Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Trieste ii DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 26/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per Vaccogiimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dei 26/07/2023, il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Venezia impositivo degli obblighi di presentazione, ivi meglio specificati, imposti a COGNOME NOME in occasione degli incontri di calcio disputati in casa o fuori casa dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi .dell’art. 6 L n. 401 del 1989.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla intervenuta convalida del provvedimento oltre la scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta della convalida stessa. Si censura la mancata declaratoria di inefficacia dell’obbligo di presentazione, conseguente al decorso del predetto termine.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni dell’imposizione dell’obbligo anche in occasione degli incontri amichevoli di calcio, avuto riguardo alla impossibilità di conoscere tempestivamente la programmazione di tale tipologia di incontri.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto dei ricorso, ritenendo infondate le censure difensive.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per raccoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per ciò che riguarda la prima censura sollevata in ricorso, ritiene il Collegio di ribadire il maggioritario indirizzo interpretativo di s questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il relativo provvedimento dei questore non diviene inefficace nel caso in cui la convalida del giudice per le indagini preliminari, pur intervenendo oltre le 48 ore dalla richiesta del pubblico Ministero, abbia luogo entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato . , essendo unicamente quest’ultimo il termine complessivo rilevante» (Sez. 3, n. 36957 dei 09/04/2019, iuliano, Rv. 276829 01. In senso analogo, cfr. tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, tomasi, Rv. 251598 – 01; Sez. 3, n. 2472 del 11/12/2007, dep 2008, Vallini, Rv. 238538 – 01).
Si tratta di un orientamento che si pone in perfetta linea di continuità con l’individuazione del termine di novantasei ore, quale unico rilevante per la valutazione della tempestività della convalida, anche nell’ipotesi – diversa da quella in esame – in cui i! Pubblico Ministero non abbia presentato la richiesta di convalida entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO: cfr. per tutte Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Ndiaye, Rv. 282231 – 01: «in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art, 13, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il mancato rispetto, da parte dei pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento dei questore per la presentazione della richiesta
di convalida non comporta l’inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica».
In tale prospettiva, si colloca anche una delle più recenti pronunce (Sez. 3, n. 35872 del 18/05/2023, COGNOME) la quale, 50 nell’interpretare la disposizione che qui rileva, contenuta nell’art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 – secondo cui “le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive” – ha preso in esplicita considerazione, disattendendolo, l’opposto indirizzo qui richiamato dalla difesa ricorrente.
Si è in particolare osservato, nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata (§ 7), che “il nodo interpretativo della norma, dunque, riguarda l’uso della congiunzione ‘e’: ossia, se le ipotesi d’inefficacia della misura, appena citate, siano cumulative, con efficacia ‘sanante’ del termine complessivo di novantasei ore, o alternative, richiedendo il rispetto di ciascun termine a pena d’inefficacia. 8. Ebbene, nella richiamata sentenza n. 41170 del 21/09/2021, si è rilevato che il minoritario orientamento di segno contrario (tra cui Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209), che fa leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del pubblico ministero costituirebbe ‘elemento che incide sulla effettività e completezza dell’esercizio del diritto di difesa’, non appare confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente proprio la congiunzione ‘e’ in luogo della disgiuntiva ‘o’, rende evidente come l’inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il pubblico ministero non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento (tra le non massimate, Sez. 3, n. 24152 del 9/3/2022, Tarulli)”.
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve ritenersi immune da censure l’ordinanza di convalida emessa nei confronti del COGNOME, pacificamente emessa entro il termine di novantasei ore dalla notifica a quest’ultimo del provvedimento del AVV_NOTAIO, pur se oltre le quarantotto ore dalla richiesta del AVV_NOTAIO.M.
Con riferimento alla residua censura prospettata, viene in rilievo l’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. ‘amichevoli’, che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato, sussistendo, anche in tal caso, l’esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l’ordine e la
sicurezza pubblica» (così da ultimo Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Pisarelli, R 284235 – 02).
In tale condivisibile ottica interpretativa, e alla luce di quanto illust ordine alla pericolosità del COGNOME (cfr. pag. 2 seg. del provvedimento impugnato) il provvedimento di convalida deve ritenersi immune da censure anche quanto agli incontri amichevoli (dovendo peraltro intendersi rilevanti solo quelli programmati e pubblicizzati attraverso gli ordinari canali di diffusione).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 16 febbraio 2024
GLYPH
stensore GLYPH
Il Presidente