ricorrente Ł gravato anche da due condanne specifiche per violazione della misura di prevenzione per fatti precedenti a quello oggetto del giudizio (v. sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 26 novembre 2013, n. 8 del certificato penale; sentenza del 18 gennaio 2016 della Corte di appello di Reggio Calabria del 18 gennaio 2016, n. 11 del certificato penale), il che gli preclude del tutto la possibilità di ottenere il beneficio. Il relativo motivo di appello era, pertanto, già a monte inammissibile.
Il terzo motivo, dedicato alla mancata concessione delle attenuanti generiche, Ł inammissibile.
Il motivo Ł inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., perchØ non proposto con i motivi di appello.
Il quarto motivo, dedicato alla mancata concessione delle pene sostitutive, Ł infondato.
Infatti, in mancanza di una esplicita richiesta dell’imputato nei motivi di appello o nelle conclusioni dell’udienza di appello, ‘in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non Ł tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicchØ l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01; Sez. 7, n. 13438 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 11754 del 22/01/2025, P., n.m.)’.
Il ricorso Ł, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME