Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49092 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49092 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 per avere violato l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge.
Si duole il ricorrente della mancata assoluzione dell’imputato: il reato non sarebbe configurabile secondo quanto affermato da Cass. 31203/2020 e da Corte Cost. 25/2019 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 75 comma 2 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159).
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
NOME COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano, è stato colto, in data 7 ottobre 2021, nel Comune di Cinisello Balsamo (essendo stato in tale occasione tratto in arresto in flagranza di reato di tentata truffa).
Con motivazione immune da censure i Giudici di merito hanno pertanto ritenuto pienamente integrato il reato contestato.
La pronuncia di questa Corte di legittimità richiamata in ricorso (sez. 1, n. 31203 del 18/09/2020, n.m.), contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, attiene ad un caso del tutto diverso da quello in esame, ed afferma il principio per il quale non costituisce il reato di cui all’art. 75 d. Igs. 159 del 2011 allontanarsi di giorno dalla propria abitazione senza dare avviso, ma rimanendo nello stesso comune: in tal caso, argomenta la Corte, non c’è la violazione dell’obbligo di soggiorno (che è nel Comune e non nell’abitazione).
Del pari, del tutto eccentrica rispetto al thema decidendum in esame è la pronuncia della Corte Costituzionale n. 25 del 2019 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, esclusivamente nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.
Peraltro si osserva come questa Corte di legittimità abbia affermato, sul punto, che in tema di incidente di esecuzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 75
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, formulata sulla base della indicazioni interpretati contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in merito all categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del citato trattandosi di una verifica, non già del contenuto della sentenza, quanto del perdurante “base legale” del provvedimento presupposto dell’illecito penale che è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (sez. 1, n. 3406 del 01/10/2020, COGNOME, Rv. 279996 – 01)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutat profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023