Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34378  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna il 17/05/2025 alle ore 13,27, di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Bologna del 06/05/2024, notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, co quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicat per la durata di cinque anni, in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra Bologna, sia in casa che fuori casa, anche amichevoli, avendo partecipato ad un corteo organizzato e ad un rissa aggravata in occasione della partita Bologna- Lille.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legg relazione all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per violazione dei termini a difesa. Evidenzia provvedimento del AVV_NOTAIO di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49 e che l’ordinanza è stata emessa il 17/05/2025 alle ore 13,27. I ricorrente ha depositato deduzioni difensive tempestivamente, in data 16/05/2024. Lamenta tuttavia di non aver potuto depositare plurime memorie nell’intero arco temporale del termine minimo a difesa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla veri della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura dell’obbligo di presentazione, le ragioni erano state illustrate al giudice a quo con memoria difensiva.
Evidenzia che il Tribunale della libertà di Bologna, a seguito di istanza di riesame, ave disposto l’annullaménto della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla · polizia giudiziaria, che era stata applicata per il reato di rissa aggravata contestata provvisoriame al prevenuto per i fatti attribuiti al ricorrente nel provvedimento di Daspo. Il Giudice della c ha annullato la misura cautelare in quanto ha ritenuto insussistente il fumus, affermando, nella motivazione del provvedimento, che la “spedizione in massa” effettuata da circa 80 tifosi de Bologna non era finalizzata ad un confronto violento con la tifoseria avversaria della squadr francese. Nella suddetta ordinanza si è anche negato che il ricorrente abbia fornito un concors esterno (di tipo morale, quale istigatore) alla rissa aggravata che si è verificata in circostanze, non essendo stato identificato quale soggetto partecipante alla contesa violenta.
Pertanto, il ricorrente evidenzia che ‘il giudice a quo, nel convalidare il divieto di accesso e l’obbligo di presentazione, ha effettuato una valutazione difforme dei medesimi fatti, ritenen erroneamente che il ricorrente abbia incitato alla violenza e che la condotta ascritta, quand’anc non integri un reato, rileverebbe comunque per l’applicazione della misura di prevenzion”.
Rileva di essersi solo recato nel pub e di essersi confrontato verbalmente con i tifo avversari, interloquendo con il capo dei supporter francesi, con fare pacifico, di non esse travisato nel partecipare alla sfilata dei tifosi bolognesi e di non aver assunto comportamenti incitamento alla violenza. La mera sfilata pacifica e senza armi del gruppo di tifosi per le vi centro non è di per sé indice di pericolosità.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del PG, co evidenzia che sono identici gli elementi di valutazione sottoposti al Tribunale della libertà e valutati dal Gip ai fini della convalida della misura di prevenzione e ai fini dell’attribuibil . condotta. Insiste nel rilevare che non vi è stata alcuna condotta di “incitamento alla violen
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima doglianza è manifestamente infondata
In proposito, occorre osservare che “in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentar memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inf legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudi causalmente derivante dalla violazione del termine indicato” (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv. 286523 – 01; .Sez. 3, n. 28489 del 8/2/2024, Rv. 286707 – 01; Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024).
Recentemente si è specificato che l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. p non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comun successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specific pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato. Conseguentemente, nel caso in cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazion all’autorità di polizia (cd. DASPO) sia intervenuta prima dello scadere del termine di quaranto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e deposito di memorie e deduzioni, è necessario che costui eccepisca la lesione del proprio diritt di difesa, evidenziando, in concreto, il pregiudizio da lui subito (Sez. 3, n. 2848 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523; Sez. 3, n.24325 del 17/04/2025). Si è ritenuto, pertanto, che assume un dirimente rilievo il fa che il ricorrente si sia limitato a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantott senza evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto temp sufficiente per preparare la difesa e la compressione di un diritto al contraddittorio che non
inteso instaurare, considerato che la mera violazione formale del termine minimo a difesa non frustra la ratio della garanzia, che è quella di consentire un contraddittorio cartolare.
Diversamente, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzion difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento de AVV_NOTAIO, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di conval provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che, avendo abbia violato il termine a difesa, non contiene alcun riferimento deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).
Nel caso in disamina, il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, e il ricorrente ha depo tempestivamente, entro il termine di 48 ore dalla notifica, una memoria difensiva, in da 16/05/02024. Il giudice a quo ha esaminato e vagliato la suddetta memoria difensiva, dandone atto nell’ ordinanza impugnata, sicché, essendosi instaurato il contraddittorio, deve esse escluso che il deposito dell’ordinanza il 17/05/2025 alle ore 13,27, poco prima dello scadere d termine a difesa di 48 ore, giustifichi l’annullamento del provvedimento impugnato, non essendo stato indicato dal ricorrente l’interesse concreto, concreto e specifico, leso dal mancato risp del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024), conseguente all’omessa valutazione di ulteriori memorie depositate nell’intero lasso temporale concesso dalla legge pe rappresentare utilmente al giudice le proprie ragioni, funzionalmente alle determinazioni ineren alla convalida del provvedimento.
2. Quanto alla seconda doglianza, si ribadisce che i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necess ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la co della durata della misura. Si è affermato, al riguardo, che deve essere annullata con rinv l’ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un ‘controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all’esistenza dei summenzionati presupposti legittimanti l’adozione da parte dell’autorità amministrativa della misura limita della libertà personale (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110). Pertanto, conformemente a tale principio giurisprudenziale, il giudice a quo ha l’obbligo di effettuare il controllo di legalità e di sviluppare una idonea motivazione in ordine a tutti i suddetti presup legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli im dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e
urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condot addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma).
Nel caso in disamina il giudice a quo ha esaminato la memoria difensiva, la comunicazione di notizia di reato e le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, e richiam l’interrogatorio svolto nell’incidente cautelare, da cui si evince che il ricorrente – c riconosciuto nelle immagini- era a capo di una delegazione di tifosi del Bologna che dal Bounty RAGIONE_SOCIALE si recava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove si trovavano i tifosi avversari, intimando loro allontanarsi. Il ricorrente, dopo la prima spedizione esplorativa, ha nuovamente guidato l’inte tifoseria al RAGIONE_SOCIALE, con l’intento – dichiarato dal prevenuto nell’interrogator “riprendere possesso del bar”, cui i tifosi hanno dato corso lanciando artifizi a fiamma viva so il portico ove si intrattenevano i francesi della tifoseria avversaria, poi colpendoli con o contundenti.
Il giudice a quo ha quindi evidenziato che il ricorrente ha incitato alla violenza, ritenend che la misura cautelare che è stata revocata con l’ordinanza del Tribunale della libertà – le motivazioni, prodotte per la prima volta in sede di legittimità, non erano a lui note al giudi quanto depositate in epoca successiva all’ordinanza impugnata- ha presupposti diversi, ovvero la gravità indiziaria della partecipazione morale alla rissa aggravata, mentre la valutazione de gravità indiziaria nell’ambito delle misure di prevenzione atipiche concerne condotte istigazione alla violenza che possono anche non assumere rilevanza penale.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell’accertamento indiziario richiesto dalla suddetta norma, evidenziando sia la configurabilità di una condotta incitazione alla violenza commessa a causa .   di manifestazioni sportive, sia il fumus di attribuibilità della condotta anche all’odierno ricorrente, con una motivazione non manifestamente illogica.
Si ribadisce al riguardo che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinat l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sen dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi n.m.).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso all’udiénza del 26/09/2025
Il Consigliere estensore)
Il Presidente