Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31852 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Brescia il 20/01/1973 avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del GIP presso il Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 202 Procuratore generale ha invocato l’annullamento della impugnata ordinanza limitatamente al profilo del duplice obbligo di presentazione all’autorità di P caso di partite disputate in trasferta; il rigetto dell’ulteriore motivo di ri lette le conclusioni scritte a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di fidu ricorrente, che ha insisto sui motivi di ricorso, invocandone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 24 gennaio 2025, delle ore 18,01, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento con cui il Questore della città, con provvedimento del 22 gennaio 2025, aveva vietato a COGNOME «per il periodo di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolgono gli incontri, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale degli altri Stati m dell’unione europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio e di calcio a 5, maschili e femminili, anche amichevoli, relative ai campionati di serie “A”, “B”, “Lega Pro”, “Lega Nazionale Dilettanti” ed altri incontri dei tornei dilettantistici giovanili, ai tornei internazionali e nazionali: Champions League, Europa League, Conference League, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, altri Tornei e Trofei nazionali e internazionali, nonché le partite di tutte le Nazional Italiane di calcio, calcio a 5 e comunque, tutte le competizioni di tipo calcistic organizzate e/o patrocinate che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anticipatamente calendarizzate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione. Il divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana. Ne casi di incontri di calcio disputati presso lo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, i divieto riguarda anche le zone circostanti l’impianto, siccome interessata alla sosta, transito o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, per una distanza non inferiore a metri 500 dal sito stesso», di seguito indicando le strade concretamente interessate, e prescrivendo che «il divieto di accesso vige nella giornata di svolgimento delle manifestazioni sportive sopra precisate, per la durata delle stesse, compresi i tempi di afflusso e deflusso del pubblico dall’impianto sportivo e comunque dalle 3 (TRE) ore antecedenti all’inizio sino alle 3 (TRE) ore successive alla conclusione della manifestazione», prescrivendo -per ciò che più specificamente in questa sede interessa- «di comparire personalmente presso la questura di Brescia, per il periodo di anni 5 (CINQUE) con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento in occasione di ogni incontro che la squadra calcistica “Brescia calcio” disputerà in casa e fuori casa, sia che si tratti di incontri ufficiali (di campionato nazionale, Coppa Italia, di Coppe internazionali) che di partite amichevoli (programmate e pubblicizzate e nei giorni in cui la Nazionale Italiana di calcio disputerà incontr Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nella provincia di Brescia, con le seguenti modalità: all’orario previsto di inizio dell partita e 15 minuti dopo l’orario previsto di fine della partita».
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla omissione, da parte della ordinanza impugnata, di valutazione della memoria difensiva .
La memoria è stata depositata , a mezzo PEC, il 24 gennaio 2025 alle ore 10,46, entro il termine di 48 ore che, nella specie, scadeva il 24 gennaio 2025 alle ore 11,45.
Il Giudice per le indagini preliminari ne omette completamente la valutazione, pu provvedendo successivamente · all’inoltre della memoria ed alla scadenza del termine previsto per il deposito, essendo il provvedimento di convalida depositato alle ore 18,01 del 24 gennaio 2025.
Nella memoria la difesa eccepiva a)l’insussistenza dei presupposti di cui alla lett. i) , non essendo il fatto addebitato riconducibile in alcun modó al cosiddetto “tifo Violento”, ma riguardando un evento del tutto avulso dal contesto sportivo; b)l’assenza in atti di riferimenti alla circostanza che aggrediti, aggressori corrissanti fossero frequentatori dello stadio o alle motivazioni della lite; l’assenza di prova che si fosse al cospetto di fatti commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive.
2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite del Brescia sia in casa che in trasferta.
Nulla la motivazione del Questore, neppure il Giudice argomenta alcunchè sul punto.
Nota la funzione dell’obbligo di presentazione, non sanzione aggiuntiva ma strumento aggiuntivo a garanzia del rispetto del divieto, la questione rileva, secondo la difesa, quando le distanze tra la città di Brescia e le sedi per le partite in trasferta non permettono al prevenuto di raggiungere la sede della propria squadra, sufficiente essendo, in tal caso, una sola presentazione presso la Questura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ fondato il primo motivo di ricorso, posto che nell’ordinanza si dà espressamente atto della mancata presentazione di memorie o deduzioni, laddove è in atti la prova della avvenuta produzione della memoria.
1.2. Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto d difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che quest Suprema «Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento al deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3^, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174).
Questa Corte ha affermato, anche, che il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, altre pronunce di questa Corte hanno affermato che «L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017).
Fondato è, anche, il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce l’omessa motivazione in relazione al duplice obbligo di presentazione all’autorità di P.S. (nell’orario previsto per l’inizio della partita e quindici minuti dopo l’orario previ di fine della partita) in relazione agli incontri di calcio disputati in trasferta, t conto del principio giurisprudenziale per il quale «In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessato, raggiungere il
luogo dell’incontro in tempi ravvicinati» (Sez. 3, n. 13543 del 2023, COGNOME, Rv. 284459 – 01).
Posto che né il provvedimento del Questore né la convalida del Giudice per le indagini preliminari contengono una motivazione al proposito, l’ordinanza impugnata debba essere annullata anche per tale ulteriore motivo, con rinvio, con sospensione dell’efficacia dell’obbligo di presentazione imposto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Brescia.
Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22 gennaio 2025 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia.
Così deciso in Roma, 8 maggio 2025